CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) alla fine del comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017, 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/X/2. 1. Benamati, Braga, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.
(Ritirato)

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4127-bis/X/2. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 2, comma 3, è inserito il seguente: Il secondo periodo del comma 7 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.
4127-bis/X/2. 3. Vignali.
(Decaduto)

  Al comma 3, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
4127-bis/X/2. 4. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.
(Ritirato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: le strutture ricettive Pag. 225all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché.
4127-bis/X/2. 5. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.
(Ritirato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017».

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire gli stanziamenti previsti:
   2017: 88.924.319;
   2018: 189.337.319;
   2019: 174.067.319;

  Con i seguenti:
   2017: 74.724.319;
   2018: 151.534.319;
   2019: 143867319.
4127-bis/X/2. 6. Vignali.
(Decaduto)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.
4127-bis/X/3. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, Allegato A (articolo 3, comma 2), alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime è sostituita dalla seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
4127-bis/X/3. 2. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.
(Approvato)

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2017, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2-ter. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis». Le Pag. 226modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017., con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/X/4. 1. Benamati, Montroni, Bargero, Bini, Arlotti, Iacono, Ginefra, Cani, Peluffo, Vico, Donati, Scuvera, Becattini.
(Ritirato)

ART. 11.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

  Art. 11-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).

  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, sugli obblighi di servizio nel settore del gas a carico gestore uscente, si interpreta nel senso che tale gestore resta obbligato a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, limitatamente alla ordinaria amministrazione, e il contratto di concessione, con i relativi oneri, si intende prorogato dalla sua scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
4127-bis/X/11. 01. Arlotti, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 4, in fine, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
4127-bis/X/13. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.
4127-bis/X/13. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Aggiornamento delle procedure per il versamento online delle imposte per l'iscrizione degli atti del registro delle imprese).

  1. Gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo Pag. 2272188 del codice civile, per i quali lo stesso codice o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, formati con documento informatico di cui all'articolo 21, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e soggetti a registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono registrati per via telematica.
  2. I soggetti obbligati a richiedere la registrazione inoltrano la stessa all'Agenzia delle entrate per il tramite dell'ufficio del registro delle imprese, provvedendo al contestuale pagamento delle imposte dagli stessi liquidata. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
  3. Le modalità di attuazione della registrazione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il competente Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico.
4127-bis/X/13. 01. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale».
4127-bis/X/13. 02. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.
(Approvato)

ART. 14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
4127-bis/X/14. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.
(Approvato)

ART. 15.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica nelle medesime modalità ivi previste anche per l'anno 2017.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
  3-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2017 sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del Pag. 228limite di cui al comma 3-ter, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4127-bis/X/15. 1. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.
(Ritirato)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 si provvede nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 292 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/X/15. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.
(Approvato)

ART. 18.

  Dopo articolo 18 aggiungere il seguente:
  18-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 134, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa», e i conseguenti provvedimenti attuativi, l'area industriale di Porto Marghera, in considerazione della sua rilevanza strategica e dei processi di rilancio in atto, è riconosciuta quale area industriale di crisi complessa.
4127-bis/X/18. 01. Martella.
(Inammissibile)

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni sono inserite le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
4127-bis/X/22. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.
(Approvato)

ART. 67.

  Dopo il comma 7 è aggiunto il comma seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 2 è abrogato.
4127-bis/X/67. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
(Inammissibile)

Pag. 229

  Dopo il comma 7 è aggiunto il comma seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 3 è abrogato.
4127-bis/X/67. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 30 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
4127-bis/X/67. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)

ART. 74.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
    a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
    c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
    d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
    e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
    f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
    g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   b) l'articolo 19 è abrogato.

  1-bis. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
4127-bis/X/74. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)

Pag. 230

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  36-ter. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  36-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  36-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
4127-bis/X/74. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)

Pag. 231

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza (C. 4127-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La X Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;
   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;
   preso atto positivamente della riprogrammazione e del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione che anticipa al triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente agli anni 2020 e successivi;
   apprezzate nell'ambito del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) le misure relative ai crediti di imposta correlati all'adeguamento tecnologico e quelle riguardanti il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
   valutate positivamente, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione», le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia;
   condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento del ciclo degli investimenti privati per assicurare le risorse necessarie a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; alla promozione della concorrenza e della competitività attraverso la semplificazione del quadro regolatorio e il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese;
   valutate positivamente le principali linee di attività del Ministero e, in particolare, la definizione delle policy nell'ambito delle macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili a Industria 4.0, alle bioeconomie e all'economia circolare, alla space economy, alle industrie culturali e creative;
   sottolineato, in particolare, che il documento conclusivo (Doc. XVII, n. 16) dell'indagine conoscitiva condotta dalla X Commissione sul tema «Industria 4.0» deliberato il 30 giugno 2016 ha rappresentato la base sulla quale sono state sviluppate le proposte contenute nel Piano governativo su Industria 4.0 presentato lo scorso 21 settembre;
   apprezzati gli interventi a favore della semplificazione amministrativa per le imprese e, nell'ambito della lotta alla contraffazione, della difesa della proprietà intellettuale, nonché gli ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito e l'implementazione Pag. 232di quelli esistenti quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cosiddetta «Nuova Sabatini»;
   evidenziate altresì le misure volte alla riduzione dei costi energetici e alla promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il Made in Italy e attrazione degli investimenti esteri in Italia;
   valutati positivamente gli stanziamenti previsti a favore del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap. 1678), del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236), per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea nonché ai programmi nazionali di rilevanza strategica (cap.7238);
   preso atto che non sono variate le dotazioni di spesa relative al programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE