CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-08764 Fanucci: Iniziative per l'estensione delle provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore di personale dipendente di organismi militari della Comunità atlantica o di singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto la legge 9 marzo 1971 n. 98 ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi. Tali disposizioni sono state estese anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2012, licenziato a seguito di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012.
  Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa hanno più volte affrontato le problematiche concernenti i lavoratori italiani impiegati nelle basi USA, a rischio di licenziamento in conseguenza del riassetto strutturale dell'aeronautica e dell'esercito statunitense in Europa e hanno chiesto di rivedere i requisiti previsti dalla legge citata e di incrementare il fondo appositamente istituito. Mi preme comunque precisare che, a oggi, risultano pendenti, a differenza di quanto riportato nell'interrogazione, più di dieci richieste di soggetti non in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, in quanto i provvedimenti di riorganizzazione delle rispettive basi militari sono stati adottati dopo il 31 dicembre 2012.
  Peraltro il differimento del richiamato termine potrebbe dare ingresso a un numero di richieste di gran lunga superiore a quello indicato nell'interrogazione, tenuto conto che la data da prendere in considerazione è quella dei provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle strutture, non quella dei licenziamenti individuali. Proprio per queste ragioni non è possibile stimare, quindi, il numero dei potenziali beneficiari della modifica normativa proposta dagli onorevoli interroganti. Peraltro, risultando l'apposito fondo allo stato non capiente, si creerebbe il problema del reperimento delle stesse ovvero dell'individuazione di criteri di priorità per il soddisfacimento delle richieste nei limiti delle risorse disponibili.
  Il Governo è comunque disponibile a valutare l'opportunità di una modifica normativa, anche d'iniziativa parlamentare, che possa soddisfare le richieste degli interroganti compatibilmente con le risorse finanziarie necessarie alla risoluzione di questo problema che il Governo non ha mai sottovalutato.