CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   vista l'autorizzazione della Presidente della Camera dei deputati a esprimere rilievi (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento della Camera) sull'atto del Governo n. 328;
   esaminato l'atto n. 328 nelle sedute del 27 e 28 settembre, del 4 e 12 ottobre 2016;
   considerato il carattere imprescindibile del metodo del concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione (v. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2007);
   considerato che nel testo dello schema si fa riferimento – quanto ai titoli necessari per accedere per concorso direttamente alla dirigenza – al dottorato di ricerca e ai master di secondo livello ma non ai diplomi conseguiti a seguito di frequenza di scuole di specializzazione, i quali invece sono spesso, nelle materie tecniche un titolo di affermato riconoscimento;
   considerata la necessità di tutelare l'autonomia delle università sancita dall'articolo 33 della Costituzione;
   ritenuto che i ruoli dirigenziali nel settore Università e ricerca e in quello del patrimonio culturale rivestono carattere di assoluta specificità e richiedono competenze tecniche di altissimo profilo,

DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI

   all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nel ruolo della dirigenza dello Stato è comunque costituita la sezione speciale per i dirigenti delle università; in ciascuno dei ruoli della dirigenza è altresì costituita la sezione speciale per i dirigenti dei Beni culturali»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, dopo le parole «secondo livello» siano aggiunte le seguenti: «oppure del diploma conseguito a seguito della frequenza di scuole di specializzazione»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso articolo 28-sexies, prevedere che il Regolamento disponga espressamente che le commissioni nominate dalla Commissione per la dirigenza statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 4, siano integrate, all'occorrenza, da uno o più esperti delle materie inerenti alle Sezioni speciali del Ruolo cui il dirigente è destinato.