CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
4127-bis/XI/24. 01. Pizzolante.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2017-2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
4127-bis/XI/24. 02. Pizzolante.

ART. 25.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al medesimo articolo, comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
4127-bis/XI/25. 2. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Pag. 240

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti:, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
   b) alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4127-bis/XI/25. 3. Pizzolante.

  Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.
4127-bis/XI/25. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, lettera d), dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.» aggiungere le seguenti: «A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa»;
   b) al comma 21, primo periodo:
    1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
    2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;
    3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;
    4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;
    5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;
    6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;
    7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.
4127-bis/XI/25. 5. Pizzolante.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

  Conseguentemente, all'Allegato C, di cui all'articolo 14, lettera d), dopo la lettera M. aggiungere la seguente:
   N. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto.
4127-bis/XI/25. 4. Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Pag. 241

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni.
4127-bis/XI/25. 7. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  All'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   N. Lavoratori marittimi;
   O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;
   P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
   R. Operai agricoli;
   S. Stuntman;
   T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;
   U. Operatori socio sanitari;
   V. Pescatori imbarcati a bordo ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.
4127-bis/XI/25. 8. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaudo, Iacono.

  All'allegato C di cui al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   N. Pescatori imbarcati a bordo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione.
4127-bis/XI/25. 9. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
4127-bis/XI/25. 10. Fregolent.

  Al comma 20 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) l'individuazione delle misure volte a favorire un accesso facilitato alle misure anche per genitori di famiglie in cui siano presenti minori disabili o familiari non autosufficienti;
4127-bis/XI/25. 1. Binetti.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Adeguamento dell'assegno mensile e della pensione di inabilità a favore degli invalidi civili).

  1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole «di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «mensile di 300 euro per tredici mensilità».
  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole «248,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro».

Pag. 242

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
4127-bis/XI/26. 01. Patrizia Maestri.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Adeguamento dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti).

  1. A decorrere dall'anno 2017 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è incrementato del dieci per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
4127-bis/XI/26. 02. Patrizia Maestri.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Esenzione restituzione somme percepite).

  1. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici, ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto correlate nonché agli eventuali superstiti in caso di decessi già intervenuti in relazione a patologie asbesto correlate, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
4127-bis/XI/28. 01. Boccuzzi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/XI/28. 02. Boccuzzi.

Pag. 243

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/29. 1. Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui all'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,»;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/29. 2. Pizzolante.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
4127-bis/XI/29. 3. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento Pag. 244degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/XI/29. 4. Pizzolante, Calabrò.

ART. 30.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4127-bis/XI/30. 1. Pizzolante.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento.
4127-bis/XI/30. 2. Fregolent.

  Sopprimere il comma 2.
4127-bis/XI/30. 3. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
  Art. 30-bis. – (Opzione donna). – 1. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015.
4127-bis/XI/30. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Opzione donna).

  1. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo articolo 1, comma 281 della legge 218 del 2015».
4127-bis/XI/30. 02. Rizzetto.

ART. 31.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) lavoratori di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 delle strutture sanitarie pubbliche e private che hanno erogato prestazioni assistenziali a pazienti con patologie degenerative neurologiche.».

  Conseguentemente, nel medesimo decreto n. 67 del 2011, le parole: a), b), c), e Pag. 245d) ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d), e d-bis).

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/XI/31. 2. Sani, Dellai.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, sono aggiunti e in fine, le seguenti parole: «lavori svolti nel bosco per taglio ed esbosco da parte degli addetti boscaioli.»
4127-bis/XI/31. 4. Catanoso, Russo.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio».
4127-bis/XI/31. 3. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono soppresse le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» e sono aggiunte in fine le seguenti parole «e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4127-bis/XI/31. 1. Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n.199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/XI/31. 01. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 33.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano Pag. 246stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità alla fine della Cassa integrazione guadagni speciale, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente lettera.
4127-bis/XI/33. 4. Airaudo, Fassina.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;
   b) sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4127-bis/XI/33. 1. Boccuzzi.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4127-bis/XI/33. 5. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
4127-bis/XI/33. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 247

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.
4127-bis/XI/33. 2. Paris, Gribaudo, Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
4127-bis/XI/33. 7. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) Nel limite di 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4127-bis/XI/33. 3. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, 270 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/XI/33.8. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaudo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 136, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4127-bis/XI/33. 9. Rizzetto.

Pag. 248

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  10. All'articolo 1, comma 281, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale»;
  11. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2017, e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/33. 10. Pizzolante.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/33. 01. Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
  Art. 33-bis. – 1. Le disposizioni in materiali accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4127-bis/XI/33. 02.  Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
  Art. 33-bis. – 1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
4127-bis/XI/33. 03. Rizzetto.

Pag. 249

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
4127-bis/XI/35. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  Art. 35-bis. – 1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
4127-bis/XI/35. 02. Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Ginefra, Taricco.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  Art. 35-bis. – 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad istituire, senza oneri aggiuntivi, una commissione indipendente per valutare i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.
4127-bis/XI/35. 03. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 Pag. 250settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
   g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
4127-bis/XI/35. 04. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
4127-bis/XI/35. 05. Gribaudo, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

  1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi Pag. 251dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/35. 06. Patrizia Maestri, Arlotti, Damiano, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Tino Iannuzzi, Fanucci.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga DIS-COLL).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/35. 07. Gribaudo, Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Nardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tutela della malattia nel lavoro autonomo).

  1. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai sessanta giorni, per i lavoratori autonomi il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l'intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. A decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera».
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, a valere sulla quota attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4127-bis/XI/35. 08. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e Pag. 2528, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
4127-bis/XI/35. 09. Rizzetto.

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018, 125,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/XI/42. 1. Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni Pag. 253di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni a decorrere dal 2023.
4127-bis/XI/42. 2. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 48.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/48. 1. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cenni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
4127-bis/XI/48. 2. Di Salvo, Albanella, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

ART. 52.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole:, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: comprensive dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017,.
4127-bis/XI/52. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie incluse aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e.
4127-bis/XI/52. 2. Venittelli.

Pag. 254

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) determinazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 degli oneri aggiuntivi pari a 500 mila euro per finanziare adeguatamente il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentirne l'impiego per la ricollocazione lavorativa di tutti i lavoratori civili italiani che sono stati impiegati in strutture militari della Comunità Atlantica, o dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, presenti nel territorio italiano e che sono stati licenziati in data successiva al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –500.000;
   2018: –500.000;
   2019: –500.000.
4127-bis/XI/52. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Il personale comandato presso l'INPS da oltre tre anni, rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilizzato, tramite procedura di mobilità dagli enti di provenienza per cessione di contratto, entro il 31 dicembre 2017.
4127-bis/XI/52. 4. Baruffi, Iacono, Capone, Patrizia Maestri, Lodolini, Paola Boldrini, Pes, Sani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Il personale comandato presso altri enti da oltre tre anni, rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere stabilizzato in via prioritaria rispetto all'assunzione di nuovo personale.
4127-bis/XI/52. 5. Capone, Iacono, Patrizia Maestri, Lodolini, Paola Boldrini, Pes, Sani, Baruffi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.
4127-bis/XI/52. 6. Venittelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.
4127-bis/XI/52. 7. Venittelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di Pag. 255riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono autorizzati per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
4127-bis/XI/52. 01. Venittelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definite, da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ANPAL nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da ANPAL, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle Regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono, negli anni 2016, 2017 e 2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad Pag. 256evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle Province. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
4127-bis/XI/52. 02. Venittelli.

ART. 53.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/53. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni Pag. 257per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/53. 4. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/53. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il Pag. 25831 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocati nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/53. 6. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4127-bis/XI/53. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
4127-bis/XI/53. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Pag. 259

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocati nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
4127-bis/XI/53. 7. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
  Art. 53-bis. – 1. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «ove esistenti e disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di altre amministrazioni pubbliche». Gli eventuali risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4127-bis/XI/53. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 61.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
4127-bis/XI/61. 1. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Crivellari.

ART. 65.

  Dopo il comma 13, introdurre il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
4127-bis/XI/65. 1. Venittelli.

ART. 74.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Pag. 260

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/74. 1. Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 300.000;
   2018: – 300.000;
   2019: – 300.000.
4127-bis/XI/74. 2. Miotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4127-bis/XI/74. 3. Miotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  37. All'articolo 2, dopo il comma 33, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere il seguente:
  «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
4127-bis/XI/74. 4. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Iacono, Crivellari.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  37. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, aggiungere il seguente capoverso:
  «La partecipazione alla Cabina di Regia è estesa ad un rappresentante per ciascuna delle confederazioni dei produttori agricoli sottoscrittrici del protocollo di intesa «Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto» del 27 maggio 2016.».
4127-bis/XI/74. 5. Rostellato, Iacono.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  37. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «tre Pag. 261rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti».
4127-bis/XI/74. 6. Rostellato, Iacono.
(Inammissibile)

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione Politiche previdenziali, Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 50.000.000;
   2018: + 50.000.000;
   2019: + 50.000.000.
4127-bis/XI/Tab. A. 1. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.

Pag. 262

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

RIFORMULAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE

ART. 24.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

  Art. 35-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
4127-bis/XI/24.01. Pizzolante.

ART. 28.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

  Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   N. Lavoratori marittimi;
   O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;
   P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
   R. Operai agricoli;
   S. Stuntman;
   T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;
   U. Operatori socio sanitari;
   V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.
4127-bis/XI/25. 8. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaudo, Iacono.

ART. 29.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per Pag. 263l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis./XI/29. 1. Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

  Al comma 1,lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis./XI/29. 2. Pizzolante.

ART. 33.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;
4127-bis/XI/33. 4. Airaudo, Fassina.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;
4127-bis/XI/33. 1. Boccuzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro
4127-bis/XI/33. 8. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaudo.

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando Pag. 264fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/42. 1. Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

Pag. 265

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 25.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al medesimo articolo, comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
4127-bis/XI/25. 2. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
   b) alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4127-bis/XI/25. 3. Pizzolante.

  Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.
4127-bis/XI/25. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: a tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa; Pag. 266
   b) al comma 21, primo periodo:
    1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
    2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;
    3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;
    4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;
    5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;
    6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;
    7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4127-bis/XI/25. 5. Pizzolante.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

  Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   N. Lavoratori marittimi;
   O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;
   P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
   R. Operai agricoli;
   S. Stuntman;
   T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;
   U. Operatori socio sanitari;
   V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.
4127-bis/XI/25. 8. (Nuova formulazione). Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaudo, Iacono.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni;.
4127-bis/XI/25. 7. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale Pag. 267del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/XI/28. 02. Boccuzzi.

ART. 29.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*4127-bis./XI/29. 1. (Nuova formulazione). Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

  Al comma 1,lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*4127-bis./XI/29. 2. (Nuova formulazione). Pizzolante.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
4127-bis./XI/29. 3. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis./XI/29. 4. Pizzolante, Calabrò.

Pag. 268

ART. 31.

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.
4127-bis/XI/31. 3. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/XI/31. 01. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 33.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;
4127-bis/XI/33. 1. (Nuova formulazione). Boccuzzi.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4127-bis/XI/33. 5. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
4127-bis/XI/33. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.
4127-bis/XI/33. 2. Paris, Gribaudo, Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla.

Pag. 269

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
4127-bis/XI/33. 7. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro
4127-bis/XI/33. 8. (Nuova formulazione). Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/33. 01. Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaudo.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

Pag. 270

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*4127-bis/XI/35. 02. Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Ginefra, Taricco.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*4127-bis/XI/35.010. Pizzolante.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»; Pag. 271
   f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
   g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
4127-bis/XI/35. 04. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
4127-bis/XI/35. 05. Gribaudo, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

  1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/35. 06. Patrizia Maestri, Arlotti, Damiano, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Tino Iannuzzi, Fanucci.

Pag. 272

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga DIS-COLL).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/35. 07. Gribaudo, Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Nardi.

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/XI/42. 1. (Nuova formulazione). Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5. Pag. 273
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
4127-bis/XI/42. 2. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 48.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/XI/48. 1. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cenni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
4127-bis/XI/48. 2. Di Salvo, Albanella, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

ART. 74.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/XI/74. 1. Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Pag. 274

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4127-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
   considerate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 23, che rafforzano e ampliano la portata degli interventi recati dalla legge di stabilità 2016, volti ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto welfare aziendale;
   ritenuto che le misure volte al potenziamento degli incentivi fiscali della componente della retribuzione legata alla produttività si pongono il giusto obiettivo di promuovere, attraverso la leva fiscale, la crescita della produttività del lavoro, che rappresenta uno dei punti deboli del sistema economico italiano, come testimoniano i dati relativi all'anno 2015, quando si è registrato un decremento della produttività del lavoro dello 0,3 per cento e, in una prospettiva di medio periodo, i dati riferiti al periodo tra il 1995 e il 2015, quando la crescita della produttività del lavoro è risultata pari allo 0,3 per cento, un dato decisamente inferiore a quello riscontrato in media nei Paesi dell'Unione europea, nei quali la crescita nello stesso periodo è stata pari all'1,6 per cento;
   valutato positivamente il rafforzamento degli istituti di welfare aziendale, che possono costituire un valido strumento per integrare e completare le prestazioni sociali e assistenziali garantite dagli operatori pubblici;
   espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 24, che riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati, stabilendone la misura al 25 per cento a decorrere dall'anno 2017, a fronte del 27 per cento previsto per l'anno in corso, del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall'anno 2018;
   osservato che tale previsione raccoglie le sollecitazioni formulate nel corso degli ultimi anni dalla XI Commissione in occasione dell'esame dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle manovre di finanza pubblica, confermate, da ultimo, nel parere espresso sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, annesso e allegato I);
   rilevato che il disegno di legge, agli articoli da 25 a 34, reca un ampio e articolato insieme di provvedimenti in materia previdenziale, volto ad incidere tanto Pag. 275sull'accesso al pensionamento, anche tenendo conto delle peculiarità delle diverse attività lavorative, quanto sulla misura dei trattamenti di importo più contenuto;
   considerato che la definizione degli interventi inseriti nel disegno di legge di bilancio è stata preceduta da una lunga e approfondita discussione tra Governo, CGIL, CISL e UIL sulle problematiche aperte in campo previdenziale, conclusa il 28 settembre scorso con la sottoscrizione di un verbale nel quale l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali hanno concordato sull'obiettivo di adottare alcune misure già a partire dalla legge di bilancio 2017, volte, in particolare, a favorire l'equità sociale, ad aumentare la flessibilità delle scelte individuali, ad eliminare gli ostacoli alla mobilità lavorativa e a sostenere i redditi da pensione più bassi, lasciando aperto un confronto costruttivo e di merito su ulteriori interventi di riforma previdenziale da realizzare nel corso del prossimo anno;
   osservato che, in questo contesto, l'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (APE sociale), mentre l'articolo 27 introduce in via sperimentale, per il medesimo periodo, l'istituto della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), consentendo l'erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio;
   sottolineato che tali previsioni avviano una sperimentazione riferita all'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico, raccogliendo in tal modo le sollecitazioni avanzate in tutti i pareri approvati dalla Commissione lavoro nel corso della presente legislatura con riferimento ai documenti di programmazione economica;
   ricordato come la XI Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare, abbia svolto un'approfondita istruttoria tecnica in ordine alle questioni connesse all'introduzione di forme di flessibilità nei requisiti per l'accesso al pensionamento;
   ritenuto che le sperimentazioni proposte dal disegno di legge potranno consentire di valutare gli effetti dell'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso ai trattamenti previdenziali e che, in tale contesto, sia opportuno che il Governo assicuri il coinvolgimento del Parlamento nel monitoraggio dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 25 e 27, anche ai fini di un loro prolungamento;
   rilevata l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle disposizioni in materia di accesso all'APE sociale da parte dei lavoratori addetti ad attività gravose, ai sensi dell'articolo 25, comma 14, lettera d), in particolare al fine di:
   a) ridurre da 36 a 35 anni il requisito di anzianità contributivo richiesto;
   b) riconsiderare il requisito dello svolgimento in via continuativa da almeno sei anni di attività lavorative gravose, anche tenendo conto che in alcune delle professioni indicate nell'allegato C, annesso al provvedimento, come quelle dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, sono frequenti le interruzioni lavorative connesse alla chiusura dei cantieri;
   c) operare un ampliamento mirato delle professioni indicate nell'allegato C annesso al provvedimento;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 26, che interviene sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima», destinata ad incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, aumentandone, a decorrere dall'anno 2017, l'importo e ampliando la platea dei beneficiari;Pag. 276
   espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 28, che prevedono l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale, prevista a carico dei trattamenti pensionistici anticipati dalla manovra pensionistica dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   condiviso l'impianto dell'articolo 29, che amplia le fattispecie nelle quali è possibile procedere al cumulo dei periodi assicurativi, sopprimendo le disposizioni che attualmente escludono la possibilità di avvalersi di tale facoltà per i soggetti in possesso del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nonché non consentono di utilizzare tale istituto per l'accesso alla pensione anticipata;
   osservato, tuttavia, che la facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, alle quali non è concesso di cumulare i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata;
   giudicato apprezzabile il riconoscimento, da parte dell'articolo 30, di requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i lavoratori precoci appartenenti a specifiche categorie indicate dalla norma, sostanzialmente coincidenti con quelle dei beneficiari dell'APE sociale;
   valutati positivamente gli interventi previsti dall'articolo 31, che intendono rendere più agevole l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, rifinanziando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, più volte ridotto, nell'ambito delle precedenti manovre finanziarie, per finalità di copertura finanziaria;
   condivisi i contenuti dell'articolo 32, che rafforza le previsioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di detrazioni d'imposta per i redditi da pensione, estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già riconosciute ai soggetti di età superiore;
   osservato che l'articolo 33 reca l'ottavo provvedimento di salvaguardia dei lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   rilevato che dai dati riportati nella relazione tecnica che correda il provvedimento si evince che i limiti programmati di spesa, rideterminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti, a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell'ambito della legge di stabilità 2016, per i medesimi provvedimenti di salvaguardia, pari a circa 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti;
   considerato che tali dati rappresentano una ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento tanto alle spese quanto alle platee dei possibili beneficiari;
   evidenziato che, anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell'ambito dei precedenti interventi in materia;
   segnalata, quindi, l'esigenza che, anche a fronte dei risparmi riscontrati in sede di attuazione dei precedenti interventi di salvaguardia e destinati, nell'ambito del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, vengano introdotte opportune modifiche e integrazioni Pag. 277alle disposizioni dell'articolo 33, in modo da poter chiudere definitivamente il percorso volto a contenere gli effetti negativi del brusco innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   rilevata la necessità di dare seguito alle previsioni dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al monitoraggio in ordine all'attuazione della sperimentazione relativa alla cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, al fine di destinare le risorse non utilizzate alla prosecuzione della medesima sperimentazione;
   considerata l'opportunità di destinare nell'anno 2017 una quota delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione a interventi urgenti in materia di politiche del lavoro, anche in considerazione del già richiamato rifinanziamento del Fondo, disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016;
   valutata l'esigenza di costituire uno specifico fondo per promuovere la realizzazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, che saranno previste nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
   apprezzata la circostanza che il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha stabilito che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, in presenza di specifici requisiti, possa essere incrementata di un mese, precisando che in ogni caso, che essa non può superare il limite massimo di quattro mesi;
   ritenuto che tale ampliamento delle tutele debba essere garantito anche nell'anno 2017 con riferimento al settore turistico e a quello termale, considerando le peculiarità dell'occupazione in tali settori produttivi;
   segnalata la necessità, con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
   ritenuto opportuno estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   condivisi i contenuti dell'articolo 48, comma 2, che proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016, con una durata di due giorni, fruibili anche in via non continuativa, in linea con quanto già disposto dalla legge di stabilità 2016;
   rilevata l'opportunità di estendere la portata di tale ultima disposizione, prevedendo un congedo obbligatorio di cinque giorni, al fine di promuovere lo sviluppo di modelli comportamentali che garantiscano una maggiore partecipazione dei padri nei lavori di cura dei figli; Pag. 278
   apprezzate le disposizioni dell'articolo 49, che, ai commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e il 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per il pagamento degli oneri della rete pubblica dei servizi dell'infanzia o dei servizi privati accreditati in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per i medesimi anni per le lavoratrici autonome o imprenditrici;
   osservato che l'articolo 52, comma 2, prevede l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2016 e i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato, assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, l'attuazione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull'assegno straordinario del personale militare, affidando la ripartizione del fondo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   apprezzata la previsione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), di un rifinanziamento per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, i cui stanziamenti sono, quindi, complessivamente pari a 1 miliardo e 30 milioni di euro nell'anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
   ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, annesso e allegato I), si era segnalata l'esigenza che, in linea con l'impegno contenuto nella Nota relativo alla previsione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà, nel quadro della manovra di bilancio fosse definito un percorso per la progressiva definizione delle risorse destinate nei prossimi anni di una misura nazionale di contrasto della povertà, che ne garantisca la portata universalistica;
   auspicato che tale percorso di progressivo incremento degli stanziamenti possa ulteriormente consolidarsi anche nel corso delle prossime manovre di bilancio, al fine di estendere gli interventi finanziari destinati al sostegno dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà;
   raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   si individuino misure che, in vista della piena attuazione del riordino delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assicurino la funzionalità dei centri per l'impiego, garantendo un'adeguata valorizzazione delle professionalità presenti in tali strutture e il mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento al personale impiegato con contratti di collaborazione o con contratti a tempo determinato.