CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 603-bis.
(Intermediazione illecita).

  È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, l'imprenditore e l'appaltatore o altro intermediario è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. Sono abrogate tutte le norme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.
1. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.
1. 21. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Pag. 26

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 4.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 603-bis, secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: da 4.000 a 8.000 euro.
1. 30. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 2.000 euro;
   b) al secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro, con le seguenti: da 2.500 a 5.000 euro.
1. 26. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 2.000 euro;
   b) al secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 4.000 euro.
1. 31. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: di euro 2.000.
1. 4. Rizzetto.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 1), sostituire le parole: dello stato di bisogno con le seguenti: di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

  Conseguentemente, al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», comma 1, numero 2), sostituire le parole: del loro stato di bisogno con le seguenti: di una loro situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una loro situazione di necessità.
1. 28. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis , primo comma, numero 1), dopo la parola: bisogno, inserire le seguenti: o di necessità.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), dopo la parola: bisogno, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di necessità.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 1), dopo le parole: approfittando dello stato di bisogno aggiungere le seguenti: o dello stato di necessità.
1. 22. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.
*1. 12. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Pag. 27

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.
*1. 33. Marotta.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di necessità.
1. 23. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», al secondo comma, sostituire le parole: o minaccia con le seguenti: minaccia o intimidazione.
1. 20. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: di euro 4.000.
1. 5. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave;
   b) al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
1. 34. Chiarelli.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 603-bis, terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più, con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: la sussistenza di, aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
1. 35. Marotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», al terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.
*1. 2. Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.
*1. 13. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sopprimere la parola: reiterata.
1. 36. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, ai numeri 1 e 2 sostituire, la parola: reiterata con la seguente: sistematica.
1. 15. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», comma terzo, numero 1), sostituire le parole: in modo palesemente difforme con le seguenti: in misura o con modalità evidentemente difformi.
1. 37. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Pag. 28

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», comma terzo, numero 1) sopprimere le parole da: difforme a: comunque.
1. 7. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», comma terzo, numero 1), dopo le parole: o comunque, aggiungere la seguente: palesemente.
1. 18. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), sopprimere la parola: reiterata.
1. 38. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», al terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave.
*1. 3. Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave.
*1. 19. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al lavoro minorile e alla tutela della genitorialità.
1. 24. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al congedo di maternità e di paternità e al congedo parentale nonché di tutte le altre disposizioni a tutela dei diritti dei genitori che lavorano.
1. 39. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 1. Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, capoverso 603-bis», comma terzo, numero 3, dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le parole: gravi e reiterate.
*1. 17. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale.
1. 16. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle derivanti da discriminazioni di genere.
1. 40. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente: In caso di mancato uso di violenza o minaccia è necessaria la sussistenza di almeno due delle condizioni sopraindicate.
1. 14. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Pag. 29

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, alinea, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: dalla metà a due terzi.
1. 27. Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Massimiliano Bernini, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: uno.
1. 8. Rizzetto.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 9. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 2), sostituire le parole: il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa con le seguenti: il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori.
*1. 10. Tartaglione, Giuliani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 2), sopprimere, in fine, le parole: in età non lavorativa.
*1. 25. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», comma quarto, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
1. 6. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) l'avere sfruttato lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.
1. 42. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente punto:
   4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati risulti non in regola con le disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 41. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
  Nel caso in cui lo sfruttamento sia stato accertato essere stato compiuto nei confronti di una persona straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale, questi ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale della durata di due anni, successivamente rinnovabili.
1. 43. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Associazioni per delinquere).1. Se i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi in associazione per delinquere ai sensi Pag. 30dell'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, si applica la reclusione da otto a quindici anni.
1. 01. Rizzetto.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: Ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.
*2. 1. Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.
*2. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.
*2. 3. Marotta.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere il seguente:
  «Art. 603-bis.3 – (Regolarizzazione salariale e previdenziale).1. L'imprenditore presso il quale ha prestato la propria attività il lavoratore oggetto di sfruttamento ai sensi dell'articolo 603-bis, terzo comma, è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione erogata e quella che avrebbe dovuto corrispondere, nonché a versare i contributi previdenziali dovuti per il periodo di attività svolta in condizioni di sfruttamento accertato in base alle indagini compiute.
2. 4. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis.(Pubblicazione della sentenza di condanna).1. Le violazioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale comportano la pubblicazione del provvedimento di condanna definitiva, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
2. 01. Rizzetto.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 aggiungere le seguenti: di altra provincia da quella di ubicazione dell'azienda oggetto del controllo giudiziario.
3. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 aggiungere le seguenti: di altro distretto giudiziario da quello di ubicazione dell'azienda oggetto del controllo giudiziario.
3. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis.1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».
3. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifica all'articolo 351 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 351, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602» sono aggiunte le seguenti: «603-bis,».
4. 05. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifica all'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale).1. All'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «primo e secondo comma, 601, 602,» sono aggiunte le seguenti: «603-bis,».
4. 04. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 603-bis».
4. 02. Dadone, Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).1. Il comma 12-quater dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spettano un permesso di soggiorno di durata commisurata a quella del relativo procedimento giudiziario, rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale normalmente applicabile alla prestazione svolta».
4. 03. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).1. All'articolo 22, al comma 12-bis, lettera c), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto» e al comma 12-quater, le parole: «particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis» sono sostituite dalle seguenti: «particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale.».
4. 01. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 25-quinquies, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
   «c-bis) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
   c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote».

  1-ter. All'articolo 25-duodecies, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
  1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
6. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25-septies, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite Pag. 33dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;
   b) dopo l'articolo 25-duodecies, è inserito il seguente:
  «Art. 25-terdecies.(Delitti in materia di tutela del lavoro).1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».
6. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.
7. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis.1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura.
7. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso a), dopo le parole: non avere riportato condanne penali, aggiungere le seguenti: passate in giudicato.
8. 1. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi tre anni con le seguenti: negli ultimi quattro anni.
8. 31. Tartaglione, Giuliani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera b), secondo periodo sopprimere le parole: in misura agevolata.
8. 2. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    c-quater) rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-bis.
8. 3. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:.

  Conseguentemente, alla medesima lettera dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 29. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al primo periodo del comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 28. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo sostituire le parole: possono aderire, con la seguente: aderiscono.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Possono altresì aderire, con la seguente: Aderiscono.
8. 4. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia.
8. 5. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
8. 6. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Pag. 35

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole» e le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo».
8. 30. Rostellato.

  Al comma 1, lettera e), premettere il seguente capoverso:
  «4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».
8. 13. Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater con i seguenti:
  4-bis. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.
  4-ter. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.
  4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.
  4-quinquies. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.
8. 8. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.
  4-ter. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale Pag. 36saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.
  4-ter.1. La conformità agli indici di congruità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi europei, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 4-bis, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.
8. 7. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 4-ter con i seguenti:
  4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione alloggiativa e del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.
  4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.
  4-ter.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-ter.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 27. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1 lettera e), capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono aderire con la seguente: aderiscono.
8. 9. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: nel settore agricolo, aggiungere le seguenti: anche attivando presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro;
   b) dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-ter.1. Al fine di velocizzare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro agricolo, garantendo la tracciabilità e la pubblicità delle stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovono in via Pag. 37sperimentale lo sviluppo di apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili che consentano ai datori di lavoro di informare rapidamente i soggetti iscritti nelle liste di prenotazione di cui al comma 4-ter delle offerte di lavoro sopraggiunte, unitamente alle caratteristiche, alla durata, alla mansione e alla paga, e ai lavoratori di fornire un'immediata disponibilità di manodopera.
8. 22. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: nel settore agricolo, aggiungere le seguenti: anche attivando presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro.
8. 23. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, dopo le parole: trasmette ogni anno aggiungere le seguenti:, entro il 30 ottobre,.
8. 10. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dei dati e risultati riguardanti le campagne informative e pubblicitarie di cui al comma 8-ter.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità denominato «Prodotto etico». Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.
  8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e il relativo marchio di qualità «Prodotto etico». Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.
  8-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter nei limiti delle risorse umane, strumentali e Pag. 38finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8. 24. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, dopo le parole: del medesimo comma, aggiungere le seguenti:, nonché sullo stato di attuazione della presente legge.
8. 11. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile».
8. 26. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 6, dopo le parole: «l'attività di vigilanza», è inserita la seguente: «prevalentemente».
8. 12. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:
   7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, stipulano apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 25. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Pag. 39

  Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.
8. 15. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono stipulare con la seguente: stipulano.
8. 14. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono stabilire con la seguente: stabiliscono.
8. 16. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
8. 17. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente, con le seguenti: è sostituito dai seguenti:.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  8-bis. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto, da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.
8. 18. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Capofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
8. 20. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Pag. 40

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sui metodi di lavorazione determinanti per la qualità e le caratteristiche del prodotto è istituito un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
8. 32. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è condizione indispensabile per il riconoscimento di riduzioni contributive, incentivi e sgravi pubblici. Conseguentemente la cancellazione dell'impresa o del datore di lavoro dall'iscrizione alla Rete per perdita dei requisiti determina la mancata fruizione delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.
8. 33. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
8. 19. Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. 21. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
  2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto Pag. 41di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
8. 02. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:
   a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
   b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Pag. 42
   d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) rispetto degli indici di congruità di cui alla presente legge;
   f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma della presente legge;
   g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.
  3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto del 2014, n. 116.
  4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto de minimis.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.
  6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
8. 03. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*8. 04. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle Pag. 43regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*8. 05. Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. Il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta l'automatica iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. 06. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».
8. 07. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.
8. 08. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Rafforzamento dei servizi ispettivi del lavoro).

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo».
8. 09. Rizzo.

Pag. 44

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48:
    1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I committenti imprenditori o professionisti che utilizzano detti soggetti per prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 15 giorni successivi».
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:
   a) in agricoltura, a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera a);
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

   b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nei limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 010. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Al fine di garantire al lavoratore che svolge un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli adeguate condizioni di alloggio e di trasporto sui luoghi di lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno definiscono e adottano previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano di articolazione delle sistemazioni alloggiative e del trasporto pubblico locale che preveda, nei mesi di raccolto e nei luoghi interessati dall'attività lavorativa stagionale di raccolta, il collegamento tra le sistemazioni alloggiative e i luoghi di lavoro attraverso specifiche convenzioni stipulate tra gli enti territoriali e locali, le aziende di trasporto pubblico, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro.Pag. 45
  2. Il piano di intervento di cui al comma 1 può prevedere l'approvazione di misure urgenti volte alla realizzazione di adeguati alloggi temporanei, anche mobili e riutilizzabili, in prossimità dei luoghi di raccolto destinati ai lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui ai commi 1 e 2.
9. 3. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,;
    2) sostituire le parole: la sistemazione logistica con le seguenti:, l'organizzazione alloggiativa, logistica e del trasporto nonché l'assistenza sanitaria;

   b) al comma 2, dopo le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 8. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: che prevede fino alla fine del comma, con le seguenti: che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore;
   b) dopo il comma 2 aggiungere, il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 9. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, dopo le parole: supporto dei lavoratori, aggiungere le seguenti: garantendo presso i luoghi di lavoro spazi Pag. 46appositi finalizzati all'erogazione di servizi informativi in materia di legislazione sociale e di lavoro e di assistenza socio-sanitaria.
9. 7. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel piano di interventi di cui al primo periodo è inserito un programma di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta, da aggiornare annualmente, e da realizzare attraverso l'impiego di apposite task-force costituite da ispettori del lavoro, forze dell'ordine e polizia locale.
9. 6. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 1 deve inoltre prevedere:
   a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;
   b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;
   c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;
   d) favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;
   e) prevedere la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;
   f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
9. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative.
9. 2. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 il piano di interventi può prevedere un programma di valorizzazione e recupero delle strutture architettoniche dismesse nelle aree circostanti i luoghi di raccolta, nonché programmi di autocostruzione e auto-recupero di abitazioni dismesse per rispondere Pag. 47al disagio abitativo dei lavoratori che svolgono un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
9. 4. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno in accordo con l'Ispettorato del lavoro e con le regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Ispettorato del lavoro definiscono e adottano un piano di interventi volto a:
   a) istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta;
   b) organizzare servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità per i soggetti che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   c) attivare sportelli informativi presso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistici e culturali, psicologi e personale competente finalizzati all'integrazione culturale e sociale per i soggetti stranieri che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   d) promuovere in via sperimentale attraverso bandi appositi l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri.
9. 5. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».

Pag. 48

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27, comma 1, lettere f), e i), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore.
  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:
   a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
   c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
   d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
    2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

  12-ter. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:
   a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;
   b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;
   c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;
   d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;Pag. 49
   e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

  Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

  12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
  12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-sexies. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.Pag. 50
  12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi, il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi. Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste ai comma 12-bis del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-quinquies del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio dei diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-quinquies e 11-quinquies del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.
  12-septies. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:
   a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;
   b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'lNPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;
   c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;
   d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-quater;
   e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuato nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

  12-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, Pag. 51comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

  3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione europea che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto dall'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo.
  4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, ai cittadini dell'Unione europea vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, alle lettere a) e b).
9. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Numero telefonico nazionale anticaporalato).

  1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 02. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Salvaguardia dei lavoratori migranti).

  1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti Pag. 52la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo.
9. 03. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo).

  1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:
   a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici.
9. 04. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9. 05. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Campagne informative).

  1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri Pag. 53siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 06. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.