CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (per le parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato per le parti di competenza, l'atto Camera 4127-bis Governo;
   udita la relazione della deputata Coscia nella seduta dell'8 novembre 2016;
   udito il dibattito svoltosi nella seduta del 9 novembre 2016, al cui resoconto si rinvia integralmente;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

  Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.
4127-bis/VII/13. 1. Ascani, Manzi.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tax credit per le opere musicali di giovani artisti).

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019» e alla fine sopprimere le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni di imposta»;
   b) al comma 2, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti parole: «opere prime e seconde»;
   c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Le imprese di cui al comma 1 non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi»;
   d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
4127-bis/VII/15. 1. (Nuova formulazione) Vignali.

ART. 25.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
4127-bis/VII/25. 1. (Nuova formulazione) Ventricelli, Coscia, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

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ART. 36.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68» con le seguenti: «dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
  al comma 4, lettera a), dopo le parole: «5 dicembre 2013, n. 159» aggiungere le seguenti: «nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89»;
  al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «laurea o laurea magistrale a ciclo unico» con la parola: «studio»;
  al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)»;
  al comma 5 sostituire le parole: «25.000 euro» con le parole: «30,000 euro», nonché le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;
  al comma 6 sostituire le parole: «25.000 euro» con le parole: «30.000 euro»;
  al comma 9 sostituire le parole: «commi 2, 4, 5 e 6» con le seguenti: «commi 4, 5 e 6»;
  dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
  9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3.

  al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 50 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro;
  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: di 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.
4127-bis/VII/36. 1. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 37.

  Al comma 1 dopo le parole: borse di studio inserire le seguenti: , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  Conseguentemente:
  al comma 2 sostituire le parole: dell'accesso alle con le seguenti: della gestione delle;
  al comma 2, sostituire: al comma 1 con: all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4127-bis/VII/37. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.
4127-bis/VII/37. 2. (Nuova formulazione) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

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  Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4127-bis/VII/37. 4. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 con: all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4127-bis/VII/37. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

ART. 38.

  Al comma 3, dopo le parole la Fondazione aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159 aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89;
   c) al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le parole «o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;
   d) al comma 11 sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le parole: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   e) al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.».
4127-bis/VII/38. 2. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
4127-bis/VII/40. 3. Ghizzoni, Malpezzi, Coscia, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Centemero.

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ART. 41.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

  Conseguentemente:
   al comma 3 dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia.
   al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le parole: di cui al comma 3.
   al comma 3 sostituire le parole: al comma 207 con le parole: ai commi ai commi da 207 a 212 abrogare le parole: dal «Fondo per gli investimenti nella ricerca di base» (FIRB).
   c) sostituire il comma 4 con il seguente: L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
   d) al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
   al comma lettera c) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
4127-bis/VII/41. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1o gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50% ai fini economici» le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1 o gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243» è incrementato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.
4127-bis/VII/41. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole Pag. 142«dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017». A tal fine, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/VII/41. 3. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziate nella parte II (sezione II – Gap. 1688) della presente legge.
4127-bis/VII/41. 4. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 45.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti parole: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: «contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4127-bis/VII/45. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 52.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, Pag. 143comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

Art. 53.
(Personale della scuola).

  1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
  6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la Pag. 144scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
4127-bis/VII/52. 1. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Iacono, Di Lello.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

  1. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.
4127-bis/VII/52. 0. 1. (Nuova formulazione) Mongiello, Bordo, Di Gioia, Ventricelli, Ginefra, Manzi.

ART. 53.

   Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 4. (Nuova formulazione) Rocchi, Malisani.

Pag. 145

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Limitatamente al primo corso-concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori hanno luogo anche nel corso dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre. Conseguentemente, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 8. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1o settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 9. Blazina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/VII/59. 01. Crimì, Lenzi, Coscia, Gelli, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

ART. 60.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si Pag. 146applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
4127-bis/VII/60. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 61.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016».
4127-bis/VII/61. 1. (Nuova formulazione) Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
4127-bis/VII/74. 1. Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
4127-bis/VII/74. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della Pag. 147legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.
4127-bis/VII/74. 6. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Ghizzoni, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo «La Buona Scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.
4127-bis/VII/74. 7. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.
4127-bis/VII/74. 8. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
4127-bis/VII/74. 10. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
   36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
4127-bis/VII/74. 12. Malisani, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 78.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato Pag. 148entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
4127-bis/VII/78. 7. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 82.

  Al comma 1, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti:, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
4127-bis/VII/82. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
  1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Pag. 149vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  1-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
  1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-nonies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4127-bis/VII/82. 1. Piccoli Nardelli, Blazina, Coscia, Manzi, Malpezzi, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
4127-bis/VII/82. 4. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
4127-bis/VII/Tab. A/1. Narduolo, Malisani.