CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili (Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1. 9 dei relatori.

  All'emendamento 1.9, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti:, fermi restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica,.
0. 1. 9. 1. Malpezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

  La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sanitarie e;
   b) sostituire, ovunque ricorra, la parola: disabili con le seguenti: persone con disabilità;
   c) dopo le parole: socio-sanitarie, ovunque ricorrano, aggiungere le parole: e socio-assistenziali.
1. 9. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 2. 42 dei relatori.

  Sostituire le parole: valutazione attitudinale con le seguenti: valutazione psico-attitudinale.
*0. 2. 42. 1. Invernizzi, Simonetti.

  Sostituire le parole: valutazione attitudinale con le seguenti: valutazione psico-attitudinale.
*0. 2. 42. 2. Vezzali.

  Aggiungere, in fine, le parole: e psichica.
0. 2. 42. 3. Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, le parole: a partire dal possesso di titolo di studio adeguato all'esercizio dell'attività da svolgere.
0. 2. 42. 4. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

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ART. 2.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di idoneità psico-attitudinale con le seguenti: che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale.
2. 42. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 2. 43 dei relatori.

  Dopo le parole: percorsi di sostegno aggiungere la seguente: , riqualificazione.
0. 2. 43. 1. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Sopprimere le parole: e ricollocamento.
0. 2. 43. 2. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.
2. 43. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 3. 28 dei relatori.

  Sopprimere la parola: solo.
0. 3. 28. 1. Invernizzi, Simonetti.

ART. 3.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.
3. 28. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 3. 29 dei relatori.

  All'emendamento 3. 29 sostituire le parole da: previo parere fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: di concerto con il Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 stabiliscono con decreto le modalità per assicurare il coinvolgimento delle famiglie interessate, anche in riferimento all'ampliamento degli orari di accesso alle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge, nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza.
0. 3. 29. 1. Nicchi, Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
3. 29. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, è vietato l'utilizzo di webcam.
3. 30. I Relatori.

  Nella rubrica premettere le seguenti parole: Regolamentazione dell’.
3. 31. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili (Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  All'emendamento 1.9, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti:, fermi restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica,.
0. 1. 9. 1. Malpezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

  La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sanitarie e;
   b) sostituire, ovunque ricorra, la parola: disabili con le seguenti: persone con disabilità;
   c) dopo le parole: socio-sanitarie, ovunque ricorrano, aggiungere le parole: e socio-assistenziali.
1. 9. I Relatori.

ART. 2

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dalla nascita fino ai sei anni con le seguenti: dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia.
2. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia di valutazione attitudinale con le seguenti: per la definizione di modalità della valutazione attitudinale.
2. 9. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1 sostituire le parole: nonché di formazione iniziale e permanente con le seguenti: definendo altresì le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente.
2. 13. (Nuova formulazione) Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Pag. 18

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di idoneità psico-attitudinale con le seguenti: che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale.
2. 42. I Relatori.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da verificare in sede di accreditamento o di convenzione o nell'ambito delle procedure concorsuali».
2. 1. (Nuova formulazione) Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.
2. 43. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) previsione di incontri periodici e regolari di équipe degli operatori, allo scopo di monitorare precocemente le eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;
   e) previsioni di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza educativa-accuditiva come principale strumento per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura.
2. 3. Iori, Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee Guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie).

  Al fine di favorire la prevenzione dei reati di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa con le Regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emana apposite linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e in quelle socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.».
2. 01. (ex 3.14) (Nuova formulazione) Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

ART. 3.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: polizia giudiziaria aggiungere le seguenti:, anche a seguito di segnalazione,.
3. 7. Lauricella.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali.
3. 8. Damiano.

Pag. 19

  Sopprimere la parola: solo.
0. 3. 28. 1. Invernizzi, Simonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.
3. 28. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
3. 29. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis.
Nelle strutture di cui all'articolo 1, è vietato l'utilizzo di webcam.
3. 30. I Relatori.

  Al comma 6, dopo le parole: Titolo III aggiungere le seguenti: della parte III.
3. 27. I Relatori.

  Nella rubrica premettere le seguenti parole: Regolamentazione dell’.
3. 31. I Relatori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. 01. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.