CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede delle modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dichiarazione di successione;
    nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è «devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare»;
    con la disposizione sopra citata viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7;
    i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, elencati all'articolo 30, lettere c), d), g, h), i) sono: la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS;
    in relazione ai predetti documenti – ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica – il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'articolo Pag. 6311 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di semplificare realmente gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.
(7-01098) «Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia».

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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi COM(2015)586 e la Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587;
   tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 12 aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;
   premesso che:
    la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze;
    allo scopo di ridurre l'eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico, suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;
    per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo pilastro, accanto alle regole della governance economica e finanziaria, per sostenere la stabilità dell'area euro; allo stato attuale, l'Unione bancaria vede realizzati i primi due obiettivi:
     1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cosiddette «sistemiche» e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali – su tutti gli istituti di credito;
     2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;
    la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (European deposit insurance scheme, EDIS);
    è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di intervento in caso di crisi;
    la base giuridica della proposta di regolamento COM(2015)586 è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento Pag. 65delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;
    l'EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;
    la Proposta di regolamento (COM(2015)586) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;
    l'EDIS risponde all'esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia a shock locali di ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca, allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle banche;
    la comunicazione (COM(2015)587) prevede misure di riduzione dei rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l'avvio di iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e finanziario e del Comitato di Basilea;
    nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea che l'EDIS «è il terzo pilastro necessario per l'unione bancaria» e la sua introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono comunque essere «definiti ex ante, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili»;
    il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;
    peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare l'attenzione, piuttosto che sull'esposizione sovrana, sull'utilizzo eccessivo della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;
    l'Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi effettuati a valere sull'ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota rilevante;
    nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si proceda con il massimo senso di responsabilità nella consapevolezza della delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, in definitiva, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;
   rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regolamento Pag. 66istitutivo dell'EIDS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;
   b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.