CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
4127-bis/IX/4. 01. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Di Stefano, Mauri.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;Pag. 202
   c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
4127-bis/IX/7. 01. Garofalo, Carloni.

ART. 21.

  Al comma 1, dopo le parole: nei settori di spese relativi a: trasporti inserire le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.
4127-bis/IX/21. 1. Cristian Iannuzzi, Carloni.

  Al comma 1, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
4127-bis/IX/21. 2. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Brandolin, Catalano, Di Stefano, Mauri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,
4127-bis/IX/21. 3. Meta, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.
4127-bis/IX/21. 01. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Mauri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se Pag. 203la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 3.800.000;
  2018: – 14.500.000;
  2019: – 14.500.000.

  voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 79.900.000;
  2019: – 40.800.000.
4127-bis/IX/21. 02. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Garofalo, Mauri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 13.000.000;
  2018: – 30.000.000;
  2019: – 40.000.000.
4127-bis/IX/21. 03. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, Pag. 204dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
4127-bis/IX/21. 04. Tullo, Carloni, Di Stefano.

ART. 52.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4127-bis/IX/52. 1. Tullo, Gandolfi, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Pierdomenico Martino, Crivellari, Di Stefano.

ART. 61.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
4127-bis/IX/61. 1. Garofalo, Carloni.

ART. 74.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferrovieri. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/IX/74. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni, Mognato, Catalano, Oliaro, Mauri, Mura.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. Al comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017»;Pag. 205
   b) Dopo le parole: «collegamenti aerei infracomunitari» aggiungere le seguenti: «L'agevolazione non si applica ai collegamenti aerei interni alla Regione Sicilia. In caso di mancato rispetto delle previsioni del precedente periodo, le somme utilizzate in difformità sono portate in riduzione dei trasferimenti alla Regione Sicilia spettanti nell'anno 2018.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/IX/74. 2. Garofalo, Carloni.

ART. 77.

  Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
  «640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
4127-bis/IX/77. 1. Tullo, Giacobbe, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).

  1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
  2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto Pag. 206di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
4127-bis/IX/77. 01. Garofalo, Carloni.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
4127-bis/IX/77. 02. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano, Mauri.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, Pag. 207dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
4127-bis/IX/77. 03. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
4127-bis/IX/77. 04. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature Pag. 208per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
4127-bis/IX/77. 05. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Alla Sezione prima, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e finanze, gli importi sono così modificati:
  2017: – 1.000.000;
  2018: – 1.000.000;
  2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma (13.9) «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo», gli importi sono così modificati:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
4127-bis/IX/Tab. A. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni.

Pag. 209

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
4127-bis/IX/4. 01. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Di Stefano, Mauri.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente. «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;Pag. 210
   c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
4127-bis/IX/7. 01. Garofalo, Carloni.

ART. 21.

  Al comma 1, dopo le parole: nei settori di spese relativi a: trasporti inserire le seguenti:, interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.
4127-bis/IX/21. 1. Cristian Iannuzzi, Carloni.

  Al comma 1, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
4127-bis/IX/21. 2. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Brandolin, Catalano, Di Stefano, Mauri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.
4127-bis/IX/21. 3. Meta, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.
4127-bis/IX/21. 01. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Mauri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Pag. 211testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000;
4127-bis/IX/21. 02. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Garofalo, Mauri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
4127-bis/IX/21. 03. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro Pag. 212per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
4127-bis/IX/21. 04. Tullo, Carloni, Di Stefano.

ART. 52.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
4127-bis/IX/52. 1. Tullo, Gandolfi, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Pierdomenico Martino, Crivellari, Di Stefano.

ART. 61.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
4127-bis/IX/61. 1. Garofalo, Carloni.

ART. 74.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferrovieri. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/IX/74. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni, Mognato, Catalano, Oliaro, Mauri, Mura.

ART. 77.

  Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
   «640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie Pag. 213turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
4127-bis/IX/77. 1. Tullo, Giacobbe, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
4127-bis/IX/77. 02. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano, Mauri.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Pag. 214maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
4127-bis/IX/77. 03. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
4127-bis/IX/77. 04. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati Pag. 215delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
4127-bis/IX/77. 05. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

  Alla Sezione prima, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e finanze, gli importi sono così modificati:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma (13.9) «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo», gli importi sono così modificati:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
4127-bis/IX/Tab. A. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni.

Pag. 216

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4127-bis e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio, nell'indicare il 2019 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,3 per cento del 2017, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore negativo di 0,2 punti percentuali di Pil (prossimo quindi al pareggio);
    esso prospetta una manovra finanziaria di carattere espansivo, atteso che gli interventi disposti nella legge di bilancio ammontano a circa 35,8 miliardi nel 2017, 33,2 miliardi nel 2018 e 31,8 miliardi nel 2019, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 20,8 miliardi nel 2017, 22,6 miliardi nel 2018 e 25,6 miliardi nel 2019. Anche quest'anno, pertanto, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato per circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019. Tuttavia aumentano in termini di competenza di circa 30 miliardi di euro nel triennio, il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio dello Stato segnalando il progressivo miglioramento dello stato delle finanze pubbliche.
   Considerato che
    l'articolo 9 sancisce la riduzione a 90 euro annui del canone Rai;
    per quanto concerne gli interventi nel settore dei trasporti, l'articolo 21 prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il sostegno di investimenti in numerosi settori di spesa tra i quali figurano i trasporti e la viabilità, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 miliardi per ciascun anno tra il 2020 e il 2032;
    l'articolo 55 sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
    l'articolo 72 interviene in materia di diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz, al fine di prevederne – a determinate condizioni – la possibile proroga fino al 31 dicembre 2029;
    l'articolo 74, al comma 7 autorizza una spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nonché, al comma 8, il possibile Pag. 217afflusso di ulteriori risorse pari al massimo a 9 milioni di euro dai fondi strutturali 2014/2020;
    l'articolo 77 prevede l'incremento – per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno – delle risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, estendendone le finalità allo scopo di realizzare un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato fondamentalmente al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; per il sostegno agli investimenti produttivi con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   Rilevato che, con riguardo alle Tabelle 2 e 10:
    quanto allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, le spese finali complessive, in conto competenza, sono pari a 13.388,41 milioni di euro nel 2017, rappresentando il 2,2 per cento del bilancio delle spese complessive, con una riduzione di circa 714,77 milioni di euro rispetto alle spese finali assestate 2016, pari a 14.103,18 milioni (di cui 6,843 miliardi di euro per spese correnti e 6,544 miliardi di euro in conto capitale);
    la previsione pluriennale delle spese finali del MIT, vede nel 2018 una previsione di spesa a 14.131,34 milioni di euro, in linea con la spesa prevista per il 2016 ma in aumento di circa 742 milioni di euro rispetto alla spesa prevista nel 2017. Per il 2019 si evidenzia invece la previsione di una forte riduzione di spesa finale, sia rispetto al 2017 (-1.115,81 milioni di euro) che rispetto al 2018 (-1.858,7 milioni di euro);
    l'intervento più rilevante è quello relativo alla missione 13 «diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», articolata in 6 Programmi, che presenta uno stanziamento complessivo per il 2017 di 7.487,98 milioni di euro (erano 7.847,93 milioni di euro nel bilancio assestato 2016), con una riduzione sul 2016 di 359,95 milioni di euro; oltre i tre quarti delle risorse assegnate alla missione 13 concernono il programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale che finanzia il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale che vede una riduzione di risorse per 170 milioni di euro circa;
    risulta lo stanziamento di 545,57 milioni di euro del programma (13.5) Sistemi ferroviari, Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, in diminuzione di circa 70 milioni di euro rispetto all'Assestamento 2016, i cui obiettivi principali riguardano la promozione del trasporto ferroviario merci (obiettivo n. 177) e le attività di vigilanza su RFI (obiettivo n. 221); si registra una rimodulazione di 5 milioni di euro, per gli anni 2018 e 2019, sul cap. 7290 relativo alle spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus.

  Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il principale programma di interesse della Commissione è quello concernente il Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) al quale afferiscono la massima parte delle risorse destinate agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria nazionale e il sostegno al trasporto ferroviario che rappresentano generalmente tra l'80 per cento ed il 90 per cento della spesa totale del programma.
  Per il 2017 gli stanziamenti del programma ammontano complessivamente a 3.737,17 milioni di euro. Le previsioni assestate 2016 evidenziano una spesa prevista di 3.222,32 milioni di euro mentre nel rendiconto 2015 il programma 13.8 recava una spesa a consuntivo di 3.527,61 milioni di euro, in competenza.Pag. 218
  Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), è iscritto anche il programma 15.3 che reca stanziamenti relativi ai servizi postali e telefonici, tra cui i trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Per il programma 15.3 si prevede per il 2017 una spesa in termini di competenza di 448,25 milioni di euro, in aumento di 121 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'Assestamento 2016.
  È inoltre soppressa la Missione n. 17 – Ricerca e innovazione comprende programma «Ricerca nel settore dei trasporti», che conteneva un modesto importo di circa 4 milioni di euro destinato all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.). Le risorse di tale programma sono ora confluite nel programma 13.9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne».
  Quanto alla Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza comprende il programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» per il quale nel 2016 vengono stanziati 724,04 milioni di euro, con una riduzione dai 752,41 milioni di euro delle previsioni assestate 2016, con una riduzione di circa 30 milioni di euro.
  sono invece definanziati, per risorse pari nel triennio a 13 milioni di euro, talune voci concernenti il programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e segnatamente quelle riferite:
   alla manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria – seconda classe – nonché delle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime (riduzione pari a 8 milioni di euro di cui 6 nel triennio di riferimento);
   il contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina 8 un milione di euro per il 2017);
   il contributo ventennale per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo in ambito navale, avviati o in fase di avvio (2 milioni di euro annui);

  Rilevato che, con riguardo alla Tabella 3:
   si opera un rifinanziamento per 20 milioni annui nel triennio del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che pertanto ora ammonta a circa 67 milioni di euro nel triennio;
   quanto gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico relativi ai seguenti programmi della missione 15 «Comunicazioni»: 15.5, Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico»; 15.8, «Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali» e 15.9, «Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti». si rinvengono modeste variazioni di spesa nel triennio e nulla cambia riguardo al programma 17.18 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali (articoli 4 e seguenti) si inserisca una norma volta a supportare le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali, da cui consegue la scadenza di tutti i certificati di competenza per il 1o gennaio 2017 (circolare n. 8 del 27 dicembre 2011);Pag. 219
   b) sempre nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si valuti l'esigenza di ricondurre il servizio di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare all'assoggettamento ad IVA agevolata;
   c) con riguardo al fondo istituto dall'articolo 21, si abbia cura di evitare che l'accorpamento di finanziamenti su così tante materie provochi effetti disfunzionali, riportando le opportune responsabilità ai singoli ministeri competenti nei diversi settori coinvolti dalla norma in esame;
   d) di verifichi inoltre al possibilità di finalizzare il medesimo fondo anche al sostegno della mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile, nonché al superamento delle barriere architettoniche delle stazioni ferroviarie;
   e) si valuti inoltre l'esigenza di stabilizzare per il triennio di riferimento l'ammontare delle risorse che affluiscono al Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e regionale per garantire maggiori certezze nella programmazione delle attività degli enti locali;
   f) si valuti la possibilità di reintrodurre la misura – già esistente e positivamente sperimentata negli anni scorsi – concernente la parziale defiscalizzazione del costo degli abbonamenti per gli utenti del trasporto pubblico locale; Al riguardo si intervenga per ridurre, per alcune specifiche categorie (studenti, disoccupati, pensionati, etc.), i costi del trasporto nelle aree metropolitane agganciandole alle distanze percorse e non ai confini amministrativi
   g) si incrementino gli stanziamenti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture destinati alle ciclovie turistiche, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 640 e 644); al riguardo, si verifichi anche la possibilità di introdurre tra gli itinerari preferenziali il percorso da Ventimiglia a Roma (ciclovia tirrenica);
   h) con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, dovrebbe valutarsi la necessità di proseguire il percorso iniziato con il trasferimento dallo Stato alle Regioni del complesso immobiliare delle ex gestioni governative, esente da imposte e tasse, (decreto legislativo n. 422 del 1997) consentendo che la medesima esenzione possa avvenire anche nei casi di conferimento di parte di tali beni alle società costituite dalle ex gestioni governative;
   i) si preveda un incremento del contributo per l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica digitale nazionale;
   j) nell'ambito delle «misure di attrazione degli investimenti», di cui all'articolo 22, si ponga particolare attenzione all'esigenza di istituire – per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti, soprattutto in ambito portuale, le cosiddette «zone economiche speciali»;
   k) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 52, si tenga altresì conto dell'esigenza di rafforzare – in ragione del crescente volume di mansioni alle quale sono chiamati ad adempiere – gli organici del Corpo delle capitanerie di porto;
   l) si verifichi l'esigenza di estendere gli sgravi fiscali sul reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, anche ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di navigazione;
   m) si valuti l'esigenza, di introdurre specifici stanziamenti a favore della formazione dei macchinisti di treni, anche considerato il previsto incremento del traffico del trasporto merci ferroviario che dovrebbe verificarsi in un prossimo futuro anche in virtù dei recenti interventi nella legislazione di settore;
   n) si abbia cura di introdurre specifiche disposizioni con riguardo alla navigazione interna volta a favorire lo sviluppo Pag. 220del trasporto intermodale, anche riconoscendo adeguati incentivi alle imprese ed agli operatori del settore;
   o) si valuti la necessità di evitare il definanziamento del programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con specifico riferimento al contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina, prevista in un milione di euro per il 2017.