CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 2. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

  La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, pubblico o privato, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini preventivi, probatori in sede di accertamento di tali reati e di vigilanza degli utenti da minacce esterne o interne.
1. 7. Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia;
   alla rubrica dell'articolo 2 e dell'articolo 3 sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia.
1. 8. Rostellato, Sbrollini.

  Al comma 1, dopo le parole: a carattere residenziale o semi-residenziale aggiungere le seguenti: pubblici o privati.
1. 5. Roccella.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di favorire fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 1. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché di favorire con le seguenti: nonché di definire le modalità per.
1. 3. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Pag. 7

  Al comma 1, sostituire le parole da: utilizzabili a fini fino alla fine del comma, con le seguenti: preventivi, probatori in sede di accertamento di tali reati e di vigilanza degli utenti da minacce esterne o interne.
1. 6. Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa autorizzazione alla raccolta dei dati con apposito provvedimento.
1. 4. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 7. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dalla nascita fino ai sei anni con le seguenti: dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia.
2. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro diciotto mesi.
*2. 8. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro diciotto mesi.
*2. 40. De Girolamo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia di valutazione attitudinale con le seguenti: per la definizione di modalità della valutazione attitudinale.
2. 9. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché di formazione iniziale e permanente con le seguenti: definendo altresì le modalità della formazione obbligatoria iniziale e periodica.
2. 13. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: permanente con la seguente: periodica.
2. 12. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, dopo le parole: di formazione iniziale e permanente aggiungere le seguenti: da parte dell'Azienda sanitaria locale competente.
2. 10. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 14. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.
*2. 15. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.
*2. 29. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Pag. 8

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: Con particolare riferimento a:
   integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;
   una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
   facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;
   comportamento sociale che evidenzi capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e alla motivazione.
2. 41. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire prioritariamente dal possesso di titolo di studio adeguato all'esercizio dell'attività da svolgere.
2. 19. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: accertati in caso di concorso pubblico attraverso colloqui e test preselettivi.
2. 1. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 16. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1), sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) previsione che l'accesso ai ruoli delle figure professionali di cui alla lettera a) sia vincolato all'esito positivo di approfonditi colloqui motivazionali, di test psico-attitudinali e di un periodo di prova annuale volti a certificare la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) e che la permanenza in ruolo delle suddette figure professionali sia confermata unicamente a seguito di una verifica periodica circa il mantenimento dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a), anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizione di vulnerabilità.
2. 36. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1), lettera b), sostituire le parole: verificata al momento con le seguenti: vincolante ai fini.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: e, successivamente, inserire le seguenti: e verificata.
2. 37. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: verificata con le seguenti: accertata e certificata da personale qualificato della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. 17. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Pag. 9

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al momento inserire le seguenti: della selezione, nonché.
2. 31. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: periodica con la seguente: semestrale.
2. 5. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: periodica con la seguente: annuale.
2. 6. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con cadenza periodica inserire le seguenti: almeno semestrale.
2. 20. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con cadenza periodica inserire le seguenti: almeno annuale.
2. 18. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di un monitoraggio delle strutture di cui all'articolo 1 per le verifiche da parte di queste del possesso di standard efficaci ed efficienti del servizio offerto tra i quali: il rapporto numerico tra operatori e personale con i bambini e gli anziani che assistono, tempi di apertura e assistenza adeguati, rispetto degli orari di lavoro, flessibilità organizzativa monitorata, presenza del coordinatore pedagogico.
2. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 21. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: continua con le seguenti: periodica con cadenza almeno annuale.
2. 22. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: che valorizzino fino alla fine della lettera con le seguenti: in ordine alle migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, che assicurino anche il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali, individuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed inserite nei programmi didattici.
2. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle organizzazioni sindacali.
2. 39. Burtone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) previsione di incremento e di ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale:
    1) attraverso una revisione delle disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative Pag. 10dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e delle conseguenti attuazioni delle disposizioni mediante regolamenti comunali, volta al ripristino delle competenze statali in materia di ispezione e controllo degli asili nido, con conseguente realizzazione di un intervento normativo volto all'ampliamento del personale adibito all'ispezione e al controllo degli asili nido;
    2) attraverso un piano assunzionale di ispettori ministeriali finalizzato all'ampliamento dei contingenti ispettoriali delle scuole dell'infanzia disciplinati ai sensi dell'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014;
    3) attraverso una revisione della normativa vigente ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di controlli nelle strutture socio-assistenziali per disabili e anziani, finalizzata ad un aumento dei controlli e ad un incremento dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni in questione.
2. 32. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) previsione di incontri periodici e regolari di équipe degli operatori, allo scopo di monitorare precocemente le eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;
   e) previsioni di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza educativa-accuditiva come principale strumento per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura.
2. 3. Iori, Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori impiegati presso le strutture di cui all'articolo 1, volte in particolare alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psico-fisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.
2. 33. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) previsione di riconoscimento, ai fini dell'anticipazione dei limiti dell'età pensionabile, della qualifica di «lavoro usurante» per le categorie degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in considerazione del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che Pag. 11richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità.
2. 30. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) previsione di incremento e di ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale.
2. 34. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) previsione di svolgimento di rilevazioni periodiche, da effettuarsi almeno una volta l'anno, del grado di soddisfazione degli utenti, da parte delle strutture di cui all'articolo 1, e pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale delle strutture stesse.
2. 35. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) previsione che gli oneri della formazione iniziale e periodica del personale delle strutture private tra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, sia a carico delle citate strutture.
2. 11. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei principi e dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo è tenuto a rivedere di intesa con le Regioni i corsi di formazione iniziale degli operatori socio sanitari O.S.S. e degli operatori sanitari associati O.S.A..
2. 2. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
2. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 26. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
2. 27. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Pag. 12

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le opportune modifiche ai percorsi triennali per la formazione degli educatori ed educatrici dei servizi per l'infanzia e alla Laurea Magistrale a ciclo unico e alla Laurea Magistrale abilitante a ciclo unico per la formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.
2. 4. Santerini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 2. D'Ottavio, Coscia, Malpezzi, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle strutture di cui al medesimo articolo 1 con le seguenti: nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e.
3. 4. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
3. 3. Lauricella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti sistemi sono installati in tutti gli ambienti delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3. 5. Lauricella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il periodo di conservazione delle immagini registrate presso le strutture di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai 15 giorni dalla rilevazione.
3. 19. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: può accedere aggiungere le seguenti:, su segnalazione,.
3. 6. Fabbri.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
3. 15. Labriola.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: polizia giudiziaria aggiungere le seguenti:, anche a seguito di segnalazione,.
3. 7. Lauricella.

  Sopprimere il comma 3.
3. 1. Lauricella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere installati, aggiungere la seguente: solo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il terzo e quarto periodo.
3. 17. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Pag. 13

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali.
3. 8. Damiano.

  Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
3. 13. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ispettorato nazionale del lavoro sia esso territoriale o nazionale che riceva la richiesta di autorizzazione alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, non può procedere all'autorizzazione senza avere sentito preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate.
3. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale richiesta di autorizzazione alla sede territoriale o centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro deve essere comunicata contestualmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori della struttura locale ovvero nazionale.
3. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'installazione e attivazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso devono essere comunicati alla rappresentanza sindacale delle strutture di cui all'articolo 1, almeno 30 giorni prima della loro installazione e attivazione.
3. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In nessun caso le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installate nelle strutture di cui all'articolo 1 possono avere finalità o utilizzazione per il controllo delle attività dei lavoratori, se non per le finalità di cui alla presente legge.
3. 26. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 4, dopo le parole: i soggetti che inserire le seguenti:, anche in modo saltuario o casuale,.
3. 18. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli utenti, quanto il personale addetto, hanno diritto a specifica e completa informativa sulla raccolta delle immagini, la loro conservazione, le modalità e le condizioni di accesso.
3. 21. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I rappresentanti legali dei bambini, gli anziani e i disabili, o chi li rappresenta, hanno il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che li riguardano e possono chiederne la cancellazione.
3. 22. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 5, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, alle modalità e alla durata dell'archiviazione dei dati,.
3. 9. Gigli.

Pag. 14

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento a:
   a) la proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere e nelle varie fasi del trattamento dei dati personali;
   b) l'informativa da rendere ai soggetti interessati dal trattamento ai sensi del comma 4;
   c) le misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati e la durata della loro conservazione.
3. 10. Fabbri.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compreso a chi spetti la tenuta della banca dati, la vigilanza su questa, la verifica costante delle misure di sicurezza, nonché la responsabilità relativamente alla cancellazione dei dati quando sia scaduto il termine per la loro conservazione.
3. 20. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 6, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
3. 11. Fabbri.

  Al comma 6, dopo le parole: Titolo III aggiungere le seguenti: della parte III.
3. 27. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Ai familiari dell'utente delle strutture pubbliche di cui all'articolo 1, è assicurato il diritto di accedere liberamente nelle strutture medesime, al fine di visitare il proprio congiunto. A tal fine, gli organi preposti all'organizzazione delle strutture adottano apposito regolamento finalizzato a rimuovere ogni ostacolo che rischi di compromettere una gestione trasparente del servizio prestato.
3. 14. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Nei casi in cui la videoregistrazione sia installata o attivata in ambienti di degenza nei quali gli ospiti non autosufficienti delle strutture di cui all'articolo 1 possano essere sottoposti all'igiene personale o ad altre pratiche di assistenza la cui diffusione possa essere lesiva della dignità del soggetto, l'installazione o la videoregistrazione dovrà essere previamente autorizzata dagli interessati, o dai loro tutori se minorenni o incapaci, fatto salvo il caso in cui esse siano disposte per ordine dell'autorità giudiziaria.
3. 12. Gigli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. L'accesso alla visione delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito anche ai familiari e alle organizzazioni sindacali, a seguito di richiesta scritta, con indicazione della data della registrazione di cui si chiede la visione, inviata al responsabile della registrazione dei sistemi della struttura interessata il quale entro 24 ore fornisce l'autorizzazione ovvero la nega motivatamente per iscritto.
3. 16. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità).

  1. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità e della risoluzione Pag. 1548/134 del 20 dicembre 1993, è istituita una Autorità indipendente, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili.
  2. Il suddetto organismo è dotato di una propria struttura definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'autorità accoglie le richieste di supporto in caso di episodi di violenza, le verifica e elabora proposte al fine di tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, implementando la normativa in materia, e vigila sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
3. 02. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ispezioni ministeriali).

  1. Il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, di concerto con il Ministro della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione predispone piani d'ispezioni ministeriali presso le strutture di cui all'articolo 1, svolgendole in maniera programmata o straordinaria (cosiddetto «a sorpresa»), disposte su scala nazionale e secondo l'incidenza territoriale dei soggetti fragili interessati (minori, anziani e persone con disabilità) in relazione alla popolazione e al numero di strutture pubbliche o private (asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali) presenti sul territorio di riferimento, in coordinamento con le regioni, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 3 e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
3. 03. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Whistlerblowing).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove lo sviluppo e la realizzazione di specifiche forme di autocontrollo da parte di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali, pubblici e privati, con particolare riferimento all'adozione di meccanismi di segnalazione interna e procedure analoghe al modello del whistlerblowing, che consentano, anche in anonimato, ai lavoratori delle strutture interessate, di denunciare gli episodi di violenza o di Pag. 16maltrattamenti ivi compiuti non solo nei riguardi degli organi dirigenti la struttura, dell'amministrazione comunale, ma anche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Allo stesso fine di cui al comma precedente, gli enti locali predispongono specifici uffici territoriali o sportelli del cittadino, anche in forma digitale con portali web dedicati, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.
3. 04. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Flessibilità orari di visita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie).

  1. È consentito durante l'intero arco della giornata l'accesso per visite agli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie anche in orari diversi da quelli indicati.
3. 05. Labriola.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del codice penale).

  1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ovvero in danno di persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale;».
3. 01. Vito.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle verifiche attitudinali, delle eventuali segnalazioni ricevute, della partecipazione ai percorsi di formazione continua di cui all'articolo 2, e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
  2. Ai fini del comma 1 le strutture di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione inerente i risultati delle rilevazioni di soddisfazione degli utenti riferite all'anno precedente.
4. 2. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione, monitoraggio e relazioni con il Parlamento).

  1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali, Pag. 17promuove nel territorio nazionale campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa in danno di minori, anziani, disabili fisici o psichici e, comunque, di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione.
  2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti misure atte al monitoraggio costante degli episodi di violenza verbale, fisica o psicologica commessi all'interno delle strutture educative scolastiche, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole e servizi per l'infanzia, anche attraverso l'uso di test psicopedagogici da effettuarsi con cadenza semestrale.
  3. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
4. 3. Rostellato, Sbrollini.

  Premettere il seguente comma:
  01. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti misure atte al monitoraggio costante degli episodi di violenza verbale, fisica o psicologica commessi all'interno delle strutture educative scolastiche, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, anche attraverso l'uso di test psicopedagogici da effettuarsi con cadenza semestrale.
4. 4. Rostellato, Sbrollini.

  Premettere il seguente comma:
  01. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali, promuove nel territorio nazionale campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa in danno di minori, anziani, disabili fisici o psichici e, comunque, di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione.

  Conseguentemente, alla rubrica, prima della parola: Monitoraggio inserire le seguenti: Campagne di informazione e di sensibilizzazione,.
4. 5. Rostellato, Sbrollini.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto e l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui all'articolo 1 con una dotazione di 5 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta, nei limiti di spesa di cui al comma 1.Pag. 18
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. 1. Sisto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. 01. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.