CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 4080, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017, approvato dal Senato della Repubblica;
   richiamato il proprio parere espresso in data 28 aprile 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che:
    il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore;
    nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli», tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) «non sono infatti scorporabili dalle “attività culturali”» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»; Pag. 227
    nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, «dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 28 del 2004, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: «In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie»;
    sulla base delle predette considerazioni la sentenza n. 285 del 2005 dichiarava l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, ritenute lesive delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;
    il provvedimento in esame abroga il suddetto decreto legislativo n. 28 del 2004, introducendo in materia una nuova disciplina,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito la coerenza della disciplina recata dal provvedimento in esame con la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005.

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ALLEGATO 2

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016 (S. 2567 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2567, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
   rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
   preso atto che:
    le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;
    gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile”» (sentenza n. 214 del 2005);
    il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16);Pag. 229
    le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2);
   considerato altresì che:
    l'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;
    la materia «turismo» spetta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma);
    secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cd. principio dell’«attrazione in sussidiarietà», è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76/2009; nello stesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006);
   rilevato infine che:
    l'articolo 16, comma 2, dispone che la Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti, richiamando comunque l'applicabilità, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, delle disposizioni sulla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
    tra le disposizioni della legge n. 241 del 1990 assumono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-quinquies, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione nel caso in cui il proprio rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 22, comma 1, le parole: «sentite le Regioni interessate» siano sostituite dalle seguenti: «d'intesa con le Regioni interessate»;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 16, comma 2, che disciplina la Conferenza permanente, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, si valuti l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni sulla conferenza di servizi della legge n. 241 del 1990 applicabili, tra cui rivestono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-quinquies, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione in caso di dissenso motivato.

Pag. 230

ALLEGATO 3

Recupero crediti insoluti P.A. (S. 2263).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 2263, recante «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione»;
   rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame – concernenti la possibilità di affidamento delle attività di recupero dei crediti, da parte degli enti locali, alle società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 231

ALLEGATO 4

Aree industriali dismesse (S. 1836).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1836, recante «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse»;
   rilevato che le disposizioni di cui al provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «governo del territorio», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, presentando, altresì, intrecci con materie di competenza esclusiva dello Stato, come ad esempio la «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.;
   rilevato, altresì, che il provvedimento in esame reca l'istituzione di un Fondo per il cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, adottati dalle Regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante appositi accordi di programma; i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 2, comma 4, le parole: «sentita la Conferenza» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».