CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
   considerato che l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
   osservato che, nel preambolo del decreto, si evidenzia che l'ottimizzazione dell'attività di riscossione è finalizzata a perseguire le esigenze di finanza pubblica e un corretto rapporto tra fisco e contribuente;
   rilevato che, con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata, all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con l'applicazione dell'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile;
   evidenziato che il successivo comma 10 prevede che il personale delle società del gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione di provenienza e sia riassorbito mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti in materia di finanzia pubblica e di contenimento delle spese di personale;
   considerato che, ai sensi del medesimo comma 10, in caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione pubblica con carenze di organico, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate;
   riscontrato che l'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'INPS per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità;
   osservato che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni;Pag. 216
   rilevato che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   sottolineato che il rifinanziamento previsto dà seguito anche alle sollecitazioni più volte rivolte al Governo dalla Commissione in ordine alla valutazione dell'adeguatezza delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, anche alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'andamento dell'utilizzo a livello territoriale degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, svolta il 23 giugno scorso;
   ritenuto che all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria di misure in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione, delle economie relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, debba fare seguito una rimodulazione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, previsto dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, al fine di assicurarne il carattere definitivo e garantire una copertura a tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare dei precedenti interventi di salvaguardia;
   considerato che l'elenco richiamato dall'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto, nell'ambito di una generale riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei diversi Ministeri, stabilisce una riduzione pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2016 delle dotazioni iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
    a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali del personale delle società del gruppo Equitalia, riconsiderando le disposizioni del comma 9, primo periodo, ai sensi delle quali il personale di tali società assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche alla luce della circostanza che detto personale è stato a suo tempo assunto dopo il superamento di specifiche procedure di selezione, improntate ai medesimi principi indicati dal provvedimento in esame;
    b) richiamare, nell'ambito del comma 9, secondo periodo, anche l'applicazione del quarto comma dell'articolo 2112 del codice civile, ai sensi del quale il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento;
    c) assicurare il trasferimento all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» anche dei lavoratori assunti a tempo determinato dal gruppo Equitalia, anche considerando che – secondo quanto rappresentato dall'amministratore delegato della società Equitalia Spa nel corso della sua audizione informale svoltasi il 2 novembre scorso presso le Commissioni riunite V e VI – si tratta di quattro unità di personale, tre delle quali assunte in ottemperanza alle Pag. 217previsioni normative in materia di assunzioni di lavoratori rientranti nelle cosiddette categorie protette;
    d) chiarire se i dipendenti del gruppo Equitalia trasferiti all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» possano mantenere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, si segnala l'esigenza che all'utilizzo, con finalità di copertura del rifinanziamento del Fondo per occupazione e formazione, di economie, pari a 592,6 milioni di euro, relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, faccia seguito, nell'ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, una revisione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne effettivamente il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia.».

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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 e abbinate.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3258 e abbinate, recante la disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;
   preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, quanti esercitano l'attività di home restaurant si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Cominardi con il presente atto parlamentare pone all'attenzione del Governo la vicenda produttiva ed occupazionale della Bormioli Rocco SpA di Fidenza (PR).
  Preliminarmente, faccio presente che la Bormioli Rocco spa è una società che è riconducibile al fondo inglese di private equity Vision Capital. Ha un organico di circa duemila dipendenti e otto stabilimenti produttivi, di cui sei in Italia.
  Nel dicembre 2015, a seguito di un'apposita gara, la Cooperativa Feynman è subentrata alla Cooperativa Idea nella gestione della logistica presso lo stabilimento di Fidenza (PR) della Bormioli Rocco. Tale circostanza ha innescato la reazione di molti dei lavoratori addetti alle attività di facchinaggio che, iscritti e coordinati da una sigla sindacale, hanno immediatamente dichiarato lo stato di agitazione rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività di impresa a causa di continui presidi ai cancelli dello stabilimento.
  Occorre precisare che prima del cambio di gestione, il consorzio cui aderisce la cooperativa Feynman ha sottoscritto un accordo sindacale con le rappresentanze confederali CGIL e CISL con il quale venivano garantiti a tutti i lavoratori dipendenti della cooperativa Idea:
   1. l'assunzione, previa specifica domanda da presentarsi entro il 15 gennaio 2016, con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore;
   2. il mantenimento delle più favorevoli condizioni economiche garantite dalla cooperativa Idea (cosiddetto galleggiamento);
   3. l'apertura immediata di un confronto con le rappresentanze dei lavoratori per determinare le mansioni da svolgere e i relativi trattamenti economici.

  Ciononostante, i lavoratori aderenti alla predetta sigla sindacale hanno deciso di astenersi da lavoro e presidiare i cancelli dello stabilimento.
  Il Ministero dell'interno ha reso noto che l'approccio tenuto, sia dalle forze di polizia che dalle istituzioni, è stato quello di promuovere le relazioni tra le parti, stimolare il raggiungimento di un accordo e garantire ai lavoratori il diritto di sciopero e all'azienda la continuità produttiva. Tuttavia si sono registrate tensioni che hanno determinato in taluni casi la sospensione delle attività produttive e di stoccaggio.
  Il Ministero dell'interno ha precisato che dopo il 15 gennaio 2016 – ultimo giorno utile per i lavoratori per chiedere l'assunzione presso la cooperativa subentrante – la protesta dei lavoratori che hanno rinunciato all'assunzione ha perso ogni connotazione di tipo lavorativo. Tale situazione ha elevato lo stato di tensione, tanto da indurre gli operai dello stabilimento ad organizzare un corteo per la difesa del posto di lavoro. In tale occasione, peraltro, le forze dell'ordine hanno schierato ulteriori unità per impedire ogni possibile contatto tra le due fazioni. Tuttavia, il 17 febbraio 2016, la situazione è degenerata con lanci di fumogeni, bottiglie Pag. 220e altri oggetti contro le forze di polizia disposte a protezione dei cancelli del deposito.
  Nel corso delle riunioni tenutesi lo scorso mese di febbraio presso la Prefettura di Parma, l'amministratore delegato della Bormioli e i vertici dell'unione parmense degli industriali hanno evidenziato che le forme di protesta attuate hanno condizionato la produzione rischiando di compromettere la funzionalità dell'azienda.
  Delle vicende in parola è stata tenuta costantemente informata l'autorità giudiziaria alla quale sono state segnalate, in almeno quattordici occasioni, 209 persone per vari reati.
  Al contempo, il numero di lavoratori impiegati nel magazzino dalla cooperativa subentrante è aumentato a settantuno unità mentre mediamente il numero di lavoratori si aggirava tra le 50 e le 60 unità. Ciò confermerebbe che il cambio di appalto non è stato concepito per mascherare una riduzione di personale.
  Il Ministero dell'interno ha, inoltre, precisato che non è corretto parlare di «provocazioni e aggressioni fisiche da parte delle forze di polizia» in quanto il dialogo con i manifestanti – oltre che nei momenti di confronto in Prefettura – è stato assicurato costantemente dai rappresentanti delle forze dell'ordine presenti sui luoghi.
  Per quanto di specifica competenza, rappresento che il Ministero del lavoro ha sollecitato i propri uffici territoriali a svolgere accertamenti sui comportamenti elusivi volti alla pre-costituzione artificiosa delle condizioni per il godimento dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per il 2015. L'attività di vigilanza è tutt'ora in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale ed i risultati saranno disponibili a fine anno.
  Segnalo, inoltre, che la recente modifica introdotta dalla legge n. 122 del 2016 al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha determinato – sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria – il superamento dell'automatismo originariamente previsto dalla normativa del 2003. Infatti, l'attuale formulazione della norma impone una precisa indagine sui parametri da prendere in considerazione al fine di poter stabilire se un cambio d'appalto configuri o meno un trasferimento d'azienda. Secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 29 la successione nell'appalto integra un trasferimento d'azienda – con le conseguenti tutele di cui all'articolo 2112 del codice civile – ogniqualvolta si verifichi una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa e operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente. In altri termini quando vi sia «identità d'impresa» tra l'attività del primo e quella del secondo con mutazione della sola titolarità.
  In ogni modo, con riferimento al caso in esame, posso garantire che la direzione territoriale del lavoro di Parma avvierà gli accertamenti di competenza.
  Da ultimo, per quanto riguarda i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.
  In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale, dell'intero Governo, che le parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale. Posso, comunque, rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.

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ALLEGATO 4

5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare gli onorevoli Polverini e Gnecchi chiedono di conoscere l'articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del cosiddetto «decreto Salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011).
  Al riguardo, l'INPS espressamente interpellata, ha fornito nelle tabelle che metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione, i dati relativi alle certificazioni accolte, alle certificazioni non accolte e alle pensioni liquidate per ciascuna operazione di salvaguardia, distinti per genere. Segnalo che relativamente alle certificazioni accolte, sono stati forniti anche i dati per singola categoria di salvaguardati.
  L'INPS ha precisato che le discordanze tra i totali riportati nelle predette tabelle rispetto ai totali rappresentati nel report sulle salvaguardie pubblicato dall'Istituto nel mese di agosto scorso sono dovute all'aggiornamento ad ottobre 2016 dei dati dello stesso report. Con riferimento al numero delle certificazioni non accolte, le discordanze sono dovute in parte all'aggiornamento dei dati, in parte al fatto che il numero fornito nel precedente report va depurato dei soggetti che hanno presentato altre domande di salvaguardia che nel frattempo sono state accolte.

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