CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08813 Fragomeli: Chiarimenti circa le fattispecie nelle quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'acquisto di immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento l'onorevole Fragomeli chiede un intervento normativo volto a risolvere difficoltà interpretative in merito ai requisiti di «indispensabilità ed indilazionabilità» richiesti, ai sensi della normativa vigente, per le operazioni di acquisto di immobili, tramite espropriazione per pubblica utilità, da parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, tra i quali gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  L'interrogante chiede, altresì, se, ai fini dell'acquisizione degli immobili individuati da parte degli Enti territoriali per l'espropriazione, ne sia indispensabile l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale, attesane la destinazione a finalità pubblica.
  Per quanto attiene alla richiesta di un intervento interpretativo, si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato, già in data 19 giugno 2014, emanò una circolare, la n. 19, con la quale si impartivano istruzioni operative sulle «modalità di documentazione dell'indispensabilità ed indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili», ai sensi della vigente normativa in materia. Dalla lettura della circolare, invero, si evince un circostanziato quadro di elementi nel quale far ricadere i predetti requisiti e la loro precisa misurazione in termini di attendibilità. Si fa particolare riferimento al punto 3 della circolare medesima, laddove, per quanto riguarda la indispensabilità, si chiarisce che la stessa attiene alla assoluta necessità di procedere in ragione di un obbligo giuridico o di un interesse pubblico, dotato di specifica tutela come, per esempio, la tutela dell'ambiente o la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto attiene poi al requisito della indilazionabilità, questo si deve considerare acquisito, qualora da una dilazione risultasse una compromissione dei fini istituzionali o ricorressero estremi per l'irrogazione di sanzioni. Non solo. Nei casi in cui, nonostante i predetti elementi stringenti, comunque emergessero dubbi interpretativi, la stessa circolare stabilisce in alternativa che i due requisiti si ritengano comunque soddisfatti al ricorrere di effetti finanziari ed economici positivi, da comprovare con chiara evidenza tramite tabelle dimostrative dei risparmi di spesa e relativa attestazione formale, con dettaglio degli oneri, previsti ed ipotizzati, posti a confronto. Il tutto dovrà essere verificato dal sistema delle Ragionerie o dall'Organo interno di controllo. Ed, a tal fine, la stessa circolare porta in allegato uno schema di attestazione.
  Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che le criticità interpretative sollevate dall'onorevole interrogante possano considerarsi in larga misura affrontate.
  È utile precisare che il Governo, in questa ed in altre questioni, sta perseguendo fin dal suo insediamento, un rigoroso indirizzo di economicità e di contenimento della spesa, nel cui ambito ricadono anche le previsioni in discorso. È quindi obiettivo primario poterle applicare Pag. 86nel modo più efficace e trasparente possibile, con chiare direttive applicative, come quella descritta, per non vanificarne gli ineludibili effetti.
  Ulteriore finalità che il Governo continua a perseguire è quella di rinforzare il sistema dei controlli in modo che qualsiasi atto procedurale necessario a tutti i livelli di governo, e quindi anche territoriale e locale, siano svolti con la necessaria speditezza e conformità alla normativa vigente, senza incorrere in rallentamenti od impedimenti che ostacolino il buon andamento dell'azione amministrativa e, con esso, il perseguimento dell'interesse pubblico.

Pag. 87

ALLEGATO 2

5-09827 Sandra Savino: Contratti di consulenza tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari JP Morgan.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Sandra Savino ed altri concerne rapporti di consulenza che sarebbero stati intrattenuti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Jp Morgan.
  Si fa presente che, al momento, il Ministero dell'economia e delle finanze, non intrattiene alcun rapporto di consulenza con la banca d'affari americana Jp Morgan.
  Per quanto attiene, invece, alle operazioni di apertura del capitale delle società Poste Italiane ed ENAV ai privati, realizzate, in entrambi i casi, con una initial public offering (IPO), si comunica che Jp Morgan ha ricoperto il ruolo di joint-book runner nell'ambito del Consorzio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  Peraltro, per l'assunzione del ruolo di cui sopra, non è stato erogato alcun compenso diretto in favore di Jp Morgan ad opera di questo Ministero, in ragione sia della disciplina specificamente dettata all'articolo 13, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge, sia di quanto espressamente previsto dai contratti di collocamento stipulati tra il MEF e i coordinatori (joint global coordinator) dei Consorzi di collocamento per le IPO rispettivamente di Poste Italiane ed ENAV, in forza dei quali, tra l'altro, «i coordinatori provvedono a versare ai partecipanti al consorzio le quote della commissione complessiva e della commissione greenshoe di rispettiva spettanza».

Pag. 88

ALLEGATO 3

5-09938 Capezzone: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina sull'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse nell'ambito del processo tributario.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.
  L'articolo 69 dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Pertanto, l'onorevole chiede quali impedimenti stiano ritardando l'emanazione del cennato decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, si fa presente che il provvedimento di natura regolamentare, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) e dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), è stato predisposto ed è in corso di trasmissione al Consiglio di Stato, per il parere obbligatorio prescritto dalla legge.

Pag. 89

ALLEGATO 4

5-09939 Ragosta: Attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Michele Ragosta concerne lo stato di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno.
  Al riguardo la Banca d'Italia, ha fatto presente che le diverse misure di intervento ricomprese nella riforma del credito cooperativo, convergono verso il comune obiettivo di rafforzare la stabilità dei sistema bancario e la sua capacità di sostenere l'economia nonché di salvaguardare il ruolo e le specifiche finalità della cooperazione di credito. Gli elementi chiave della riforma vanno, pertanto, nella direzione di rispondere alle esigenze di stabilità e consolidamento del settore attraverso l'aggregazione delle banche di credito cooperativo in uno o più gruppi bancari cooperativi ampi, ben integrati, con una robusta dotazione patrimoniale iniziale e capaci, all'occorrenza, di attrarre investitori esterni anche accedendo al mercato del capitali.
  In tale ottica e nelle more della compiuta realizzazione di tale riforma, è in corso da alcuni anni un processo di razionalizzazione della presenza del credito cooperativo sul territorio attraverso aggregazioni aziendali, che talora coinvolgono anche intermediari connotati da criticità.
  Con riferimento alle operazioni di fusione citate dal l'interrogante la Banca d'Italia ha fatto presente che, in relazione alle negative risultanze degli accertamenti ispettivi condotti presso la banca di credito cooperativo di Fisciano e la banca di credito cooperativo di Capaccio-Paestum, alle banche è stato richiesto di ricercare partner di adeguato standing con i quali realizzare operazioni di aggregazione.
  Per quanto concerne il richiamo al Credito Salernitano, costituito nel 2007 su iniziativa di imprenditori e professionisti del capoluogo salernitano e non soggetto alla riforma del credito cooperativo in quanto banca popolare, la Banca d'Italia ha rappresentato inoltre che l'ultimo sopralluogo ispettivo, condotto nel 2015, ha evidenziato che la Popolare non è riuscita a superare la fase di start-up e a conseguire l'equilibrio economico della gestione; ciò ha causato un progressivo e rilevante deterioramento dei profili tecnici in relazione al quale la Banca d'Italia ha, tra l'altro, richiesto l'aggregazione con idoneo partner bancario. Le trattative in tal senso avviate con altre banche non hanno, peraltro, prodotto esito positivo, fino alla formalizzazione delle intese con Terfinance, intermediario torinese iscritto all'albo unico ex articolo 106 del testo unico bancario (TUB), specializzato nel settore del credito contro cessione del quinto.
  In forza di tali intese, nel mese di agosto 2016 il Credito Salernitano ha sottoposto alla Banca d'Italia un'articolata operazione di riorganizzazione societaria a rafforzamento patrimoniale che prevede da un lato, la trasformazione della Popolare in Società per azioni, con nuova denominazione CrediTer SpA, e il contestuale aumento di capitale; dall'altro lato, la successiva incorporazione di Terfinance in CrediTer Spa. Terfinance ha chiesto di essere autorizzata all'acquisizione della partecipazione di controllo nella banca salernitana. Il rilascio della predetta autorizzazione è di competenza della Banca Pag. 90Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia. Il 23 ottobre 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci del Credito Salernitano ha approvato la trasformazione societaria, la ricapitalizzazione e il nuovo statuto sociale. Si precisa che le determinazioni dell'assemblea sono condizionate al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e, per i profili di competenza, della BCE, per le quali sono in corso le valutazioni istruttorie.
  Relativamente alle ulteriori operazioni di aggregazione che hanno interessato altre banche di credito cooperativo della provincia di Salerno, la Banca d'Italia ha comunicato di aver approvato in data 12 aprile 2016 la fusione per incorporazione della banca di credito cooperativo di Sassano nella Banca del Cilento e Lucania Sud. L'aggregazione ha avuto decorrenza a far tempo dal 1o luglio 2016 e l'intermediario risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di «Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania – Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni».
  Presso l'istituto, è in corso l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi al progetto di aggregazione, presentato nello scorso mese di luglio, tra la Cassa rurale artigiana – Banca di credito cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella e la banca di credito cooperativo di Serino, insediata in provincia di Avellino.

Pag. 91

ALLEGATO 5

5-09940 Busin: Abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante sollecita iniziative volte a riformare, o più precisamente abolire, la disciplina fiscale delle società di comodo e di quelle in perdita sistematica tenuto conto che sarebbe venuta meno la ratio che ne ha giustificato l'introduzione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, è stata successivamente estesa alle società in perdita sistematica dall'articolo 2, commi 36-decies e 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2001.
  L'articolo 12 , comma 1, lettera d) della legge n. 23 del 2014 (legge delega di riforma fiscale) ha delegato il Governo ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo principi e criteri direttivi che contemplano la «revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo».
  In applicazione della suddetta delega, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stato stabilito di elevare, dagli originari tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
  Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  Conformemente alla menzionata delega è stata dunque effettuata la cennata revisione della disciplina in argomento.
  Ogni valutazione circa l'abolizione della disciplina in questione necessita di opportuni approfondimenti istruttori che tengano conto della persistente rilevanza delle ragioni anti elusive che ne hanno giustificato l'introduzione e degli effetti di minor gettito che la proposta è idonea a determinare.

Pag. 92

ALLEGATO 6

5-09941 Paglia: Dati circa le imprese che hanno attivato sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro ai fini della maggiorazione del beneficio fiscale in favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al question time in esame, preliminarmente, si fa presente che la legge di bilancio per l'anno 2017 (A.C. 4127) ha introdotto all'articolo 23, tra l'altro, una disposizione che modifica il regime di tassazione dei premi di risultato. In particolare, si prevede l'incremento da 2.000 a 3.000 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, dell'ammontare dei premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 10 per cento; nello stesso tempo, si amplia, altresì, la platea dei destinatari del regime agevolato mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente di cui debbono essere titolari i soggetti beneficiari nell'anno precedente quello di percezione di detti premi.
  Per quanto attiene più specificatamente il dato richiesto, l'Agenzia delle Entrate fa presente che poiché detto dato si riferisce al periodo d'imposta 2016, con riferimento al quale non sono state ancora presentate dichiarazioni fiscali utili all'elaborazione, il dato potrà, invece, essere ricavato dalle nuove CU 2017 (relative al 2016) che i sostituti d'imposta presenteranno entro il prossimo 7 marzo, nelle quali, per ciascun lavoratore, vi sarà un'apposita codifica corrispondente al limite attribuito.

Pag. 93

ALLEGATO 7

5-09942 Pesco: Contratti in strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con le banche Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli interroganti Daniele Pesco ed altri hanno chiesto alcune informazioni relative ai contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con talune Banche estere.
  Al riguardo si rappresenta che, al 31 dicembre 2004 il valore nozionale dei contratti derivati in essere con le controparti indicate nell'interrogazione, comprensivo dei cross currency swap (CCS), degli interest rate swap (IRS) e delle swaption, era di 15,7 miliardi di euro.
  Al 31 dicembre 2008 l'analogo valore nozionale dei contratti derivati era di 18,7 miliardi di euro. Si precisa che non si effettuano e non si sono mai effettuate operazioni in Credit Default Swap (CDS).
  Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla nuova disciplina SEC 2010, occorre far presente che la disciplina SEC riguarda la classificazione statistica dei dati contabili e, pertanto, non incide sul regolamento contrattuale dei contratti. Si esclude, quindi, che possa incidere su eventuali questioni relative alla disciplina della prescrizione.
  Dal 1o settembre 2014, in coincidenza con l'entrata in vigore del SEC2010, Eurostat ha rivisto le regole di contabilizzazione degli swap ristrutturati, innovando rispetto alla precedente versione del «Manuale su deficit e debito governativi», ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi. Poiché in precedenza la casistica era molto più circoscritta o addirittura assente, l'applicazione delle nuove regole non si applica retroattivamente. Attenendosi alla forma giuridica dei contratti, dove effettivamente la ristrutturazione di uno swap consiste nella chiusura del precedente contratto e nell'apertura di uno nuovo, la disciplina tratta gli swap, originati da una ristrutturazione, come se si trattasse di un contratto nato ex-novo in quel momento, praticamente «senza storia». L'unica eccezione, peraltro decisa più di recente, riguarda le novazioni soggettive, purché l'unica modifica intervenuta riguardi esclusivamente la controparte contrattuale, senza modificare nessuna delle altre caratteristiche del contratto.