CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
   d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
   e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

  Tutti gli interventi sopra citati devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. 
  3. Sentite le Commissioni Parlamentari competenti su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Pag. 157ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 1.
4127-bis/VIII/1. 01. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il 50 per cento di tale fondo è destinato specificatamente a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, quali:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici;
Tutti gli interventi sopra citati devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi,»
4127-bis/VIII/1. 02. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.»
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di Pag. 158euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/VIII/2. 1. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo,Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

  2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.
4127-bis/VIII/2. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-quater primo periodo, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.
4127-bis/VIII/2. 51. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
4127-bis/VIII/2. 52. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per Fanno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/VIII/2. 4. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini. Baradello.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-septies, dopo le parole: adibiti ad edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
4127-bis/VIII/2. 53. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle per le opere di demolizione Pag. 159e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.
4127-bis/VIII/2. 54. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  «2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.»
4127-bis/VIII/2. 55. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1 lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.
4127-bis/VIII/2. 100. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

  1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
4127-bis/VIII/2. 3. Realacci, Baradello, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo,Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le spese effettuate per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.
4127-bis/VIII/2. 60. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Pag. 160

  Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le spese di redazione dei fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4127-bis/VIII/2. 61. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.
4127-bis/VIII/2. 62. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), numero 3) capoverso 1-sexies aggiungere le seguenti parole: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4127-bis/VIII/2. 101. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente periodo:
  Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.
4127-bis/VIII/2. 103. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere i seguenti: 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro. 1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni Pag. 161di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
4127-bis/VIII/2. 2. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

  1-septies. Gli enti locali provvedono ad utilizzare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica di cui al presente decreto per effettuare la mappatura degli edifici inutilizzati.
4127-bis/VIII/2. 104. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente punto:

  3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
   3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4127-bis/VIII/2. 105. Carrescia, Realacci.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo la parola: ristrutturazione inserire le seguenti: , nonché per i costi sostenuti individualmente per l'inserimento dell'immobile nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica ovvero nella mappatura sulla presenza di amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 2003.
4127-bis/VIII/2. 106. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 500 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il 50 per cento di tale fondo è destinato specificatamente a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, quali:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale Pag. 162tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici;
   1-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 1-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.
4127-bis/VIII/2. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
  2-bis
. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:
   a) l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico;
   b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;
   c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;
   d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;
   e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;
   g) la realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino.Pag. 163
   2-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 2-bis realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.
   2-quater. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2-bis successivamente al 31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.
   2-quinquies. Tra le spese sostenute di cui al comma 2-bis sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni tecniche.
   2-sexies. Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 2-bis

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.
4127-bis/VIII/2. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
   «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
4127-bis/VIII/2. 107. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:
   m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
4127-bis/VIII/2. 108. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
  6-bis. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019 relative a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, Pag. 164per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
   d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
   e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico.
  6-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 6-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
  6-quater. Sentite le Commissioni Parlamentari competenti su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 6-bis».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.
4127-bis/VIII/2. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

Pag. 165

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
*4127-bis/VIII/2. 5. Fanucci.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
*4127-bis/VIII/2. 6. Cera, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:
   a) l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico;
   b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;
   c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;
   d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;
   e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone Pag. 166la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;
   g) la realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino;

  2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.
  3. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.
  4. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni tecniche.
  5. Su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 1.
4127-bis/VIII/2. 01. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

ART. 21.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «del Paese» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,»;
   b) dopo le parole: «b) infrastrutture», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
   c) dopo le parole: «e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di recupero ed autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico».
4127-bis/VIII/21. 1. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture con le seguenti: Linee metropolitane e tram; b) treni per il servizio ferroviario regionale e metropolitano.
4127-bis/VIII/21. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: difesa del suolo e dissesto idrogeologico e demolizione di immobili abusivi.
4127-bis/VIII/21. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; inserire le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione Pag. 167di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
4127-bis/VIII/21. 5. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni e Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1.895 milioni di euro per l'anno 2017, 3.145 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.495 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente alla sezione II, stato di previsione del ministero dell'ambiente, missione 1, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 programma tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
4127-bis/VIII/21. 6. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: gli interventi da finanziare e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4127-bis/VIII/21. 7. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. decorrere dal 1o gennaio 2017, sono vietate le proroghe di concessioni autostradali senza gara, legate a interventi di adeguamento, potenziamento o realizzazione di tratte autostradali A decorrere dalla stessa data gli introiti provenienti dalle concessioni autostradali sono vincolati per metà a essere trasferiti al fondo unico nazionale per il TPL di cui alla legge 135 del 2012, articolo 16-bis.
4127-bis/VIII/21. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 Pag. 168agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 100.000.000 euro;
   2018: – 100.000.000 euro;
   2019: – 100.000.000 euro.
4127-bis/VIII/21. 9. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Aggiungere infine il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: »della progettazione preliminare« sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.»
4127-bis/VIII/21. 10. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «3. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è determinato in modo da garantire che una quota pari al 10 per cento dei contributi per importi pari o superiori ai 150 milioni di euro per gli interventi di cui al presente articolo sia destinata alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nei rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
4127-bis/VIII/21. 11. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Pag. 169

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli importi dei contributi da destinare alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno,
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
4127-bis/VIII/21. 12. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento Pag. 170decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4127-bis/VIII/21. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Baradello, Realacci.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

  1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.
  3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 171della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4127-bis/VIII/21. 02. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti)
.

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
4127-bis/VIII/21. 04. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)
.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 400 milioni di euro per il 2017, destinato anche alla realizzazione di interventi straordinari di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, Pag. 172idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 per l'anno 2017 è destinata agli interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi di settore e alla redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.
  4. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 400.000.000 euro;
   2018: – 200.000.000 euro;
   2019: – 200.000.000 euro.
4127-bis/VIII/21. 05. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Una quota pari ai 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;Pag. 173
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione dei rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari;
   f) interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi di settore e redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
4127-bis/VIII/21. 06. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Contributi in favore dei coltivatori diretti e finanziamento delle pratiche di compostaggio domestico e di comunità)
.

  1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, di cui agli articoli 37 e 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», per prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, per ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, per preservare la fertilità dei suoli coltivabili, nonché per consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse è costituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai Comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 dicembre 2018 una rete locale di compostaggio domestico, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole.
  3. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato tramite una dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni alla Voce Ministero dell'Economia modificare gli importi come segue:
   2017: – 1.000.000 di euro;
   2018: – 1.000.000 di euro;
   2019: – 1.000.000 di euro.
4127-bis/VIII/46. 01. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

(Inammissibile)

Pag. 174

ART. 51.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
4127-bis/VIII/51. 1. Carrescia, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4127-bis/VIII/51. 2. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi.

ART. 57.

  Al comma 1 sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 43 milioni di euro.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 1, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 programma tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018
   CP: –;
   CS: –.

  2019
   CP: –;
   CS: –.
4127-bis/VIII/57. 1. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
4127-bis/VIII/57. 2. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
4127-bis/VIII/57. 3. De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

  1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata Pag. 175del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
4127-bis/VIII/61. 01. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Baradello.

ART. 63.

  Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

  Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
4127-bis/VIII/63. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.
  4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.
4127-bis/VIII/63. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 64.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo
green city).

  1. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio verde urbano, nello stato di Pag. 176previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Green city al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
  2. La fruibilità di tale fondo, da parte degli enti locali, è condizionata al rispetto delle regole vigenti in materia urbanistica: piano regolatore generale approvato ed aggiornato in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, di tutela del paesaggio, protezione della natura e rispetto delle norme relative alla repressione dell'abusivismo edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
4127-bis/VIII/64. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)
.

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
4127-bis/VIII/64. 02. Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

ART. 65.

  Dopo il comma 17 inserire il seguente:
  17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

  Conseguentemente all'articolo 87 alla tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 2.000.000;Pag. 177
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
4127-bis/VIII/65. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi, Antezza.

  Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
4127-bis/VIII/65. 2. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 30, lettera c), sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b) sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
4127-bis/VIII/65. 3. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.
4127-bis/VIII/65. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 39 con il seguente:
  39. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi pubblici compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, o ricadenti in area a rischio idrogeologico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
4127-bis/VIII/65. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  43. Ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4 non rilevano le spese a Pag. 178qualsiasi titolo effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, realizzate nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico, relative a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.
4127-bis/VIII/65. 6. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  43. I proventi dei titoli abilitativi edilizi nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
4127-bis/VIII/65. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 74.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
   b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;Pag. 179
   c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
   d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
   e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
   f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato a basse emissioni;
   g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
   h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
4127-bis/VIII/74. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito con il seguente:
   5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2018. Dall'anno 2017 detti proventi sono riassegnati alle attività di cui al comma 6.
4127-bis/VIII/74. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
4127-bis/VIII/74. 4. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 77.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rinnovo del parco degli autobus aggiungere le seguenti: , di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.

Pag. 180

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033«, con: «400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».
4127-bis/VIII/77. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rinnovo inserire le seguenti: alla riconversione elettrica.
4127-bis/VIII/77. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) primo periodo dopo le parole: »è incrementato inserire le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018,
   b) primo periodo sostituire le parole: «200 milioni» con le parole: «300 milioni»;
   c) dopo primo periodo inserire il seguente: «Una quota non inferiore a ! 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica».

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
4127-bis/VIII/77. 3. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) primo periodo, dopo le parole: «è incrementato» inserire le seguenti: «di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018,».
   b) sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033» con le seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033»;
   c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Una quota del Fondo di cui al presente articolo non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2033 è destinata prioritariamente alla realizzazione di reti tranviarie urbane e per la promozione dello sviluppo e della diffusione di mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa a basse emissioni».
4127-bis/VIII/77. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono esclusi dall'utilizzo di tale Fondo le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e i gestori di pubblica utilità che al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani non riconvertano i veicoli stessi in elettrici oppure non acquistino veicoli alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1 oppure alimentati da combustibili a basso impatto ambientale.
4127-bis/VIII/77. 5. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: finanze, inserire le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4127-bis/VIII/77. 6. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché all'acquisto di taxi ed autobus elettrici di piccole Pag. 181dimensioni per i centri storici delle Città Metropolitane.
4127-bis/VIII/77. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.

  Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni Alla Voce Ministero dell'Economia modificare gli importi come segue:
   2017: – 25.000.000 di euro;
   2018: – 15.000.000 di euro;
   2019: – 10.000.000 di euro.
4127-bis/VIII/77. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 104.

  Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: A decorrere dal 1 gennaio 2017, il 3 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate, è inviata alla fine di ogni esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
4127-bis/VIII/104. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

TAB. A.

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000.

  Conseguentemente alla sezione II, allo stato di previsione del ministero dell'economia, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2018
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2019
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
4127-bis/VIII/Tab. A. 1. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

(Inammissibile)

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, missione sviluppo sostenibile e tutela Pag. 182del territorio e dell'ambiente, programma gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
4127-bis/VIII/Tab. A. 2. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

TAB. B.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000 euro;
   2018: – 10.000.000 euro;
   2019: – 10.000.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: +10.000.000 euro;
   2018: +10.000.000 euro;
   2019: +10.000.000 euro.
4127-bis/VIII/Tab. B. 1. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

TAB. 10.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 1 infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11), apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  2018
   CP: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  2019
   CP: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5), apportare le seguenti variazioni:

  2017
   CP: – 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2018
   CP: – 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2019
   CP: – 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.
4127-bis/VIII/Tab. 10. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Pag. 183

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/VIII/2. 1. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo,Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per Fanno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4127-bis/VIII/2. 4. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-septies, dopo le parole: adibiti ad edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
4127-bis/VIII/2. 53. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione Pag. 184e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
4127-bis/VIII/2. 3. Realacci, Baradello, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo,Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere i seguenti: 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro. 1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
4127-bis/VIII/2. 2. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente punto:
  
3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
   3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4127-bis/VIII/2. 105. Carrescia, Realacci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «del Paese» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,»;Pag. 185
   b) dopo le parole: «b) infrastrutture», aggiungere le seguenti: «comprese le opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
4127-bis/VIII/21. 1. (nuova formulazione) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; inserire le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
4127-bis/VIII/21. 5. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni e Zolezzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: gli interventi da finanziare e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4127-bis/VIII/21. 7. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.»
4127-bis/VIII/21. 10. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)
.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela Pag. 186del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4127-bis/VIII/21. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Realacci.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti)
.

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
4127-bis/VIII/21. 04. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani

Pag. 187

ART. 51.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
4127-bis/VIII/51. 1. Carrescia, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4127-bis/VIII/51. 2. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

  1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
4127-bis/VIII/61. 01. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Baradello.

ART. 63.

  Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

  Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. Pag. 188L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
4127-bis/VIII/63. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)
.

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
4127-bis/VIII/64. 02. Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

ART. 65.

  Dopo il comma 17 inserire il seguente:

  17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

  Conseguentemente all'articolo 87 alla tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
4127-bis/VIII/65. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Gi  noble, Pag. 189Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi, Antezza.

  Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
4127-bis/VIII/65. 2. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
4127-bis/VIII/74. 4. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
    a) primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018,
   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le seguenti parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4127-bis/VIII/77. 3. (nuova formulazione) Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 190

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)

PROPOSTA DI RELAZIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente alle parti di competenza;
   considerato che:
    il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato rifinanziato fino al 2015 dall'articolo 1 del decreto legge n. 47 del 2014 e che appare opportuno destinare risorse alla dotazione del Fondo per il triennio 2017-2019;
    appare, altresì, opportuno introdurre una disciplina a regime per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, che vincoli tali risorse a interventi rilevanti per le politiche urbanistiche ed edilizie degli enti territoriali, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 10 del disegno di legge concernente il contenimento del consumo di suolo, in corso di esame parlamentare;
    nell'ambito della ridefinizione della disciplina concernente le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica prevista dall'articolo 2, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni andrebbero adottate tempestivamente per garantire contestualità tra l'entrata in operatività delle detrazioni e le nuove regole per la classificazione;
    l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla quale gli enti territoriali devono procedere agli affidamenti degli appalti relativi ai lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo, evidenzia la necessità di destinare risorse a supporto della progettualità degli enti medesimi;
   ritenuto che:
    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;
    andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere una detrazione di imposta per le spese sostenute, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché Pag. 191relative a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
    le detrazioni fiscali del 65% per interventi di efficienza energetica, che l'articolo 2 provvede a prorogare, andrebbero estese anche all'acquisto e alla posa in opera dei micro-cogeneratori;
    andrebbe prevista la possibilità di cessione della detrazione ai fornitori che effettuano gli interventi, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, come attualmente prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3);
    appare necessario incentivare gli enti territoriali all'adozione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;
    appare, altresì, necessario che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente possano disporre del contingente di personale necessario a svolgere in maniera efficace le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;
    all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale, andrebbe destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra;
    il Fondo istituito dall'articolo 21 dovrebbe finanziare anche gli interventi finalizzati alla bonifica dell'amianto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
   2) sia rifinanziato, per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
   3) siano destinate risorse a sostegno della progettualità dei comuni, anche attraverso modifiche agli strumenti già previsti dalla normativa vigente;
   4) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
   5) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese sostenute dal 1o Pag. 192gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
   6) si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;
   7) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;
   8) siano inclusi gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, tra quelli prioritari in base ai quali sono determinati gli spazi finanziari attribuiti agli enti locali e alle regioni ai sensi dei commi 30 e 37 dell'articolo 65;
   9) non si considerino – nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, individuato dal comma 4 dell'articolo 65 – le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;
   10) si preveda che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente siano autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e ni limiti delle dotazioni organiche;
   11) siano incluse tra le spese oggetto di finanziamento da parte del Fondo istituito dall'articolo 21 gli interventi di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
   12) sia destinato il 2% dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale nell'ambito delle attività già finanziate dalla normativa vigente;
   13) all'articolo 51 si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli venti sismici verificatisi successivamente alla predetta data;
   14) si prevedano ulteriori risorse sul programma 18.13 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente finalizzate all'incremento dei capitoli dedicati al funzionamento degli Enti Parco;Pag. 193
   15) si incrementino le risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne;
   16) si preveda, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale delle aree portuali, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il termine del 28 febbraio 2017 per l'adozione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni – fissato dal nuovo comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 – sia tassativamente rispettato o addirittura anticipato per consentire piena operatività al meccanismo delle nuove agevolazioni per interventi di riqualificazione antisismica in un quadro organico e coerente degli interventi;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse destinate ad assicurare il finanziamento degli investimento in materia di edilizia pubblica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014;
   c) si valuti l'opportunità di includere tra le spese oggetto delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prorogate dall'articolo 2, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro;
   d) si valuti l'opportunità di istituire un Fondo per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando una quota di tali risorse a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico;
   e) si valuti l'opportunità, all'articolo 21, relativamente agli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di prevedere che le operazioni finanziarie disciplinate dal DPCM, previsti dalla norma, possano riguardare anche le risorse allo scopo già autorizzate;

Pag. 194

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente alle parti di competenza;
   considerato che:
    il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato rifinanziato fino al 2015 dall'articolo 1 del decreto legge n. 47 del 2014 e che appare opportuno destinare risorse alla dotazione del Fondo per il triennio 2017-2019;
    appare, altresì, opportuno introdurre una disciplina a regime per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, che vincoli tali risorse a interventi rilevanti per le politiche urbanistiche ed edilizie degli enti territoriali, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 10 del disegno di legge concernente il contenimento del consumo di suolo, in corso di esame parlamentare;
    nell'ambito della ridefinizione della disciplina concernente le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica prevista dall'articolo 2, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni andrebbero adottate tempestivamente per garantire contestualità tra l'entrata in operatività delle detrazioni e le nuove regole per la classificazione;
    l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla quale gli enti territoriali devono procedere agli affidamenti degli appalti relativi ai lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo, evidenzia la necessità di destinare risorse a supporto della progettualità degli enti medesimi;
   ritenuto che:
    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;
    andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere una detrazione di imposta per le spese sostenute, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché Pag. 195relative a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
    le detrazioni fiscali del 65% per interventi di efficienza energetica, che l'articolo 2 provvede a prorogare, andrebbero estese anche all'acquisto e alla posa in opera dei micro-cogeneratori;
    andrebbe prevista la possibilità di cessione della detrazione ai fornitori che effettuano gli interventi, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, come attualmente prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3);
    appare necessario incentivare gli enti territoriali all'adozione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;
    appare, altresì, necessario che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente possano disporre del contingente di personale necessario a svolgere in maniera efficace le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;
    all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale, andrebbe destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra;
    il Fondo istituito dall'articolo 21 dovrebbe finanziare anche gli interventi finalizzati alla bonifica dell'amianto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;
    andrebbero incrementati gli stanziamenti e le risorse a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, anche considerato l'ampliamento degli stessi disposto dalla nuova normativa in materia di contratti pubblici;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
   2) sia rifinanziato, per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
   3) siano destinate risorse a sostegno della progettualità dei comuni, anche attraverso modifiche agli strumenti già previsti dalla normativa vigente;
   4) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza Pag. 196energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
   5) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
   6) si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;
   7) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;
   8) siano inclusi gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, tra quelli prioritari in base ai quali sono determinati gli spazi finanziari attribuiti agli enti locali e alle regioni ai sensi dei commi 30 e 37 dell'articolo 65;
   9) non si considerino – nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, individuato dal comma 4 dell'articolo 65 – le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;
   10) si preveda che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente siano autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;
   11) siano incluse tra le spese oggetto di finanziamento da parte del Fondo istituito dall'articolo 21 gli interventi di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
   12) sia destinato il 2 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale nell'ambito delle attività già finanziate dalla normativa vigente;
   13) all'articolo 51, si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli interventi Pag. 197volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici verificatisi successivamente alla predetta data;
   14) si prevedano ulteriori risorse sul programma 18.13 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzate all'incremento dei capitoli dedicati al funzionamento degli Enti Parco;
   15) si incrementino le risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, al fine della copertura integrale dell'attuazione completa della Strategia Nazionale delle Aree Interne;
   16) si preveda, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale delle aree portuali, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto;
   17) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-quater, si preveda che la detrazione ivi stabilita si applica alle spese per interventi di riqualificazione energetica, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, dell'intero edificio condominiale e non solo delle parti comuni dello stesso;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il termine del 28 febbraio 2017 per l'adozione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni – fissato dal nuovo comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 – sia tassativamente rispettato o addirittura anticipato per consentire piena operatività al meccanismo delle nuove agevolazioni per interventi di riqualificazione antisismica in un quadro organico e coerente degli interventi;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse destinate ad assicurare il finanziamento degli investimento in materia di edilizia pubblica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014;
   c) si valuti l'opportunità di includere tra le spese oggetto delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prorogate dall'articolo 2, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro;
   d) si valuti l'opportunità di istituire un Fondo per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando una quota di tali risorse a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico;
   e) si valuti l'opportunità, all'articolo 21, relativamente agli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di prevedere che le operazioni finanziarie disciplinate dal DPCM, previsti dalla norma, possano riguardare anche le risorse allo scopo già autorizzate.