CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09700 Ciprini: Individuazione della platea dei lavoratori della scuola che hanno maturato entro l'anno scolastico 2011/2012 i requisiti pensionistici previsti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e che non hanno ancora avuto accesso al pensionamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri concernente l'individuazione della platea dei lavoratori della scuola che hanno maturato entro l'anno scolastico 2011/2012 i requisiti pensionistici previsti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e che non hanno ancora avuto accesso al pensionamento.
  Al riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che la «Riforma Fornero», entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012, ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
  Contestualmente, la riforma ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia». Ciò al fine di proteggere quelle categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione.
  Con particolare riferimento al comparto scuola, non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
  L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno. Tale circostanza, di per sé, non è stata ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto «Salva Italia».
  Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  Tanto premesso, tengo a precisare che la tematica sollevata è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria.
  Con specifico riferimento al quesito posto dagli interroganti, l'INPS, espressamente interpellato dal Ministero che rappresento, ha reso noto che i dati esaminati non rivestono al momento un sufficiente grado di attendibilità, in considerazione del parziale consolidamento delle posizioni assicurative dei lavoratori del comparto scuola. Per tale motivo, l'Istituto ha precisato che allo stato non è possibile fornire una puntuale risposta in ordine al numero e all'effettiva platea dei lavoratori cd. «quota 96» aventi diritto alla pensione.

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ALLEGATO 2

5-09768 Simonetti: Modalità applicative delle disposizioni in materia di comunicazione dell'utilizzo dei buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Simonetti, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulle modalità applicative delle disposizioni in materia di comunicazione dell'utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio.
  Al riguardo, è opportuno ricordare preliminarmente che – con il decreto legislativo n. 185 del 2016 – il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano i decreti legislativi emanati in attuazione del Jobs Act tra cui, in particolare, il decreto legislativo n. 81 del 2015 (cosiddetto «Codice dei contratti»).
  Con particolare riferimento alla materia dei voucher, il decreto legislativo n. 185 del 2016 – modificando l'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 – ha previsto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti debbano comunicare alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare – nel medesimo termine e con le stesse modalità – solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
  Il legislatore ha in tal modo voluto tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti imprenditori agricoli di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici.
  Viene inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la indicazione delle modalità applicative della disposizione, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico.
  Tanto premesso, rendo noto che, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, lo scorso 17 ottobre, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato – con circolare n. 1 del 2016 – le modalità di adempimento ai predetti obblighi di comunicazione. Tali modalità, condivise con il Ministero che rappresento, si sostanziano nella trasmissione delle comunicazioni – recanti i contenuti previsti ex lege – alle Direzioni territoriali del lavoro mediante indirizzi di posta elettronica appositamente creati. In ogni caso, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.
  La violazione degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa – da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.400 euro – in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
  La circolare precisa altresì che l'assenza di indicazioni operative per il periodo Pag. 62intercorso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016 e la pubblicazione della circolare sarà tenuta nella dovuta considerazione dal personale ispettivo.
  Per quanto riguarda l'ultimo quesito va detto che le disposizioni di legge appaiono sufficientemente chiare nell'escludere dagli obblighi di comunicazione solo i committenti privati.

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ALLEGATO 3

5-09784 Taricco: Ricadute occupazionali del possibile trasferimento all'estero di parte delle attività dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d'Alba.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Taricco con il presente atto parlamentare pone all'attenzione del Governo la vicenda produttiva e occupazionale dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (CN) della società Diageo Operation Italy Spa.
  Diageo Operation Italy Spa è una società che fa parte del gruppo di società controllate dalla holding londinese Diageo PLC, leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di bevande alcooliche operante in circa 180 Paesi nel mondo con un organico complessivo di oltre 28.000 dipendenti. Diageo Operation Italy nello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (CN) occupa, invece, 426 dipendenti.
  Com’è noto, nell'ottobre 2015, il management aziendale del gruppo Diageo ha deciso di cedere all'australiana Treasury Wine Estates (TWE) la parte di produzione relativa ai vini dello stabilimento di Santa Vittoria, che da sola rappresenta il 40 per cento del fatturato della società italiana, accordandosi al contempo con TWE per proseguire nell'imbottigliamento dei medesimi vini per un altro biennio.
  Lo scorso 3 ottobre, tuttavia, TWE ha annunciato l'intenzione di voler recedere dal predetto accordo, rinunciando ad avvalersi, a decorrere dal mese di aprile 2017, dell'impianto di Santa Vittoria d'Alba.
  Il management aziendale di Diageo Operation Italy ha precisato che la decisione di TWE è stata determinata esclusivamente da motivazioni di tipo economico e che tale decisione dovrebbe determinare, purtroppo, una diminuzione del 40 per cento della produzione dello stabilimento di Santa Vittoria con conseguente esubero di 120 lavoratori, tra impiegati e operai.
  Al fine di esaminare la vicenda occupazionale in parola, lo scorso 14 ottobre, si è svolto presso il comune di Santa Vittoria d'Alba un incontro cui hanno partecipato la regione Piemonte, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. In tale occasione, la regione Piemonte si è impegnata a incontrare nuovamente l'azienda per approfondire la problematica e valutare l'adozione di eventuali strumenti, di competenza regionale, che possano essere condurre a una positiva risoluzione della vicenda. Anche il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato dal Ministero che rappresento, ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un tavolo di confronto, per i profili di propria competenza, qualora le parti ne facciano richiesta.
  Da ultimo, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda mettendo in campo, laddove ne ricorrano i presupposti i requisiti, tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.