CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017;
   rilevato come l'intervento normativo intenda definire la disciplina quadro di settore, stabilendo, da un lato, i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, disciplinandone, dall'altro, le modalità, nonché riformando, anche attraverso deleghe al Governo, la normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di rapporti di lavoro nel settore;
   sottolineato positivamente come il provvedimento intenda definire una strategia generale di sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo, nella consapevolezza di come tale comparto possa costituire, sia per il suo contenuto tecnologico innovativo sia in ragione della tradizione storica maturata in tale ambito in Italia, un fattore importante per la crescita economica e la modernizzazione produttiva del Paese;
   evidenziato, per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse della Commissione Finanze, come gli articoli da 15 a 21 intendano ridisegnare, assicurandone l'unità sistematica, la disciplina del tax credit, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore, in particolare riconducendo nel medesimo testo normativo le diverse fattispecie di credito d'imposta attualmente vigenti nel settore cinematografico;
   rilevato come il provvedimento individui un razionale strumento di programmazione finanziaria degli interventi di sostegno al settore, istituendo, all'articolo 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nell'ambito del quale sarà possibile operare una complessiva ed organica ripartizione delle risorse pubbliche tra i differenti settori di attività e tra i diversi meccanismi di sostegno previsti;
   sottolineato inoltre come l'intervento legislativo, all'articolo 39, comma 2, salvaguardi gli stanziamenti attualmente previsti per il finanziamento dei crediti di imposta nel settore cinematografico, contemplando inoltre, all'articolo 13, comma 4, la possibilità che essi siano ulteriormente incrementati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede delle modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dichiarazione di successione;
    nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è «devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare»;
    con la disposizione sopra citata viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7;
    i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, elencati all'articolo 30, lettere c), d), g, h), i) sono: la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS;
    in relazione ai predetti documenti – ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica – il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'articolo Pag. 12811 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di semplificare realmente gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.
(8-00207) «Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia».

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ALLEGATO 3

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'esito del referendum del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, comporta significative conseguenze sui mercati finanziari, stante l'importanza della London Stock Exchange nel panorama delle borse europee: una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea;
    la Borsa Italiana, con sede nella città di Milano, è una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari e adeguatezza dell'infrastruttura: al fine di incentivare dunque la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, un insieme di regole che incentivino gli attori internazionali a investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane; in particolare occorre incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente risiedono all'estero;
    per quanto riguarda il contesto normativo, si ricorda che un primo intervento ha riguardato il rientro di professionalità scientifiche e appartenenti al mondo della ricerca: l'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari; la norma prevedeva, per i due periodi di imposta successivi al trasferimento, l'imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10 per cento e l'esclusione dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; tale norma è stata prorogata dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; i benefici sopra descritti continueranno ad essere fruibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia fino al 31 dicembre 2017;
    successivamente, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; l'articolo 10, comma 12-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge; Pag. 130
    tuttavia, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – si è provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto una agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010; il predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall'estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato – avevano prorogato l'efficacia dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015;
    da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31 dicembre 2015 di optare (entro il 1o giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:
     a) il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa (la menzionata parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento per lavoratrici o lavoratori);
     b) in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);
    di fatto, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa: questo perché i lavoratori contemplati dalla legge n. 238 del 2010 potevano, sì, optare per i benefici fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, ma solo esercitando l'opzione entro la fine di giugno 2016, come chiarito dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate: il termine per esercitare l'opzione è quindi ormai scaduto; inoltre, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 dureranno fino al 31 dicembre 2017, ma solo per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015: di conseguenza, le consistenti agevolazioni della citata legge n. 238 del 2010 non sono più operative per i nuovi rimpatriati;
    nell'ottica di garantire all'Italia una effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché per attrarre investimenti internazionali, occorre investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia;Pag. 131
    sembra necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche a coloro che sono di altre nazioni, sempre dotati di quella alta qualificazione,

impegna il Governo:

   1) a estendere di un anno la durata del beneficio fiscale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo una detassazione decrescente nel tempo e ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche ai lavoratori di nazionalità non europea;
   2) a introdurre disposizioni di favore specificamente dedicate al settore bancario, finanziario e assicurativo, ampliando ulteriormente la durata o la consistenza del beneficio fiscale;
   3) a chiarire che la detassazione opera anche riguardo al reddito prodotto eventualmente all'estero che, comunque, non deve rappresentare l'attività prevalente ed esclusiva rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   4) a conferire maggiore certezza al requisito della prevalenza dell'attività lavorativa in Italia;
   5) a rendere più gravose le conseguenze della decadenza dal beneficio, per evitare il mero vantaggio fiscale, eventualmente obbligando il lavoratore a risiedere in Italia per almeno tre anni successivi al trasferimento;
   6) a rendere più chiara la prova della residenza fiscale ai fini della concessione dell'agevolazione, eliminando il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e accertando tale requisito attraverso le dichiarazioni dei redditi estere;
   7) a consentire che l'opzione sia esercitata dal lavoratore dipendente altamente qualificato al momento dell'assunzione, nonché, per monitorare la forza attrattiva della norma, a inserire per legge, nelle comunicazioni di assunzione, un campo obbligatorio che segnali il lavoratore come soggetto potenziale beneficiario dell'agevolazione e che segnali l'eventuale esercizio dell'opzione al Centro per l'Impiego competente: analoghe informazioni andrebbero riportate nella dichiarazione dei redditi, per dare evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà di optare per tale regime anche in fase di dichiarazione.
(8-00208) «Pagano, Bombassei, Bernardo, Giacomoni, Pelillo, Busin, Maietta, Gebhard, Gitti».