CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (C. 4008, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4008 Governo, approvato dal Senato, recante: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
   rilevato che il disegno di legge all'esame mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura configurando un complesso di interventi sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;
   ricordato che l'intervento normativo si è reso necessario al fine di ovviare alle criticità sorte in sede applicativa del vigente articolo 603-bis del codice penale e di rendere così più effettiva la tutela dei lavoratori e il contrasto a fenomeni di sfruttamento illecito;
   ritenuto che il complesso delle disposizioni all'esame sia pienamente funzionale ad assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro in agricoltura tenendo al contempo conto della fondamentale esigenza di contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese;
   espresso apprezzamento per la riscrittura del così detto reato di caporalato («intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» di cui all'articolo 603-bis del codice penale) operata dall'articolo 1 e osservato che la fattispecie base ivi delineata prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori dell'autore del fatto, presuppone l'approfittamento del solo stato di bisogno del lavoratore (e non anche dello stato di necessità di quest'ultimo), si applica anche al datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione e semplifica gli indici di sfruttamento del reato per renderli più facilmente riconoscibili in sede di indagini, ferma restando, in capo al magistrato, la valutazione complessiva di tali indici e della loro gravità e incidenza ai fini della sussistenza del reato;
   osservato quindi che la nuova fattispecie di reato prevede, ai fini del relativo accertamento, il verificarsi sia dello sfruttamento (sulla base degli indici codificati) sia dello stato di bisogno del lavoratore, e che, dunque, il reato di caporalato si potrà configurare in capo al datore di lavoro (a prescindere dall'intervento del caporale) solo se questi abbia sfruttato e approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori;
   ritenuto che l'eliminazione – rispetto alla normativa vigente – del riferimento all'approfittamento dello stato di necessità del lavoratore può essere interpretata sulla base della consolidata giurisprudenza penale in tema di usura che intende lo stato Pag. 142di bisogno come uno «stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto» (v. Cass. pen. Sez. II, 25/03/2014, n. 18778) e ricordato che, già con riferimento all'attuale fattispecie di reato delineata dal testo vigente dell'articolo 603-bis, la Corte di cassazione (v. Cass. pen. Sez. V, 04/02/2014, n. 14591) aveva chiarito che il reato in questione «è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 276/2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'articolo 600 c.p. [riduzione in schiavitù]» e che i comportamenti in questione si concretano nell'illegittimo controllo del mercato del lavoro in una situazione in cui i lavoratori non sono in condizione di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza materiale;
   precisato, inoltre, in relazione agli indici di sfruttamento enucleati nella nuova fattispecie di reato – peraltro già presenti nel testo vigente dell'articolo 603-bis del codice penale – che essi, in quanto meri «sintomi», indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, non configurano ex se condotte immediatamente delittuose, essendo funzionali ad agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento;
   ritenuto quindi che la nuova formulazione della fattispecie di reato, pur essendo volta ad assicurare un più effettivo contrasto al lavoro nero in agricoltura, non appare suscettibile di determinare un eccessivo allargamento delle maglie della fattispecie incriminatrice;
   preso atto con favore di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 che, rispettivamente, rafforzano l'istituto della confisca e stabiliscono il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale sulla base di un modello che prevede una figura commissariale che affianca il datore di lavoro, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa qualora l'interruzione di tale attività conseguente al sequestro potrebbe compromettere i livelli occupazionali e diminuire il valore economico dell'attività;
   apprezzati altresì i contenuti dell'articolo 7 che prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e stabilisce che le risorse del suddetto Fondo siano destinate anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato;
   osservato con favore che l'articolo 8 introduce ulteriori requisiti, rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per aderire alla Rete, tra i quali: l'impossibilità di iscrizione in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, contro il sentimento degli animali, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone e l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; l'applicazione, da parte delle imprese aderenti alla Rete, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la stipula di apposite convenzioni con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali e i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro, nonché con le agenzie per il lavoro al fine di consentire l'adesione alla Rete;
   ritenuto che il complesso delle misure contenute in tale articolo siano pienamente idonee potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;Pag. 143
   richiamati gli impegni contenuti nelle risoluzioni approvate il 2 dicembre 2015 dalle Commissioni riunite XI e XIII con i quali si invitava, tra l'altro, il Governo a proseguire con speditezza e con tempi certi, in un rapporto collaborativo con le proposte di iniziativa parlamentare, nella definizione di un nuovo quadro normativo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato e ritenuto che il testo all'esame abbia tenuto pienamente conto di tali impegni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame include all'articolo 1 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) tra gli enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni ivi introdotte;
   considerato che il provvedimento in esame detta agli articoli 3 e 4 disposizioni in materia di statuti e regolamenti, disciplinandone i contenuti e le modalità di adozione, prevede all'articolo 6 che gli enti di ricerca adottino il Piano triennale di attività, definisce, all'articolo 7, le funzioni della Consulta dei Presidenti e detta disposizioni all'articolo 8 in materia di fabbisogno, budget e spese del personale, stabilendo, al comma 7, che per gli Enti il cui finanziamento trova copertura su un apposito capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il personale a tempo determinato, essi possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;
   considerato che sono stati assegnati alla XIII Commissione Agricoltura per l'acquisizione del prescritti pareri lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331) e lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano del rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (Ag332);
   rilevato che tali atti sono stati adottati sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 28 dicembre 2015, n.208;
   ricordato come tali disposizioni hanno previsto: l'Incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;Pag. 145
   ritenuto, quindi, necessario prevedere nel provvedimento in esame una disposizione che raccordi i due interventi di riforma in atto;
   valutata con estremo favore la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 8 che permette ad enti quali il CREA di poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con il seguente rilievo:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 18, il seguente periodo: «Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».