CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 13.

  Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.
4127-bis/VII/13. 1. Ascani.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tax credit per le opere musicali di giovani artisti).

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2047, 2018 e 2019» e alla fine sopprimere le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni di imposta»;
   b) al comma 2, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti parole: «opere prime, seconde o terze»;
   c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Le imprese di cui al comma 1 non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi»;
   d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
4127-bis/VII/15. 1. Vignali.

ART. 25.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
  h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori della scuola.
4127-bis/VII/25. 1. Ventricelli, Coscia, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

Pag. 108

ART. 36.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68» con le seguenti: «dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: «5 dicembre 2013, n. 159» aggiungere le seguenti: «nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89»;
   al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «laurea o laurea magistrale a ciclo unico» con la parola: «studio»;
   al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)»;
   al comma 5 sostituire le parole: «25.000 euro» con le parole: «30,000 euro», nonché le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;
   al comma 6 sostituire le parole: «25.000 euro» con le parole: «30.000 euro»;
   al comma 9 sostituire le parole: «commi 2, 4, 5 e 6» con le seguenti: «commi 4, 5 e 6»;

  dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  «9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
   9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3»;

   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 50 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: di 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.
4127-bis/VII/36. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di laurea e di laurea magistrale con le seguenti: iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b) e c) e 7.
4127-bis/VII/36. 2. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22,23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e.
4127-bis/VII/36. 3. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione Pag. 109economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è inferiore o eguale a 13.000 euro.
  Gli studenti iscritti oltre il primo anno dei corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, a 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 premettere il seguente periodo: Gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota ISEE eccedente 13,000 euro.;
   b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi.
4127-bis/VII/36. 4. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a ciclo unico.
4127-bis/VII/36. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4, lettera b), inserire in fine le seguenti parole: aumentato di uno.
4127-bis/VII/36. 6. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
   b) inserire in fine le seguenti parole: nell'ultimo anno accademico frequentato.
4127-bis/VII/36. 7. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. I commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono abrogati.
4127-bis/VII/36. 8. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato».
4127-bis/VII/36. 9. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Pag. 110

ART. 37.

  Al comma 1 dopo le parole: borse di studio inserire le seguenti: , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole: dell'accesso alle con le seguenti: della gestione delle;
   al comma 2, sostituire: al comma 1 con: all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4127-bis/VII/37. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2 dopo le parole: medesimi servizi, inserire le seguenti:; l'ente erogatore prevede un organismo di amministrazione composto da un massimo di 5 membri, di cui almeno due eletti tra gli studenti iscritti nelle università avente sede legale nella regione.
4127-bis/VII/37. 2. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4 dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
4127-bis/VII/37. 3. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana il decreto per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Di detto decreto legislativo sono altresì modificati i seguenti commi:
   «2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si avvale, a tal fine, del supporto degli enti aderenti all'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da esperti del settore.
   3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. L'osservatorio è presieduto da un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario.».
4127-bis/VII/37. 4. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 5 sostituire le parole: al comma 1 con: all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4127-bis/VII/37. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Pag. 111

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Abrogazioni).

  Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'articolo 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
4127-bis/VII/38. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 3 dopo le parole: la Fondazione aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159 aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89;
   c) al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le parole «o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;
   d) al comma 11 sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le parole: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   e) al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.».
4127-bis/VII/38. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il punteggio riportato a seguito del superamento dell'esame di stato previsto al termine del secondo ciclo di istruzione, che non deve essere inferiore a 90/100.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 4, lettere a) e c) con le seguenti parole: comma 4, lettere a), c) e d).
4127-bis/VII/38. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 6 sostituire le parole: su proposta del collegio dei docenti con le seguenti: su proposta dei relativi consigli di classe.
4127-bis/VII/38. 4. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989. n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero Pag. 112di contratti di scuole di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero a tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale relativa allo specifico settore concorsuale.
4127-bis/VII/38. 5. Vignali.

ART. 39.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

  Conseguentemente:
   Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con 6 milioni;
   All'articolo 78, sopprimere il comma 3.
4127-bis/VII/39. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le università, con le istituzioni scolastiche e formative e con le istituzioni Afam per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
4127-bis/VII/39. 2. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 40.

  Al comma 1, lettera a), dell'A.C. 4127-bis dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dei Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*4127-bis/VII/40. 1. Malpezzi.

  Al comma 1, lettera a), dell'A.C. 4127-bis dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dei Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*4127-bis/VII/40. 2. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere Pag. 113dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
4127-bis/VII/40. 3. Ghizzoni, Malpezzi, Coscia, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Per rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla quota parte destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori, è incrementata di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2017. Quota parte pari a 13 milioni della citata autorizzazione di spesa è ripartita tra gli ITS tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con 287.
4127-bis/VII/40. 0. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
  Art. 40-bis. All'articolo 1, comma 145 della legge 15 luglio 2016, n. 107 dopo le parole «sistema nazionale di Istruzione» inserire le seguenti: «e delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».
4127-bis/VII/40. 0. 2. Malpezzi.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. – 1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per Vanno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto alla normativa vigente.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con: 287.
4127-bis/VII/40. 0. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 41.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

  Conseguentemente:
   al comma 3 dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia.Pag. 114
  al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le parole: di cui al comma 3.
  al comma 3 sostituire le parole: al comma 207 con le parole: ai commi ai commi da 207 a 212 abrogare le parole: dal «Fondo per gli investimenti nella ricerca di base» (FIRB).
  c) sostituire il comma 4 con il seguente: L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
  d) al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
  al comma lettera c) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
4127-bis/VII/41. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1o gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50 per cento ai fini economici» le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1 o gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243» è incrementato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.
4127-bis/VII/41. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017». A tal fine il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Pag. 115

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
4127-bis/VII/41. 3. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziate nella parte II (sezione II – Gap. 1688) della presente legge.
4127-bis/VII/41. 4. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore.
4127-bis/VII/42. 0. 1. Malpezzi.

ART. 45.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti parole: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: «contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai Pag. 116sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4127-bis/VII/45. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 52.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1 il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.
(Personale della scuola).

  1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1.11 piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.Pag. 117
  6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
4127-bis/VII/52. 1. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e al reclutamento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni.
4127-bis/VII/52. 2. Di Lello, Sgambato, Di Gioia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli scopi di cui al comma 3, nella lettera a) del comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale» sono inserite le seguenti: «o non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alcuna sentenza definitiva».
4127-bis/VII/52. 3. Mongiello, Ventricelli, Ginefra, Di Gioia, Cimbro.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

  1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.Pag. 118
  2. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 100 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il triennio 2017-2019, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 52.
4127-bis/VII/52. 0. 1. Mongiello, Bordo, Di Gioia, Ventricelli, Ginefra.

ART. 53.

  Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: anche costituiti tra più scuole aggiungere le seguenti: comprensivi, in misura non inferiore al 50 per cento della quota complessiva di incremento, dei posti di sostegno in deroga.
4127-bis/VII/53. 1. Iori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole.
4127-bis/VII/53. 2. Iori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2013, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114.
  2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo Pag. 119universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.

  Conseguentemente, all'articolo 53 sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 3. D'Ottavio, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al corso-concorso sono ammessi, previa valutazione dei titoli, i soggetti che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 4. Sgambato, Rocchi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto ed alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 5. Cimbro, Bossa, Mongiello, Mazzoli, Vezzali, Zanin, Venittelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Sono istituite graduatorie nazionali per ciascuna delle classi di concorso nelle cui graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici regionali si prevede che il numero dei candidati iscritti sia inferiore al numero dei posti a concorso nella regione.
  2-ter. I candidati che hanno superato la prova concorsuale regionale, iscritti e non iscritti nella relativa graduatoria di merito, possono chiedere l'iscrizione alla graduatoria nazionale della propria classe di concorso, conservando il punteggio e i titoli di preferenza e riserva registrati, indicando in ordine di gradimento le graduatorie regionali nelle quali sono stati Pag. 120rilevati posti vacanti e alle quali intendono concorrere. L'iscrizione alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale di appartenenza.
  2-quater. Le graduatorie nazionali hanno la stessa durata ed efficacia delle graduatorie regionali e concorrono esclusivamente alla copertura dei posti di cui al Disegno di legge 107 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado. La loro validità cessa comunque con la cessazione di validità delle rispettive graduatorie di merito.
  2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto a definire le norme di applicazione delle graduatorie nazionali senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
4127-bis/VII/53. 6. Iori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
  Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4127-bis/VII/53. 7. Vignali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori del corso-concorso di cui al comma 1 possono avvenire anche in corso d'anno scolastico. Conseguentemente la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 8. Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1o settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della citata legge n. 107 del 2015, è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per euro 5 milioni annui. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle Pag. 121annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
4127-bis/VII/53. 9. Blazina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 223, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019».
4127-bis/VII/53. 10. Narduolo, Miotto.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non da titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 500 milioni di euro annui per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4127-bis/VII/59. 01. Crimì, Lenzi, Coscia, Gelli.

ART. 60.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
4127-bis/VII/60. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 61.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di Pag. 122cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «il 31 gennaio 2017».
4127-bis/VII/61. 1. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 71.

  Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).

  1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.
4127-bis/VII/71. 0. 1. Vignali.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
4127-bis/VII/74. 1. Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
4127-bis/VII/74. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Pag. 123

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.
  7-bis. La Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 121, primo periodo, è modificata come segue: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, degli educatori e dei dirigenti scolastici e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

  Conseguentemente, il comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è modificato come segue: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, educativa e dirigenziale, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici è obbligatoria, permanente e strutturale.
  Agli oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4127-bis/VII/74. 3. Narduolo, Iori.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 121, primo periodo, è modificata come segue: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e dell'educatore di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

  Conseguentemente, il comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è modificato come segue: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed educativa, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
  Agli oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4127-bis/VII/74. 4. Narduolo, Iori.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
   8-bis. In relazione a quanto disposto dalla lettera d) del comma 7, al fine di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica, le scuole di ogni ordine e grado incentivano la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali ed europee anche attraverso visite nei luoghi istituzionali in cui si svolgono i processi decisionali. A tal fine gli istituti potranno accedere al rimborso spese di viaggio per i propri studenti e insegnanti tramite apposita richiesta al Ministero dell'istruzione. A copertura delle spese verranno utilizzati i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con apposito decreto ministeriale il ministero dell'istruzione determinerà modalità si rimborso ed eventuali limitazioni.
4127-bis/VII/74. 5. Rostellato, Fabbri, Piccione, Patriarca, Carra, Verini, Ribaudo, Valiante, Tacconi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le Pag. 124parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.
4127-bis/VII/74. 6. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Ghizzoni, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo «La Buona Scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.
4127-bis/VII/74. 7. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.
4127-bis/VII/74. 8. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
4127-bis/VII/74. 10. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

  All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
4127-bis/VII/74. 11. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Pag. 125

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
4127-bis/VII/74. 12. Malisani, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 78.

  Alla rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire la parola: materna con: scuola dell'infanzia.
4127-bis/VII/78. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 86, è abrogato.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. A partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
4127-bis/VII/78. 2. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire il capoverso commi 1 e 1-bis con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
  1-ter. Il contributo di cui al comma precedente è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento ad esclusione di una quota pari allo 0.02 per cento del contributo stesso, da erogare entro il 31 maggio dello stesso anno scolastico sulla base dell'aggiornamento del numero di alunni con disabilità realmente frequentanti ciascuna scuola paritaria.
4127-bis/VII/78. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 24,4 milioni di euro annui con: 50 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 32, sostituire la parola: 300 con: 274,4.
4127-bis/VII/78. 4. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Il limite è aggiornato con cadenza triennale.
4127-bis/VII/78. 5. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sopprimere il comma 3.
4127-bis/VII/78. 6. Centemero, Palmieri, Crimi.

Pag. 126

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
4127-bis/VII/78. 7. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62/2000.
  4-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 107/2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.
  4-quater. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere: «e paritarie».
  4-quinquies. All'articolo 11 comma 1 della legge 128/2013 dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» aggiungere: «e paritarie».
4127-bis/VII/78. 8. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 82.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Rifinanziamento bonus cultura 18enni).

  1. Al comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'acquisto di libri» sono inserite le seguenti: «e di musica registrata».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
4127-bis/VII/82. 3. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
4127-bis/VII/82. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.Pag. 127
  1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
  1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019.
  1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  1-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
  1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1 « nonies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4127-bis/VII/82. 1. Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione Pag. 128vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
4127-bis/VII/82. 4. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo).

  1. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le Imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro del beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.
4127-bis/VII/82. 0. 1. Molea.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
4127-bis/VII/Tab. A/1. Narduolo, Malisani.