CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, rilevo che il tema, per la parte di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), è stato già trattato anche in questa sede, da ultimo nella seduta del 15 giugno 2016.
  Si conferma, che a causa della mancanza, ad oggi, del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al metanodotto di collegamento, come ha ribadito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel contributo fatto pervenire al MiSE, quest'ultimo non può convocare la Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore.
  In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità che vi sia una riapertura del procedimento di VIA, anche in questo caso si rinvia a quanto sotto riportato nel contributo pervenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Quest'ultimo, infatti, ha evidenziato che il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto «Rigassificatore GNL localizzato nel porto industriale di Trieste in località Zaule», com’è noto, si è concluso con il Decreto di compatibilità ambientale positivo subordinato al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni DEC/DSA/808 del 17 luglio 2009.
  Gli esiti di tale valutazione sono stati, peraltro, successivamente confermati nel febbraio 2015, in esito ad un supplemento istruttorio effettuato in ragione di presunte incompatibilità del progetto con i nuovi scenari di traffico navale derivanti dal nuovo Piano Regolatore Portuale; tale supplemento istruttorio ha accertato l'assenza di incompatibilità tra il nuovo proposto Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il terminale di rigassificazione di cui trattasi.
  Sulla base di detti esiti del supplemento istruttorio sono state, pertanto, del tutto e definitivamente superate le motivazioni che avevano condotto, nell'aprile 2013, alla temporanea sospensione dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale resa con il citato Decreto del 17 luglio 2009.
  Alla luce di quanto sopra esposto, attesi tutti gli approfondimenti considerati e valutati nel corso del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, lo stesso Ministero rappresenta che non sussistono presupposti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa per poter ipotizzare la riapertura del procedimento per il terminale di rigassificazione di cui trattasi.
  In merito, invece, al procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto «Metanodotto Trieste – Grado – Villesse», dal quale, rammentiamo, dipende la convocazione della Conferenza di Servizi ad opera del MiSE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che, alla data odierna, ha acquisito tutti i pareri degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e si è solo in attesa di un ultimo chiarimento in merito ad alcuni aspetti di natura tecnica da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.
  Sempre il MATTM evidenzia, infine, che la valutazione di impatto ambientale non si configura quale procedimento atto ad autorizzare la realizzazione dell'opera Pag. 87e, pertanto, sono fatte salve le acquisizioni di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari, tra i quali possono essere annoverati anche quelli relativi alla bonifica ambientale del sito. Tali autorizzazioni e pareri saranno complessivamente considerati in sede di procedimento di autorizzazione del terminale di rigassificazione GNL, in corso, come accennato in precedenza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
  Per quanto di competenza del MiSE, invece, con riferimento alla richiesta dell'On.le interrogante circa le modalità con le quali «si intenda formalizzare la non strategicità dell'impianto di Zaule, dando così seguito alle dichiarazioni pubbliche del Ministro Calenda», si ribadisce che, una volta emanato il decreto di VIA del metanodotto di collegamento «Trieste-Grado :_Villesse:Sealine Trieste-Grado DN 800 (32») + Tratto Grado-Villese DN 1050 (42»)» e quindi completato l'iter istruttorio anche relativamente a quest'ultimo, lo stesso Ministero potrà convocare la conferenza di servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione del rigassificatore, ancora in corso.
  Anche in tale sede, come ribadito in precedenti discussioni relative ad Atti di Sindacato Ispettivo Parlamentare riguardanti lo stesso argomento, la Regione Friuli Venezia Giulia potrà esprimere le proprie vincolanti determinazioni circa la realizzazione del progetto ai fini del procedimento autorizzativo che terrà comunque conto della circostanza che attualmente sono operanti in Italia tre rigassificatori mentre ulteriori tre progetti di terminali sono stati già autorizzati.

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ALLEGATO 2

5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, mi preme far presente che il progetto SNAM è relativo ad una serie di interventi su due aree impiantistiche poste agli estremi di due metanodotti esistenti che collegano i pozzi di produzione gas di Falconara al metanodotto nazionale SNAM nel tratto Ravenna-Chieti.
  In particolare, l'impianto da ubicare nel territorio del comune di Monte San Vito è costituito dai sistemi necessari per effettuare l'ispezione periodica dei gasdotti, e insiste non su di un'area vergine, come indicato nell'Atto in titolo, ma su un'area privata a utilizzo industriale già in parte occupata, dagli anni ’70, da un sistema di intercettazione e collegamento al metanodotto Ravenna-Chieti. Tale area verrà ampliata e verranno utilizzate le infrastrutture tecnologiche esistenti (fabbricato per la strumentazione).
  Per l'ottimizzazione dei collegamenti dei metanodotti esistenti ai due suddetti impianti, verranno inoltre realizzati circa 200 metri di nuove tubazioni all'esterno delle aree impiantistiche, tutte interrate.
  In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante: «se il Governo non intenda attivarsi, ...(omissis)..., affinché siano trovate possibili soluzioni alternative a quelle individuate nel progetto presentato dalla Società SNAM Progetti, ...(omissis)..., privilegiando aree sulle quali possano essere causati minori impatti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale», specifico che, per le motivazioni sopra indicate, la localizzazione dell'impianto è vincolata sia all'ubicazione e alle finalità dei due metanodotti esistenti che collegano il punto di consegna gas AGIP alla Rete Nazionale, sia alla possibilità di utilizzare impianti ed aree già oggi occupate da impianti tecnologici. Un'eventuale ubicazione alternativa comporterebbe quindi la necessità, per poter realizzare il collegamento alla Rete Nazionale, di riposizionare tratti importanti di metanodotti da realizzare sempre nel territorio dello stesso Comune, con un impatto ambientale e sul territorio sicuramente maggiore.
  Rilevo, inoltre, che la Regione ha dato parere positivo, in merito, dal punto di vista idrogeologico, con alcune prescrizioni, escludendo l'intervento dall'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale proprio per il suo ridotto impatto.
  In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 22 giugno 2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (Comune di Falconara Marittima, Mibact-Soprintendenza delle Marche Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza di Ancona e Segretariato Regionale, MISE-Telecomunicazioni, Ministero della Difesa, Regione Marche-Servizio infrastrutture) hanno espresso pareri positivi, ad eccezione del Comune di Monte San Vito che, pur avendo riconosciuta la conformità urbanistica dell'intervento e la conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale, ha espresso parere negativo in quanto ritiene che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere ricadute negative sul territorio adiacente, in relazione Pag. 89alle produzioni biologiche in essere di olio extravergine e alla vocazione turistica del territorio.
  In proposito la Direzione competente evidenzia che l'impianto, durante la fase di esercizio, non produrrà emissioni in atmosfera; le uniche possibili emissioni potranno essere solo gli scarichi in caso di emergenza, da disperdere attraverso una tubazione alta circa 9 metri. In relazione all'impatto visivo di tale tubazione, evidenzio che già esiste nella stessa area un traliccio di telecomunicazione della stessa SNAM RETE GAS (SRG) e ulteriori tralicci della rete elettrica di altezza comparabile.
  La stessa SRG, anche in attuazione di una prescrizione della Regione Marche, ha comunque predisposto un'ipotesi di mascheramento, con ripristini vegetazionali, che verrà condivisa con il Comune di Monte San Vito.
  La Conferenza di Servizi del 22 giugno, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse e, in particolare dei pareri e dei nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni espressi dalle Amministrazioni, Enti e Società interessate, si è chiusa positivamente, fatta salva l'acquisizione della delibera d'intesa della Regione Marche.
  Il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per quanto di competenza ha ulteriormente evidenziato che non si rinvengono, nell'Atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, aspetti riconducibili alla competenza di quella Amministrazione.
  Infatti, viene ribadito che oggetto dell'Interrogazione è la realizzazione, presso la centrale di Falconara Marittima, di un «metanodotto di raddoppio e collegamento dei pozzi AGIP Falconara al metanodotto Ravenna-Chieti, delle varianti per installazione di trappole e filtri DN 500 (20») – DN 205 (10»), dp 70 bar e delle opere connesse, di competenza della Regione Marche», la quale con Decreto del Dirigente della «posizione di Funzione e Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali» n. 34 del 22 aprile 2016 ha escluso il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

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ALLEGATO 3

5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva «Bolkestein».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, per quanto di competenza si fa presente che nel corso degli ultimi anni, sin dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE, sono pervenute al Ministero dello sviluppo economico analoghe richieste sia da parte delle Associazioni di categoria interessate, sia di origine parlamentare nelle quali, come nel caso in questione, si rappresentava la possibilità di non applicare al commercio su area pubblica le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata Direttiva (e correlato articolo 16 del decreto legislativo n.59/2010) con la conseguente possibilità di proroga automatica dei titoli autorizzatori in essere.
  Al riguardo, evidenzio che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con riferimento ai regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio dell'attività prevede che titoli legittimanti all'esercizio sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e validi per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale.
  Per mantenere accettabili condizioni di concorrenza anche nel caso di tali restrizioni giustificate, il considerando articolo 62 della medesima Direttiva, prevede tuttavia che «Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, le qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva. Non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti».
  Tale previsione è ribadita nell'articolo 12 della citata Direttiva il quale dispone che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».
  Il contenuto dello stesso articolo 12 della Direttiva Servizi è stato poi trasfuso nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento.
  L'applicabilità di dette disposizioni nel caso delle attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche e la conseguente necessità, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché, al fine di una adeguata Pag. 91tutela della concorrenza, di stabilire una durata limitata delle autorizzazioni in argomento, è risultata del tutto evidente.
  La possibilità degli enti locali di individuare le aree del proprio territorio da destinare all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o di modificare le dotazioni delle porzioni di suolo pubblico, infatti, non incide sulla caratteristica sostanziale di tale esercizio, vale a dire l'occupazione, a seguito di un provvedimento di concessione, di una porzione di area inevitabilmente non illimitata. Anche il suolo è una risorsa naturale limitata e, in particolare, lo è il suolo pubblico.
  Peraltro, la stessa Commissione Europea, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni Stati, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva all'attività di commercio sulle aree pubbliche, si era espressa chiaramente in tal senso.
  Come noto, gli effetti delle citate disposizioni nel caso di specie sono stati contestati dalle associazioni di categoria del settore, che hanno tempestivamente sollevato il problema ed evidenziato le ricadute sul comparto economico costituito in larga parte da microimprese a conduzione familiare. Praticamente da sempre, infatti, le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche venivano rinnovate automaticamente, con un meccanismo di tutela dei diritti acquisiti, vale a dire le anzianità maturate dai titolari.
  Pertanto, le associazioni interessate hanno chiesto ripetutamente una modifica normativa che sancisse la non applicabilità dell'articolo 12 della Direttiva e del corrispondente articolo 16 del decreto alle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche e ribadisse il principio pregresso secondo cui nei mercati e nelle fiere i posteggi sono assegnati in base all'anzianità di presenza.
  La posizione assunta dalle associazioni di categoria non è stata condivisa, nella consapevolezza, altresì, che una eventuale disapplicazione dei principi di concorrenza della Direttiva sarebbe risultata non coerente anche con il generale indirizzo del Governo e del Parlamento, ribadito nei molteplici interventi normativi di liberalizzazione e di semplificazione, volto ad eliminare le forme di tutela corporativa degli operatori esistenti a favore della libertà d'impresa e dei principi della concorrenza.
  Il legislatore, pur ritenendo che il contenuto delle norme della Direttiva non consentisse di escludere il suolo pubblico dall'applicazione dei principi comunitari, consapevole delle conseguenze sul comparto data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), al comma 5 dell'articolo 70 del richiamato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto che «Con intesa in sede di Conferenza unificata (omissis...), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del (omissis...) decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie».
  In attuazione della suddetta previsione è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione Altresì, con riferimento ai contenuti dell'Intesa, va evidenziato che i medesimi rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni di un tavolo di confronto con rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico.
  Pertanto, con la finalità di trovare soluzioni in grado di contenere le ripercussioni Pag. 92negative sul tessuto economico in questione, la scelta è stata quella di individuare criteri in grado anche di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio dei medesimi. Tale Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.
  Alla luce di quanto detto, nel merito delle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, si evidenzia che il Governo italiano può operare nei soli limiti consentiti dalla sopra citata normativa europea. A tal fine è utile richiamare la sentenza adottata dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2016, relativa al regime della proroga automatica fino al 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano interesse economico e nella quale la Corte ha dichiarato che:
   1) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, prevedere la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;
   2) l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale consentire una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

  Fermi restando i vincoli di matrice europea, preme evidenziare che il Governo ha già in passato accolto alcune risoluzioni parlamentari impegnandosi ad attivare un Tavolo di confronto al fine di esaminare le eventuali criticità attuative della citata Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012, e, in detto quadro, proprio nei giorni scorsi è stata convocata per il prossimo 3 novembre una apposita riunione presso il Ministero dello sviluppo economico.
  Al fine di garantire un momento di confronto più ampio possibile, si è ritenuto di convocare al più presto un tavolo di confronto con i soggetti interessati.
  All'esito dei previsti incontri potrà essere vagliato il quadro di riferimento e le eventuali iniziative che possano essere intraprese nell'ambito dei vincoli legislativi derivanti dall'applicazione della normativa europea.

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ALLEGATO 4

5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.
5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Si risponde congiuntamente agli atti in epigrafe, poiché gli stessi sono volti a conoscere quali siano le iniziative che si intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali della Ericsson e per incentivare l'azienda a rivedere la propria strategia.
  A riguardo si comunica che, si sono tenuti sulle vicende della Ericsson S.p.a. più incontri presso il Ministero dello sviluppo economico che hanno visto la presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, delle istituzioni locali, dei vertici aziendali, e delle OO.SS. nazionali e territoriali.
  Circa lo stabilimento della Ericsson di Vimodrone (Mi) il Ministero dello sviluppo economico, pur non essendo stato a suo tempo direttamente interessato alla questione, è a conoscenza del trasferimento del citato ramo d'azienda alla società HCL Italy S.r.l con sede a Milano.
  Tale cessione risulta essere stata effettuata ai sensi e agli effetti dell'articolo 47 della legge 1990, n. 428 e in tal senso è stato sottoscritto un accordo tra le due società, le sigle sindacali e le rsu.
  Dalla lettura dell'accordo si legge che ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti Ericsson telecomunicazioni S.p.A «proseguiranno senza soluzione di continuità con la società HCL Italy S.r.l. (omissis). La HCL Italy S.r.l. continuerà ad applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale per le Aziende del terziario, Distribuzione e Servizi».
  A tutt'oggi, nessuna altra richiesta di intervento è pervenuta al Mise né da parte dell'azienda acquirente (HCL Tecnology) né da parte delle Organizzazioni sindacali.
  Sui quesiti posti, invece, dal deputato Valente relativamente all'accordo di programma, vorrei far preliminarmente presente che, il contributo stanziato dal Mise si riferisce a due progetti agevolati, denominati rispettivamente EPICO e FENICE. Lo stesso ammonta a complessivi euro 5.306.297,50 di cui euro 4.662.830,00 a titolo di contributo alla spesa ed euro 643.467,50 come contributo in conto interessi.
  I termini di realizzazione dei progetto EPICO sono scaduti il 30 giugno 2016 senza che la Società agevolata abbia ancora presentato la documentazione utile a dimostrare la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e senza aver richiesto, fino ad ora, alcuna erogazione.
  I termini di realizzazione del progetto FENICE scadranno, invece, il 31 marzo 2017. Ad oggi la Società Ericsson non ha avanzato richieste di proroga del termine indicato, non ha presentato alcuna documentazione utile a dimostrare lo stato di realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e non ha avanzato alcuna richiesta di anticipazione del contributo.
  In conclusione, in relazione all'Accordo di Programma non è stata erogata alcuna rata contributiva.Pag. 94
  Con riferimento allo stato di criticità in cui versano i lavoratori, come è noto, lo scorso 13 giugno, Ericsson Telecomunicazioni spa ed Ericsson lt Solution & Service spa (società interamente partecipata da Ericsson Telecomunicazioni spa) hanno dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo, dichiarando la prima, un esubero pari a 291 unità lavorative, e la seconda, un esubero di 31 unità lavorative.
  Al riguardo, Ericsson ha dichiarato che i predetti esuberi sono da ricondurre alla delicata fase di trasformazione che il gruppo sta attraversando e al conseguente avvio di un programma finalizzato al contenimento dei costi e all'aumento dell'efficienza delle strutture aziendali, nonché a un riassetto occupazionale.
   Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la fase sindacale della procedura si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti.
  Altri incontri si sono svolti presso il richiamato Ministero al fine di far modificare le decisioni assunte dalle società in parola ma quest'ultime, nonostante le rinnovate insistenze anche da parte dei rappresentanti degli enti territoriali, hanno ribadito l'impossibilità all'utilizzo di ammortizzatori sociali di tipo conservativo non sussistendo le condizioni giuridiche né hanno prospettato la possibilità di utilizzo di strumenti e azioni programmatiche di competenza regionale (formazione continua, il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica, ecc.) poiché presuppongono la continuità del rapporto di lavoro e pertanto non risultano compatibili con l'attuale situazione aziendale in considerazione del carattere strutturale degli esuberi.
  Il Ministero dello sviluppo economico sta cercando di evitare che si perdano competenze preziose per la ricerca in un settore molto strategico qual è quello delle Tlc e sarà utilizzata ogni possibilità affinché l'insieme dei lavoratori possano fruire di ogni sostegno che li aiuti a ricollocarsi.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009»;
   apprezzate le disposizioni recate dal Titolo III dell'Accordo che disciplina il regime commerciale dei prodotti e, in particolare, la clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci;
   sottolineato che la clausola di salvaguardia è stata definita in una logica di partnership paritaria con finalità di tutela e promozione dei produttori locali delle regioni africane,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (C. 3946 Governo, approvato dal Senato),
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.