CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
   valutato l'articolo 28, che prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, attraverso la concessione di contributi, finalizzati alla riattivazione, trasformazione e ristrutturazione di sale esistenti nonché alla realizzazione di nuove sale;
   ritenuta positiva la previsione di cui al comma 5 del richiamato articolo 28 che prevede, nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, consentendo anche interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, nonché modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
   evidenziata l'opportunità di subordinare gli interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria aggiuntiva all'adozione di standard costruttivi elevati e di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento alla prestazione energetica dell'organismo edilizio interessato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 28, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria aggiuntiva siano comunque subordinati all'adozione di standard costruttivi elevati e di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento alla prestazione energetica dell'organismo edilizio interessato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
   condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;
   sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;
   apprezzata la previsione (contenuta nell'articolo 4 dello schema di regolamento) intesa a «premiare» le realtà regionali nelle quali si pervenga all'approvazione di nuovi piani paesaggistici conformi o adeguati alle disposizioni degli articoli 135 e 143 del codice di settore, prevedendo che talune fattispecie, ora regolate con l'autorizzazione semplificata (e pertanto incluse nella tabella di cui all'allegato B, in quanto ricadenti in aree vincolate ai sensi del codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c)), possano, in caso di approvazione dei nuovi piani, dotati di adeguate regole tecniche di dettaglio, essere esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, passando, quindi, nel regime di cui alla tabella dell'allegato A;
   osservato, infatti, che il completamento della co-pianificazione paesaggistica conforme al codice di settore costituisce un fattore che grandemente favorisce la corretta e proficua applicazione della nuova semplificazione, concorrendo a definire le regole tecniche esecutive che orientano le buone pratiche attuative;
   ritenuto pertanto di dover sottolineare la necessità che il Governo e le autonomie territoriali, ciascuno per quanto di sua competenza, rinnovino e intensifichino l'impegno per accelerare e completare il processo di co-pianificazione paesaggistica;
   ritenuto, in questa ottica, che un rafforzamento dell'effetto di impulso al suddetto processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dal presente schema di regolamento di semplificazione, può essere costituito dall'aggiunta, alle voci A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'articolo 4, comma 1, delle ulteriori voci B.6), B.13), B.26) e B.36), tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A;
   valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;
   valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1o settembre 2016, e l'intesa con la Conferenza unificata, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;Pag. 164
   apprezzata la disposizione di cui all'articolo 7 che riconduce i casi di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura semplificata, purché siano scadute da non più di un anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;
   rilevato che, nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, per l'impresa di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche;
   rilevato quindi che, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire all'impresa di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni;
   considerato che la precisazione, proposta dalle autonomie territoriali in sede di espressione dell'intesa, alla voce A.17 dell'Allegato A, nel senso che devono considerarsi esonerati anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, pur condivisibile nel suo intento, non appare necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della ri-presentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale;
   ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «centri o nuclei storici,» le parole: «nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36)»;
   b) all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all'Allegato B, alla voce B.3;
   c) all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
   d) all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;
   e) all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione «la realizzazione e la manutenzione» delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;
   f) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma Pag. 1653-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
   g) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;
   h) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;
   i) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;
   j) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;
   k) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;
   l) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa;
   m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce rilevanti innovazioni in tema di liberalizzazioni e di semplificazioni in materia paesaggistica e si inserisce nel contesto degli interventi di «semplificazione amministrativa» di cui alla legge n. 124 del 2015, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
    l'effettiva portata del provvedimento e della sua potenziale pericolosità non può prescindere da un'analisi delle singole fattispecie. Tra questi figurano alcuni interventi non proprio neutri e astrattamente in grado di avere implicazioni lesive sul contesto territoriale e paesaggistico (inter alia, si segnala il punto A.1. «le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici sottratte all'autorizzazione paesaggistica anche se «comportanti mutamento della destinazione d'uso» (in claris non fit interpretatio); il punto A.2, relativo ai prospetti ed alle coperture degli edifici; il punto A.16. che definisce l'occupazione di suolo con strutture e manufatti amovibili, il punto A.17 sulle installazioni esterne a corredo di attività economiche con strutture amovibili etc.);
    l'articolo 4 estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica agli interventi, tassativamente indicati, che generalmente necessitano di autorizzazione paesaggistica, riguardanti immobili vincolati dal piano paesaggistico o dal provvedimento di vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali nel caso in cui gli stessi prevedano specifiche prescrizioni d'uso o qualora siano ricompresi nell'ambito applicativo di specifici «accordi di collaborazione» fra Ministero, regione ed enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;
    si tratta di un considerevole elenco di interventi che potranno essere realizzati senza alcun controllo da parte delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e che, in virtù dell'applicazione del principio della retroattività della legge più favorevole al reo, potrebbe produrre un'allarmante depenalizzazione degli interventi abusivi ricondicibili alle tipologie di cui alle tabelle;
    a tali interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica vanno sommati interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, definiti di «lieve entità», elencati nell'Allegato B. Questi ultimi risultano solo parzialmente sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del d.P.R. n. 139 del 2010;
    si tratta dunque di una considerevole estensione delle fattispecie sottoposte a semplificazione;
    l'articolo 5 prevede che i piani paesaggistici possano dettare disposizioni che specifichino le corrette metodologie Pag. 167con cui realizzare gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Al riguardo, nonostante molte Regioni non abbiano ancora approvato i piani paesaggistici, non sono previste misure che inducano ad approvarli in tempi brevi;
    il meccanismo «premiante» che consente alle regioni che adottino il piano paesaggistico di estendere ulteriormente gli interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione non appare condivisibile alla luce dei principi di tutela paesaggistica previsti dal Codice dei beni culturali;
    l'articolo 7 estende il procedimento semplificato alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche «anche ordinarie» a condizione che siano scadute da meno di un anno e che il progetto risulti conforme a quanto già autorizzato ed alle prescrizioni eventualmente sopravvenute. Dal momento che la disposizione fa riferimento anche ad interventi «in tutto non eseguiti», la stessa, di fatto, consente di prorogare la validità dell'autorizzazione paesaggistica mediante procedura semplificata, anche qualora l'istanza di rinnovo sia accompagnata dalla richiesta di variazioni progettuali di lieve entità. In fase di rinnovo dell'autorizzazione, il procedimento ordinario si applica pertanto solo in presenza di variazioni progettuali non riconducibili agli interventi di cui all'Allegato A;
    l'articolo 11 disciplina le fasi in cui si articola il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. Nell'ottica di agevolare la realizzazione degli interventi, si prevede che il Sovrintendente, chiamato ad esprimere il proprio parere vincolante, indichi al richiedente le modifiche indispensabili per una valutazione positiva del progetto;
    a tale riguardo appare insidioso il combinato disposto della disposizione in base alla quale il Soprintendente, è chiamato a rendere il parere nell'esiguo termine di venti giorni, in caso di interventi di lieve entità soggetti a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nel provvedimento di vincolo, ed il silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 nell'ipotesi che tale parere non venga espresso nei termini previsti;
    l'articolo 12 definisce le misure di semplificazione organizzativa prevedendo l'individuazione, presso ciascuna Soprintendenza, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze;
    al riguardo la disposizione appare sbilanciata laddove si consideri il carico di procedimenti autorizzatori ordinari che le predette soprintendenze sono a chiamate a licenziare anche per non incorrere negli esiti prodotti dal silenzio-assenso;
    l'articolo 16 detta una norma di coordinamento con la tutela dei beni culturali prevedendo, nell'ipotesi di immobili sottoposti non solo a vincolo paesaggistico ma anche a vincolo storico, artistico o archeologico, la possibilità di presentare un'unica istanza sulla quale la Soprintendenza si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi;
    anche in questo caso, va stigmatizzata la mancata considerazione del deficit di organico delle soprintendenze e degli effetti legati allo schema del silenzio-assenso;
    l'articolo 17 prevede l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 167 del Codice dei beni culturali per i casi di violazione degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. Preliminarmente appare sconsigliabile l'esclusivo riferimento all'articolo 167 che induce a ritenere che il legislatore intenda procedere surrettiziamente ad una depenalizzazione delle fattispecie soggette ad autorizzazione semplificata. Inoltre, suscita perplessità quanto disposto in tema di rimessione in pristino, laddove si stabilisce che possa essere intimata dal Sovrintendente «solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento», risultando pressoché residuali Pag. 168gli interventi riparatori del responsabile. Peraltro il msovrintendenteedesimo articolo prevede che non possa disporsi la rimessione in pristino di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto qualora rientrino nell'elenco delle opere liberalizzate;
    andrebbe, infine, operato un riferimento alla valutazione complessiva degli effetti prodotti dal regolamento in esame con la contestuale adozione del regolamento in tema di Scia al fine di evitare un pericoloso allentamento delle garanzie ambientali e paesaggistiche costituzionalmente tutelate,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
   condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;
   sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;
   apprezzata la previsione (contenuta nell'articolo 4 dello schema di regolamento) intesa a «premiare» le realtà regionali nelle quali si pervenga all'approvazione di nuovi piani paesaggistici conformi o adeguati alle disposizioni degli articoli 135 e 143 del codice di settore, prevedendo che talune fattispecie, ora regolate con l'autorizzazione semplificata (e pertanto incluse nella tabella di cui all'allegato B, in quanto ricadenti in aree vincolate ai sensi del codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c)), possano, in caso di approvazione dei nuovi piani, dotati di adeguate regole tecniche di dettaglio, essere esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, passando, quindi, nel regime di cui alla tabella dell'allegato A;
   osservato, infatti, che il completamento della co-pianificazione paesaggistica conforme al codice di settore costituisce un fattore che grandemente favorisce la corretta e proficua applicazione della nuova semplificazione, concorrendo a definire le regole tecniche esecutive che orientano le buone pratiche attuative;
   ritenuto pertanto di dover sottolineare la necessità che il Governo e le autonomie territoriali, ciascuno per quanto di sua competenza, rinnovino e intensifichino l'impegno per accelerare e completare il processo di co-pianificazione paesaggistica, dando finalmente attuazione alle prescrizioni sull'adozione da parte delle regioni dei piani paesaggistici;
   ritenuto, in questa ottica, che un rafforzamento dell'effetto di impulso al suddetto processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dal presente schema di regolamento di semplificazione, può essere costituito dall'aggiunta, alle voci A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'articolo 4, comma 1, delle ulteriori voci B.6), B.13), B.26) e B.36), tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A;
   valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;
   valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1o settembre 2016, e Pag. 170l'intesa con la Conferenza unificata, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;
   apprezzata la disposizione di cui all'articolo 7 che riconduce i casi di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura semplificata, purché siano scadute da non più di un anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;
   rilevato che, nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, per l'impresa di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche;
   rilevato quindi che, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire all'impresa di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni;
   considerato che la precisazione, proposta dalle autonomie territoriali in sede di espressione dell'intesa, alla voce A.17 dell'Allegato A, nel senso che devono considerarsi esonerati anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, pur condivisibile nel suo intento, non appare necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della ri-presentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale;
   ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «centri o nuclei storici,» le parole: «nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36), qualora essi siano previsti nella pianificazione paesaggistica»;
   b) all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all'Allegato B, alla voce B.3;
   c) all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
   d) all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;
   e) all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione «la realizzazione e la manutenzione» delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;Pag. 171
   f) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
   g) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;
   h) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;
   i) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;
   j) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;
   k) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;
   l) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa;
   m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.