CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (Nuovo testo unificato C. 3258 ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb. recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che il provvedimento in esame reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. «home restaurant»);
   considerato che tale disciplina è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), incidendo peraltro al contempo sulla competenza regionale in materia di «attività commerciali» (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenze n. 209/2013, n. 299/2012, 18/2012);
   considerato che la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288/2010, n. 431/2007 e n. 430/2007);
   considerato che ulteriori limiti posti all'attività di home restaurant sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della privacy e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» con riferimento ai requisiti igienico-sanitari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (S. 2535, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 4 maggio 2016 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché «tutela della salute» ed «alimentazione», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);
   espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del richiamato parere, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articolo 8, comma 9 (ex articolo 7, comma 9), e 64, comma 20 (ex 63, comma 20), concernenti, rispettivamente, la determinazione dei criteri e delle procedure relative allo schedario viticolo e la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica;
   considerato, altresì, con favore che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;
   preso atto delle ulteriori modifiche intervenute durante l'esame in Assemblea, ed in particolare dell'inserimento ex novo dell'articolo 7, in materia di salvaguardia dei vigneti eroici e storici;
   rilevato con favore che quest'ultimo dispone che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui saranno definiti i criteri per Pag. 276l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, nonché l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE