CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Decreto-legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (C. 4110, Governo);
   valutato l'articolo 2 che, dopo aver posticipato al 1o giugno 2017 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1o giugno 2017, possano continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione, consentendo in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione allo stesso soggetto preposto alla riscossione nazionale;
   ritenuto che la disposizione sopra richiamata sembra escludere, a regime, per l'affidamento dell'attività di riscossione degli enti locali, la procedura ad evidenza pubblica;
   verificato che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che la concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'effettiva opportunità della disposizione di cui all'articolo 2 che sembra escludere le procedure ad evidenza pubblica per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali.