CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 NOVEMBRE 2016

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis Le detrazioni di cui all'art. 16, comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;
   all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle finanze
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 15.000.000.
4127-bis/XIII/2. 1. Lavagno, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis – All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   «m) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
4127-bis/XIII/2. 2. Oliverio, Falcone, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 187

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
4127-bis/XIII/2. 3. Zanin, Ginato, Cenni, Oliverio, Falcone.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 2, Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla sezione: «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», dopo la voce: «macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione),», inserire la seguente: «Sistemi meccatronici e dispositivi per macchine motrici e operatrici,»;
   b) alla sezione: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», dopo la voce: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,», inserire la seguente: «Sistemi sensoristici avanzati per applicazioni finalizzate alla qualità e sostenibilità delle produzioni,»;
   c) alla sezione: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», sostituire la voce: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici,», con la seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per l'efficientamento energetico, idrico e la riduzione delle emissioni,».
4127-bis/XIII/3. 1. Sani, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 Pag. 188dicembre 2015 n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».
4127-bis/XIII/3. 3. Sani, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: “93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti”».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro.».
4127-bis/XIII/3. 2. Romanini, Fiorio, Terrosi.
(Approvato)

ART. 11.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 199 7, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al D. M. 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «270 milioni».
*4127-bis/XIII/11. 2. Sani, Dallai, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli Pag. 189investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».
*4127-bis/XIII/11. 5. Catanoso, Russo.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I,II e III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».
*4127-bis/XIII/11. 4. Ciracì.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
   2) al comma 908 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo le parole: «sono innalzate», sopprimere le parole: «, per l'anno 2016,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «280 milioni di euro annui».
4127-bis/XIII/11. 10. Catanoso, Russo.
(Ritirato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2017: – 20.000.000 euro.
4127-bis/XIII/11. 3. Carra, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Fabbricati ad uso abitativo).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
*4127-bis/XIII/11. 01. Antezza, Romanini.
(Approvato)

Pag. 190

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).

  11-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
*4127-bis/XIII/11. 013. Catanoso, Russo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
*4127-bis/XIII/11. 09. Ciracì.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».
4127-bis/XIII/11. 010. Ciracì.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro.».
**4127-bis/XIII/11. 010. (nuova formulazione) Ciracì.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75.».

Pag. 191

  Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo di euro all'anno», con le seguenti: «970 milioni di euro all'anno.».
4127-bis/XIII/11. 015. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro.».
**4127-bis/XIII/11. 015.  (nuova formulazione) Catanoso, Russo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro.».
**4127-bis/XIII/11. 02. Capozzolo, Oliverio, Antezza, Romanini, Carra, Falcone.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro.».
4127-bis/XIII/11. 011. Ciracì.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

Pag. 192

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
***4127-bis/XIII/11. 011. (nuova formulazione) Ciracì.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).

  All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo di euro all'anno», con le seguenti: «970 milioni di euro all'anno.».
4127-bis/XIII/11. 012. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
***4127-bis/XIII/11. 012. (nuova formulazione) Catanoso, Russo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
***4127-bis/XIII/11. 04. Fiorio, Carra, Romanini, Antezza.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», Pag. 193sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle finanze
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
4127-bis/XIII/11. 05. Taricco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «295 milioni di euro.».
4127-bis/XIII/11. 06. Oliverio, Antezza, Mongiello, Agostini Luciano, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 e pertanto sono dispensati, dagli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione Pag. 194europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.
4127-bis/XIII/11. 08. Fiorio, Sani, Oliverio, Taricco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  A partire dal 1o gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
4127-bis/XIII/11. 020. Russo.
(Approvato)

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Articolo 13-bis.

  Dopo l'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 aggiungere l'articolo 10-bis:

  1. Il debitore può presentare la proposta di cui all'articolo 10 senza l'attestazione sulla fattibilità del piano di cui l'articolo 9 comma 2, se la proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista, da lui designato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità dei dati patrimoniali e la fattibilità della proposta. In tal caso il giudice sospende con decreto per un termine massimo di centoventi giorni le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. In tale periodo i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 9 comma 6. Il termine di sospensione può essere prorogato di sessanta giorni per gravi motivi.
  2. Col decreto di cui al comma 1 il giudice, ove non vi abbia già provveduto, nomina l'organismo di composizione delle crisi il quale deve depositare l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2 od indicare le ragioni per le quali essa non può essere depositata.
  3. La sospensione perde efficacia se entro il termine di cui al comma 1 non viene depositata l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2.
  4. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 non può essere dichiarato il fallimento del debitore. Quando pende la dichiarazione di fallimento il termine di cui al comma 1 non può essere prorogato.
4127-bis/XIII/13. 01. Catanoso, Russo.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, Pag. 195con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.».
4127-bis/XIII/14. 1. Falcone, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cassa Integrazione in deroga per il settore della pesca).

  1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2017: – 41.000.000 euro.
4127-bis/XIII/23. 01. Venittelli, Agostini Luciano, Mongiello.
(Approvato)

ART. 46.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:
   2017: – 1.419.000;
   2018: – 5.115.000;
   2019: – 5.214.000.
4127-bis/XIII/46. 1. Oliverio, Falcone, Antezza.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Misure per le imprese agricole, colpite da crisi di mercato).

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento decennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il mese di settembre 2016 (1,68 per cento).
  2. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo Pag. 196106 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
  3. La presenza degli squilibri di cui al comma 1 si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dei suddetti imprenditori rispetto al reddito medio dell'anno precedente.
  4. Alla domanda di finanziamento presentata alla banca deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
4127-bis/XIII/46. 01. Terrosi, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».
*4127-bis/XIII/46. 02. Oliverio, Capozzolo, Fiorio, Terrosi, Falcone.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».
*4127-bis/XIII/46.010. Catanoso, Russo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».
*4127-bis/XIII/46. 07. Ciracì.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

  “1. E istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzati anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, con procedure semplificate, definite dal Decreto di cui al precedente capoverso. Pag. 197
  2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.”
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole ed Agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale per affrontare le emergenze fitosanitarie e per prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e per contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi per evitare danni all'agricoltura.
  4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle finanze
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
4127-bis/XIII/46. 03. Taricco.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

  1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, con procedure semplificate, definite dal Decreto di cui al comma 4.
  2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole ed Agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie, prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura.
  4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle finanze
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
4127-bis/XIII/46. 03. (nuova formulazione) Taricco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 Pag. 198del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   < 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».
4127-bis/XIII/46. 04. Sani, Dallai, Pagani, Taricco, Falcone, Mongiello.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  1. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. È istituito il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1o febbraio 2000 con un limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Fondo è destinato in particolare al finanziamento di:
   a) programmi di ricerca e innovazione in materia di agricoltura biologica;
   b) strumenti di informazione per gli operatori dell'agricoltura biologica;
   c) strumenti per l'educazione al consumo dei prodotti biologici.

  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo. Pag. 199
  2. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:
  «3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  3-bis. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al comma 1 è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, con una sanzione pari la doppio della differenza dovuta rispetto a quanto prescritto; il versamento effettuato dopo la scadenza prescritta dal comma 3 è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dal comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni di cui al presente comma.».

  3. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla rubrica 13, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è soppressa la seguente voce: «Legge 23 dicembre 1999, n.488, articolo 59, comma 2».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 295 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
4127-bis/XIII/46. 05. Terrosi, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti).

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2017.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
4127-bis/XIII/46. 06. Fiorio, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gadda.
(Approvato)

ART. 61.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017.».
4127-bis/XIII/61. 1. Oliverio, Fiorio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 200

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
  5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
  5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.
4127-bis/XIII/61. 3. Capozzolo, Cova, Palma, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

ART. 63.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del SSN, nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli Enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.
4127-bis/XIII/63. 1. Lavagno.
(Approvato)

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).

  1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».Pag. 201
  2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.».
  3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
4127-bis/XIII/67. 01. Sani, Carra, Fiorio, Taricco, Agostini, Terrosi, Falcone, Lavagno.
(Approvato)

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.

  «All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, comma 4:
   dopo le parole: «potrà intervenire» sono aggiunte le seguenti parole: «in via prioritaria»;
   alla fine del comma 4 aggiungere: «La controgaranzia dovrà avere efficacia diretta per la banca in caso di insolvenza del beneficiario del finanziamento.».
4127-bis/XIII/68. 01. Catanoso, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  «All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 4-bis aggiungere:
  4-ter. La garanzia mutualistica è prestata su richiesta dall'impresa agricola, per il tramite della banca finanziatrice, qualora la stessa favorisca l'accesso al credito ed agisca direttamente nel contenimento del costo del danaro che la medesima impresa deve sostenere».
4127-bis/XIII/68. 02. Catanoso, Russo.
(Inammissibile)

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  «All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 comma 4-bis:
   dopo: «n. 385», sostituire la parola «devono» con la parola «possono»;
   alla fine del comma, dopo le parole «di cui ai commi 2 e 4», sono inserite le seguenti parole: «o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie controgaranzie prestate dai confidi.».
4127-bis/XIII/68. 03. Catanoso, Russo.
(Inammissibile)

ART. 74.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  «36-bis. All'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «la stabilità degli attuali livelli di gettito da Pag. 202destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che le risorse da destinare al finanziamento della filiera ippica debbano essere commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle scommesse ippiche, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario in caso di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse»;
   b) alla lettera d), dopo le parole «siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto delle funzioni a esso trasferite»;
   c) alla lettera e), le parole: «e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite» sono soppresse;
   d) alla lettera e), le parole: «e all'80 per cento nel quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «e all'80 per cento dal quarto anno».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
4127-bis/XIII/74. 1. Cova, Palma, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile)

TABELLA N. 12

  Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:
   legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 1063
   2017: + 5.000.000;
   2018: + 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
4127-bis/XIII/Tab. 12. 1. Romanini, Venittelli.
(Approvato)

  Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:
   DL n. 113 del 2016, articolo 23-bis

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO
   2017: + 25.000.000;
   2018: + 10.000.000;
   2019: + 10.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 25.000.000;Pag. 203
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
4127-bis/XIII/Tab. 12. 2. Mongiello, Antezza, Oliverio, Agostini Luciano, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Bordo Michele, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone.
(Approvato)

  Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, aggiungere, in fine:
   DL n. 225 del 2010, articolo 2
   2017: 5 milioni;
   2018: 5 milioni;
   2019: 5 milioni.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5 milioni;
   2018: – 5 milioni;
   2019: – 5 milioni.
4127-bis/XIII/Tab. 12. 3. Oliverio, Fiorio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

ORDINE DEL GIORNO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    è in corso di esame il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
    secondo le disposizione non risulta prorogato il regime di esenzione dal pagamento dell'IVA per quegli agricoltori che abbiano un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro annui, che sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella Tabella A Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972;
    in virtù di quanto in premessa anche per questa categoria di piccoli imprenditori scatterà quindi l'obbligo di emissione fattura e di tenuta dei registri contabili come denunciato in un articolo di Confagricoltura Vicenza pubblicato in data 8 novembre 2016;
    fino ad oggi, l'imprenditore agricolo poteva scegliere sempre se optare per l'applicazione dell'Iva in maniera ordinaria, avendo la possibilità di attingere ai fondi comunitari destinati al comparato agricolo, incompatibili con il regime di esonero;
    chi avesse scelto di optare per il regime di esonero aveva come unico obbligo quello di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta;
    allo scopo di incentivare anche i piccoli imprenditori agricoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare anche per i prossimi anni il regime di esonero dal pagamento dell'IVA attualmente in vigore.
0/4127-bis/XIII/1.  Ciracì.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);
   premesso che:
    la priorità per l'Italia è tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, per questo il disegno di legge di bilancio per il 2017 propone un atto di fiducia al Paese spostando pesantemente i finanziamenti sulla leva fiscale attraverso un sistema di incentivi destinato esclusivamente alle imprese che investono e sul supporto alla famiglia e alla fragilità sociale;
    in attesa che l'Europa volti pagina passando dall'economia delle restrizioni a un new deal fondato sull'innovazione, sull'economia circolare e sul miglioramento della vita dei propri cittadini, il disegno di legge di bilancio per il 2017 individua tre pilastri per rilanciare lo sviluppo: il riconoscimento del merito, il riconoscimento del bisogno e una visione del futuro fondata sull'innovazione sociale, morale e tecnologica del nostro Paese;
    in tale contesto il settore agricolo è la cartina di tornasole di un profondo mutamento del Paese, un settore cresciuto grazie alle politiche lungimiranti volute negli scorsi anni dal Governo e dal Parlamento, che hanno sostenuto non solo i settori in crisi, ma anche il ricambio generazionale e il sostegno all'innovazione, in questo modo il mondo agricolo è diventato centrale nell'economia del nostro Paese e nel rafforzamento del Made in Italy;
    il settore è, tuttavia, destinato a diventare sempre più protagonista dello sviluppo tecnologico e sostenibile del nostro Paese, per questo è molto importante che all'interno del Piano Industria 4.0 siano previsti investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare e in particolare l'accesso all'iperammortamento al 250 per cento e al superammortamento per acquisto di tecnologie avanzate; l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, il rilancio e l'estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; il potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare;
    a queste misure innovative si unisce il taglio dell'Irpef sui redditi dominicali e agrari per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, una delle operazioni più corpose di sgravio fiscale che l'agricoltura italiana abbia mai conosciuto, un forte incentivo alla crescita e all'investimento che ha l'obiettivo di ridare valore alla terra e al comparto agricolo italiano nel mondo;
   considerato che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra finanziata, reca un saldo negativo per circa 12 miliardi di euro (0,7 punti percentuali Pag. 206di Pil) reperendo risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare pari a 33,3 miliardi;
    quanto alla composizione della manovra, sul piano delle entrate, il disegno di legge prevede, per il 2017, una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (c.d. clausola di salvaguardia), mentre, per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi espansivi determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi;
    ricordato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;
    preso dunque atto favorevolmente che, coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita, così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di bilancio per il 2017 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi e mediante politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;
   osservato che:
    la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e in favore delle famiglie;
    importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del paese, che viene tutelato e valorizzato come motore del suo sviluppo, oltre che per il finanziamento di interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico;
    rilevanti interventi sono configurati anche in relazione all'emergenza sismica, per la quale sono stanziate risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite e per la ripresa economica nei territori interessati, che si vanno ad aggiungere a quelle contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) ed a quelle contenute nel decreto-legge, in via di pubblicazione, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che contiene specifiche misure destinate a sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche ed, in particolare, i settori del latte, della carne bovina, dei settori ovicaprino e suinicolo;
   rilevato che, per i profili di competenza della XIII Commissione:
    il settore agricolo – cui il disegno di legge di bilancio affida un ruolo di primo piano – beneficia ampiamente dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica una serie di interventi di natura fiscale ed economica particolarmente favorevoli per le imprese del settore e che dovrebbero permettere di liberare nuove risorse finanziarie da utilizzare per la crescita economica;
    a tale riguardo, il disegno di legge prevede due misure interamente destinate al mondo agricolo e molto attese dagli operatori del settore: l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – disposta all'articolo 11, che non a caso è inserito nel Capo I del Titolo II, recante Interventi fiscali per la crescita – e il riconoscimento di un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti Pag. 207 de minimis) oltre ad uno sgravio contributivo per un ulteriore biennio (nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1o gennaio – 31 dicembre 2017 (articolo 46);
    ricordato, in relazione alla misura contenuta all'articolo 11 e a testimonianza del ruolo di primo piano giocato dal comparto primario nell'ambito delle politiche legislative poste in essere nella presente legislatura, che esso ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale, ribadito dal Governo con la disposizione in esame, già nel corrente anno finanziario con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento;
   valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo, ed in particolare:
    il riconoscimento per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014 ed esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (articolo 2, commi da 3 a 6);
    la proroga delle misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e l'istituzione di una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0) (articolo 3);
    la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini) (articolo 13);
    le nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative (articolo 15);
    l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21);
    la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva (articolo 69);
    il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e la soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014, con una disposizione di portata generale della quale beneficiano tutti i comparti (articolo 85);
    valutate con estremo favore le misure contenute nel disegno di legge in favore degli investimenti e apprezzata, in particolare la grande attenzione riservata dal Governo rispetto al fenomeno delle start-up innovative, ma rilevata l'opportunità che si introducano disposizioni specificamente destinate alle start-up innovative agricole;
    altro settore in particolare difficoltà è il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni. A tal fine risulta fondamentale assicurare adeguate risorse al Programma nazionale triennale della pesca affinché possa essere assicurata una politica a favore dell'incremento Pag. 208della redditività delle attività d'impresa, con la salvaguardia dell'occupazione e della coesione territoriale delle realtà costiere;
    considerato, in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana, che occorre prestare particolare attenzione al settore, anche attraverso la riproposizione della misura –inserita nel corso dell'esame in sede parlamentare – già contenuta all'articolo 1, comma 908 della legge di stabilità per il 2016, che ha consentito di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7 per cento e all'8 per cento);
    ritenuto, altresì, che il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti e che occorre garantire adeguate forniture di alimenti ai più bisognosi;
    preso atto degli sforzi posti in essere dal Governo nell'attuazione di un intervento complessivo sul settore cerealicolo nazionale e considerata la crisi nella quale la filiera versa anche in considerazione del crollo del prezzo del grano registratosi negli ultimi tempi;
    considerata altresì la necessità che, nell'ambito della nuova disciplina delineata dall'articolo 3, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, siano ricompresi espressamente anche i beni materiali strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta;
    preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per effetto della riforma delle legge di contabilità (legge n. 163 del 2016),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, provveda la Commissione di merito a prevedere che il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
   2) sia rifinanziato e prorogato al 31 dicembre 2017 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore;
   3) provveda la Commissione di merito a prevedere, anche per l'anno 2017, l'aumento della compensazione IVA sulle carni bovine e suine, già previsto, per l'anno in corso, dall'articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016;
   4) siano previste risorse aggiuntive, in misura pari ad almeno 10 milioni per l'anno 2017, sul Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   5) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli si preveda un ulteriore stanziamento a favore del settore cerealicolo nazionale;
   6) si provveda ad integrare l'elenco contenuto all'allegato A di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di ricomprendere, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto Pag. 209contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, anche i beni materiali strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e a prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta.

Pag. 210

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4127-bis, Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», per le parti di competenza;
   esaminato il provvedimento in titolo,
   valutate con favore le misure introdotte a sostegno del comparto primario con particolare riferimento alla eliminazione dell'Irpef sui redditi dominicali e agrari per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti e agli interventi previsti nel piano 4.0, ovvero gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare e in particolare l'accesso all'iperammortamento al 250 per cento e al superammortamento per acquisto di tecnologie avanzate; l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, il rilancio e l'estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; il potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare;
   considerato tuttavia che alcuni comparti quali segnatamente il settore olivicolo e quello cerealicolo necessitano di ulteriori stanziamenti rispetto a quelli previsti nel disegno di legge in parola soprattutto con riferimento agli anni 2018 e 2019;
   considerato che la crisi che colpisce da tempo il comparto ippico richiede interventi urgenti atti a supportare e rilanciare un settore che rappresenta una rilevante risorsa per l'intero Paese, volano di sviluppo economico ed elemento rappresentativo delle identità dei territori;
   considerato che la riduzione dei benefici previsti dall'articolo 6 del decreto legge n. 457 del 1997 è estesa anche alle imprese che esercitano la pesca costiera e che il comparto pesca necessita invece di essere sostenuto anche con queste significative misure;
   preso atto che l'esenzione dall'IMU non opera nel caso dei terreni agricoli concessi in affitto a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti e posseduti da soggetti che non hanno tale qualifiche con la conseguenza che il costo dell'imposta può venir caricato sul canone di affitto;
   atteso che gli adempimenti burocratici per gli agricoltori sono ancora numerosi e lungi dal semplificare molte norme comportano aggravio di costi e di oneri come nel caso dell'obbligo delle comunicazioni rilevanti ai fini Iva per i piccoli produttori che ricadono in regime di esonero Iva,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito a:
    disporre la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di eliminare l'obbligo, Pag. 211per i produttori che ricadono in regime di esonero IVA, di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA;
    disporre la riduzione dell'aliquota di accisa per la birra prodotta dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero la sua modulazione in considerazione dei quantitativi prodotti e a valutare la necessità di procedere alla determinazione del valore di accisa dopo la fase di ammostamento;
    prevedere adeguate ulteriori risorse per gli interventi atti a sostenere la ripresa del comparto ippico anche al fine di aumentare la dotazione del monte premi;
    prevedere incentivi adeguati per la promozione, da parte delle aziende agricole, dell'uso di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura;
    incentivare l'acquisto di dispositivi che consentano la riduzione delle catture accessorie anche attraverso l'istituzione di un credito di imposta;
    prevedere adeguate risorse per la ripresa del settore castanicolo al fine di attivare azioni volte a incentivare la lotta biologica contro il cinipide e a introdurre misure di sostegno al reddito dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali conduttori di castagneti.