CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 4110 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
   rilevato che il decreto-legge contiene – oltre ad una serie di disposizioni in materia fiscale volte a semplificare le procedure di riscossione delle imposte e gli oneri in capo ai contribuenti – anche talune rilevanti misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze ritenute indifferibili, tra le quali, alcune significative misure che interessano il settore agricolo;
   valutate in particolare con favore le disposizioni contenute all'articolo 8 laddove dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
   ricordato a tale proposito che l'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della Pesca;
   rilevata pertanto l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia volto anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;
   valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 13, commi da 2 a 4, che reca significative misure in materia di accesso al credito delle imprese agricole, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, prevedendo che ISMEA possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate sia a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle attività agricole individuate dall'articolo 32, co.2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e stabilendo che per gli interventi contenuti nel comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, volti a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, ISMEA possa utilizzare le risorse che residuano dal regime di aiuti previsti Pag. 257dall'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002;
   ritenuta al riguardo l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo modificando il funzionamento delle garanzie che ISMEA può concedere e di inserire nel testo disposizioni volte ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad erogare operazioni di credito agrario;
   ricordato, inoltre, che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede il rifinanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69, non erano destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni;
   rilevata, al fine di assicurare un maggiore sostegno finanziario al settore agricolo, l'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 4 del succitato articolo 3 con la previsione che il Ministro dello sviluppo economico provveda a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura;
   ritenuto altresì opportuno intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di mutui agevolati per investimenti operanti nel settore agricolo;
   considerata l'opportunità, al fine di incrementare le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di integrare le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto-legge all'esame, con misure che, in materia di prelazione agraria (articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590), escludano dall'applicazione del diritto di prelazione anche la vendita dei terreni da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina (oggi, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA); autorizzino ISMEA a vendere i terreni agricoli oggetto di precedenti operazioni fondiarie non concluse per intervenuta risoluzione contrattuale attraverso procedure ad evidenza pubblica semplificata e, allo scopo di favorire l'accesso dei giovani agricoltori alla procedura di vendita del patrimonio immobiliare agricolo ISMEA, riservino, a questi ultimi, la possibilità di acquistare mediante la concessione di un mutuo ipotecario fino al 100 per cento del valore del terreno e, infine, semplifichino ed efficientino la rivendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA a seguito di risoluzione contrattuale;
   ritenuto inoltre opportuno inserire nel testo disposizioni volte ad agevolare nuove forme di impresa che favoriscano l'economia circolare, le start-up innovative agricole e quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie;
   rilevata l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a consentire ad AGEA di procedere alla dismissione dei beni mobili, immobili e immateriali, facenti parte del progetto «TELAER – sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dei quali l'articolo 1, comma 4-bis, decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, ha previsto che AGEA acquisisse la proprietà in quanto complementari del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
   ritenuta altresì l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte a consentire ad AGEA di poter disporre per le proprie finalità istituzionali delle risorse Pag. 258stanziate a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2004 per la restituzione degli importi ai produttori di latte in applicazione delle quote e non utilizzate per tali finalità nel limite massimo di 4,5 milioni di euro;
   valutata infine l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a consentire l'accertamento delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, e di riassegnare i suddetti fondi per il finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, provvedano le Commissioni ad aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016)»;
   2) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni ad aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «con proprio decreto», sono aggiunte le seguenti «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura;
   3) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni di merito ad aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA».
  4-ter. La vendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'ISMEA, a seguito di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, è effettuata dall'Istituto tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
  4-quater. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono cancellate, in quanto non opponibili all'Istituto, dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta e senza oneri.
  4-quinquies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:
  2-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102:
   al comma 4, dopo le parole: «potrà intervenire» sono inserite le seguenti: «in Pag. 259via prioritaria». Sono infine inserite le seguenti: «La contro garanzia potrà avere efficacia anche per il garante principale per la quota di garanzia liquidata in favore della banca.»;
   al comma 4-bis, dopo le parole: «garanzie di cui ai commi 2 e 4» sono inserite le seguenti «... o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate dai confidi.»;

   b) all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:
  2-bis. All'articolo 43, del decreto legislativo 1o Settembre 1993, n. 385:
   al comma 1, dopo la parola «banche» sono inserite le seguenti «e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106»;
   al comma 2, dopo la parola «banche» sono inserite le seguenti «e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106»;

   c) sul piano della tecnica legislativa utilizzata, all'articolo 13, comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la novella ivi contenuta all'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in termini di novella al comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996;
   d) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «di importo fino al 100 per cento della spesa ammissibile»;
   e) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.»;
   f) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.»;
   g) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «4-bis. All'articolo articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro.»;
   h) dopo l'articolo 13, valutino infine le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «Art. 13-bis (Accertamento delle economie e riassegnazione dei fondi per le infrastrutture Pag. 260irrigue) – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti ed i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  2. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 1 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 1.».

Pag. 261

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (T.u. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abb. recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;
   preso atto favorevolmente che l'intervento normativo si prefigge lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio e che sottopone a regolamentazione l'esercizio di un'attività che, in assenza di una disciplina normativa di riferimento, potrebbe essere altrimenti attuata in modo incontrollato;
   rilevato tuttavia, in relazione al primo profilo, che all'affermazione del principio non seguono nel testo disposizioni volte ad assicurarne la concreta attuazione e che le disposizioni in oggetto appaiono perlopiù orientate al perseguimento di interessi di altra natura (disciplina della piattaforma digitale e valorizzazione dell’home restaurant come luogo per la condivisione di eventi enogastronomici), e che, in relazione al secondo profilo, la regolamentazione introdotta appare lacunosa e per certi versi contraddittoria;
   ricordato, al riguardo, che l'attività di ristorazione presenta delicati aspetti, tra l'altro, sotto il profilo del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare e che richiede, pertanto, una puntuale previsione dei requisiti oggettivi e soggettivi ai quali condizionare l'esercizio della stessa, con particolare riferimento al profilo della formazione professionale degli operatori;
   tenuto conto che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012) in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, al comma 6 prevede che «l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, (...) di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati»;
   osservato che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il testo, all'articolo 4, comma 2, si limita a prevedere il possesso – solo in capo agli utenti operatori cuochi – dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, senza chiarire se coloro che intendono esercitare l'attività di home restaurant debbano possedere anche uno degli specifici requisiti professionali di cui al comma 6 del citato articolo 71, e ritenuto pertanto che il testo dovrebbe essere integrato prevedendo l'applicazione della menzionata disposizione;
   rilevata, infine, l'assenza nel testo di qualsiasi disciplina in materia di controlli e ritenuta l'opportunità di prevedere che i locali adibiti all’home restaurant siano soggetti ai medesimi controlli previsti per i locali nei quali si esercita in via professionale la somministrazione di cibi e bevande,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione a chiarire come intenda dare concretamente attuazione alla disposizione di principio contenuta all'articolo 1, comma 2, in base alla quale l'intervento normativo in oggetto persegue lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio;
   2) provveda la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 4 al fine di prevedere che, anche per l'esercizio dell'attività di home restaurant, sia necessario il possesso, da parte degli operatori, di uno dei requisiti professionali necessari per la somministrazione di alimenti e bevande a norma dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012;
   3) provveda infine la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 5 inserendovi una compiuta disciplina dei controlli ai quali devono essere soggetti i locali nei quali viene esercitata l'attività di home restaurant.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  evidenzio anzitutto che il Mipaaf, in linea con le pertinenti norme europee e nazionali in materia di protezione delle DOP e IGP dei vini, ha già adottato specifici provvedimenti che assicurano un efficiente sistema di gestione e controllo delle produzioni in ogni fase della filiera.
  In tale contesto, nel rispetto di uno specifico Piano di controllo approvato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, abbiamo previsto che tutte le partite di vino «Ciro» (ivi comprese quelle imbottigliate fuori zona), siano sottoposte sistematicamente agli esami analitici ed organolettici. Peraltro, come previsto dal decreto legislativo n. 61 del 2010, oltre ad affidare al relativo Consorzio di tutela rilevanti funzioni di valorizzazione e promozione, abbiamo ad esso consentito anche di collaborare con le Autorità di controllo alla vigilanza, sia durante le fasi produttive che sul mercato.
  Preciso che qualora detto Consorzio intenda inserire nel relativo disciplinare l'obbligo d'imbottigliamento in zona di produzione, può attivare la pertinente procedura, onde rafforzare il sistema di controllo e vigilanza, per garantire ulteriormente la denominazione in parola.
  Con l'occasione, faccio presente che il Consorzio della DOC «Cirò», come previsto dall'articolo 19, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 61 del 2010, ha scelto di utilizzare come sistema di tracciabilità l'indicazione del lotto di confezionamento sulla bottiglia, al posto del contrassegno di Stato. Ogni lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice deve essere comunicato all'Organismo di controllo garantendo, in tal modo, un rigido sistema di controllo delle partite imbottigliate, anche al di fuori dei confini regionali.
  Riguardo alla tutela della DOP «Caciocavallo Silano», informo l'interrogante che l'area di produzione individuata dal relativo disciplinare non ha subito modifiche rispetto al momento del suo riconoscimento. In ogni caso, non è in esso contemplata alcuna disposizione sulle attività di confezionamento o porzionamento, né risulta individuata l'area di produzione ove tali operazioni debbano svolgersi.
  L'assenza di disposizioni in tal senso non può tuttavia essere equiparato ad un divieto; invero, qualora i produttori intendano introdurre norme specifiche o restrizioni tecniche alla predette attività, occorre che siano inserite nel relativo disciplinare.
  Al momento, il Piano di controllo approvato dall'Ispettorato per la DOP in parola, oltre ad assoggettare tutti i soggetti delle filiera produttiva al controllo dell'Organismo a ciò autorizzato, prevede un sistema di etichette, con un codice alfa numerico, da riportare in un apposito registro di carico e scarico, per il successivo controllo dell'Organismo preposto.
  Ciò posto, mi preme comunque evidenziare che l'Ispettorato, Organo tecnico di controllo del Mipaaf, è particolarmente impegnato nella tutela dei prodotti di qualità su cui esercita un costante monitoraggio per la verifica del corretto utilizzo Pag. 264di denominazioni e marchi che evocano illecitamente le nostre denominazioni registrate.
  Nello specifico, nel corso degli anni 2014-2015, i controlli eseguiti sulle DOP «Cirò» e «Caciocavallo silano» sono stati 157, interessando 130 operatori, 18 dei quali sono risultati irregolari. Dei 175 prodotti controllati, 23 sono risultati irregolari, dando luogo a 19 contestazioni amministrative, 6 diffide e 5 notizie di reato.
  Ricordo, infine, che il decreto ministeriale 14 ottobre 2013, attuativo del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012, ha individuato nell'ICQRF l'Autorità nazionale incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale, nell'Unione europea, delle denominazioni tutelate DOP e IGP prodotte o commercializzate in Italia.
  In tale ottica, per incrementare l'efficacia del contrasto ai fenomeni di usurpazione o di evocazione delle nostre denominazioni registrate, sono stati siglati specifici accordi con le maggiori piattaforme e-commerce internazionali (Ebay, Alibaba, Amazon).

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  faccio anzitutto presente che il Mipaaf segue con particolare attenzione la filiera cerealicola proprio in virtù della sua rilevanza in termini di superfici coltivate, della forza lavoro impiegata e della rilevanza strategica del frumento tenero e duro per molte delle nostre specialità agroalimentari.
  Ciò posto rilevo che, per superare l'emergenza del mercato e favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, il Ministero ha dato avvio al piano cerealicolo nazionale con una prima dotazione di 10 milioni di euro, che è stata ulteriormente rafforzata con la Legge di bilancio 2017.
  È già stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il decreto che fissa criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo. La misura prevede un aiuto di 100 euro ad ettaro nei limiti del regime «de minimis» per i produttori che sottoscrivono contratti di filiera. L'obiettivo è passare da 80mila a 100mila ettari di superficie coltivata interessata da contratti di filiera.
  Inoltre, per favorire l'obiettivo del dialogo Interprofessionale e rendere più trasparente la formazione del prezzo, c’è stata proprio la settimana scorsa al Ministero una riunione tecnica in cui tutti i soggetti della filiera hanno espresso la volontà di dare vita alla CUN.
  Al riguardo, faccio presente che abbiamo già sottoscritto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico il decreto di istituzione delle CUN, attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  preciso anzitutto che l'accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) ed ASSOSEMENTI è volto a tutelare gli agricoltori e le imprese dagli illeciti perpetrati in questo importante settore produttivo. In tale direzione, i pertinenti controlli ispettivi e analitici sono quindi rivolti ad accertare i requisiti di legge che le sementi devono possedere per essere vendute regolarmente, incluse le caratteristiche merceologiche.
  Invero, evitare il commercio illegale delle sementi, non solo, significa prevenire l'insorgenza di fenomeni di concorrenza sleale tra gli operatori, ma anche, tutelare il reddito degli agricoltori che, utilizzando sementi che rispettano gli standard di purezza e germinalità, migliorano la qualità fìtosanitaria e merceologica, così garantendo rese produttive maggiori.
  Ciò posto, rilevo che lo scambio di sementi, a qualsiasi titolo, per la produzione a scopo di vendita è configurata dalla pertinente normativa europea e nazionale come commercializzazione.
  In tal senso, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1016 del 1973, precisa che per commercializzazione si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. In tale fattispecie, pertanto, può rientrare anche lo scambio di sementi tra contadini.
  Le sementi e/o il materiale di riproduzione, ad esclusione di quelle utilizzate per autoconsumo e i casi specificamente previsti dalla legge, per essere commercializzati devono essere soggette a certificazione ufficiale e all'iscrizione delle relative varietà nei Registri sementieri nazionali ed europei.
  A tal riguardo rilevo che, negli ultimi 10 anni, accanto alla certificazione ufficiale si è molto diffusa la «certificazione sotto vigilanza ufficiale». Si tratta di un trasferimento di attività dall'ente certificatore al produttore di sementi che, oltre a dover garantire lo standard previsto dalla norma, rimane sottoposto alla vigilanza dell'organismo ufficiale di certificazione. L'accesso a questo tipo di certificazione è soggetto ad una procedura di accreditamento che prevede, in caso di violazione di regole o di negligenza, la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione ad operare.
  In tale contesto, per tutelare il diritto dei contadini di continuare ad utilizzare sementi da essi prodotti ed oggetto di interesse dal punto di vista della biodiversità (le cosiddette «specie/varietà da conservazione», ovvero ecotipi e varietà di specie agrarie ed orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni, minacciate da erosione genetica), in attuazione della normativa europea di riferimento, i decreti legislativi n. 149 del 2009 e n. 267 del 2010 regolamentano la commercializzazione del materiale riproduttivo di tali specie, patrimonio da tutelare nel pieno rispetto della vigente normativa e dei Trattati internazionali che proteggono i diritti degli agricoltori.Pag. 267
  Ricordo infine che, in tema di biodiversità, l'articolo 11 della legge n. 194 del 2015 riconosce agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione (ovvero ecotipi e varietà di specie agrarie ed orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni, minacciate da erosione genetica), il diritto alla vendita diretta, in ambito locale, di sementi o materiali di propagazione di tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti legislativi.