CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2016
704.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis, allegato I e annesso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis), l'annesso, recante la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e l'allegato I, comprendente le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali;
   considerato che la Nota reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica, che tiene conto dell'evoluzione del quadro economico e geopolitico e dell'esigenza di produrre maggiori sforzi per il rilancio degli investimenti e per le emergenze che il Paese è chiamato ad affrontare in seguito ai recenti eventi sismici e ai forti flussi di immigrazione;
   osservato che, alla luce del nuovo contesto economico internazionale, che presenta maggiori criticità rispetto al momento di approvazione del Documento di economia e finanza 2016, sono state riviste al ribasso la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 e per il 2017;
   condivisa la scelta dell'Esecutivo, che, a fronte del mutato quadro internazionale e dei segnali di rallentamento della domanda interna, ha stabilito di adottare un'impostazione della politica di bilancio decisamente orientata alla crescita, soprattutto in termini di composizione della manovra per il triennio 2017-2019;
   rilevato, in particolare, che, in tale ottica, l'Esecutivo, pur continuando nel processo di consolidamento della finanza pubblica, intende rimodulare la propria politica di bilancio dando priorità agli interventi sulle spese e sulle entrate che favoriscono investimenti e produttività e utilizzando pienamente i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo;
   considerato che, sul versante della finanza pubblica, l'esigenza di rafforzare le misure di stimolo all'economia si traduce in un rallentamento del percorso di consolidamento fiscale, che non inficia tuttavia la progressiva convergenza verso gli obiettivi di riduzione dell'indebitamento;
   rilevato che l'andamento meno favorevole dell'economia e gli orientamenti di politica economica del Governo si riverberano anche sull'avvio del processo di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che dovrebbe avere inizio a partire dal prossimo esercizio e proseguire con maggiore rapidità negli anni successivi;
   segnalato che, in linea con i contenuti della manovra per il 2016, anche nella prossima legge di bilancio l'intervento quantitativamente più rilevante sarà costituito dalla cancellazione dell'incremento delle aliquote IVA previsto dalla legislazione vigente;
   rilevato che, con riferimento agli altri interventi, la Nota evidenzia che nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica l'azione del Governo si concentrerà Pag. 134su misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici, interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali, nonché misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano;
   osservato altresì che nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa alla Nota, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del prodotto interno lordo per il prossimo anno e, conseguentemente, ad incrementare l'indebitamento netto nell'anno 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, da destinare alla realizzazione degli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto scorso e di un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché all'impostazione di una politica di ampio respiro nella gestione dell'immigrazione;
   evidenziato che la ripresa della crescita economica registrata a partire dal 2014 è stata accompagnata da un progressivo miglioramento dei dati relativi all'occupazione, che hanno fatto segnare una sensibile crescita rispetto alla fase più critica del settembre 2013, pur non essendo stati ancora raggiunti i livelli toccati, prima del manifestarsi degli effetti della crisi, nell'aprile 2008;
   rilevato che, su base programmatica, il tasso di disoccupazione, scontando gli effetti delle misure programmate, scenderebbe al 10,8 per cento nell'anno 2017, al 10,3 per cento nell'anno 2018 e al 9,9 per cento nell'anno 2019, mentre il tasso di occupazione dei soggetti tra 15 e 64 anni di età crescerebbe con un ritmo costante, raggiungendo il 57,8 per cento nel 2017, il 58,2 per cento nel 2018 e il 58,6 per cento nel 2019;
   considerato che, nonostante tali progressi, occorre compiere ulteriori sforzi per promuovere il consolidamento della crescita dell'occupazione, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020;
   sottolineato che, alla luce delle più accreditate valutazioni elaborate con riferimento all'andamento dell'occupazione, alla crescita registrata a partire dal 2015 hanno contribuito in modo predominante le misure di decontribuzione previste dalla legge di stabilità 2015, prolungate e rimodulate dalla legge di stabilità 2016;
   segnalata, quindi, l'esigenza che, nell'ambito della prossima legge di bilancio, il Governo individui misure strutturali di decontribuzione da applicare in relazione ai nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a decorrere dall'anno 2017, prestando particolare attenzione alla creazione di nuovi posti di lavoro per le donne e nelle regioni del Mezzogiorno;
   preso atto di quanto rappresentato, nel corso dell'audizione svolta il 4 ottobre 2016 presso la V Commissione bilancio della Camera, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sui risultati della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie da destinare all'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel Mezzogiorno nell'anno 2017;
   ricordato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2015, nell'introdurre la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2015, ha soppresso l'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che attribuiva sgravi contributivi particolarmente rilevanti ai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che avessero assunto, con contratto Pag. 135a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo;
   vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 2016 sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell'Italia (2016/C 299/01), che, al numero 4, sollecita il nostro Paese: ad attuare la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando l'efficienza dei servizi per l'impiego; a incentivare al lavoro le persone che costituirebbero la seconda fonte di reddito nell'ambito del nucleo familiare; a adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e a rivedere e razionalizzare la spesa sociale;
   ritenuto che, anche alla luce di tale raccomandazione, assume carattere strategico il completamento della transizione verso il nuovo assetto istituzionale del sistema dei servizi per il lavoro, con la destinazione di un ammontare crescente di risorse alle politiche attive del lavoro, che storicamente hanno beneficiato di stanziamenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli destinati ad altre finalità, in modo da assicurare percorsi più efficaci per l'ingresso e la ricollocazione nel mondo del lavoro;
   rilevato che la Nota richiama le innovazioni introdotte nella manovra finanziaria dello scorso anno con riferimento alla detassazione dei salari di produttività, segnalando che per la prossima legge di bilancio è allo studio un rafforzamento della detassazione dei premi di risultato;
   considerato che, nell'ambito dello scenario programmatico, si evidenzia che nella prossima manovra di bilancio saranno introdotte, tra l'altro, misure volte a favorire la crescita attraverso la riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese e a promuovere l'aumento degli investimenti privati e della produttività, con positive ricadute sul mercato del lavoro;
   espresso particolare apprezzamento per il fatto che, con riferimento alla materia pensionistica, la Nota segnali che sono allo studio misure da inserire nella prossima legge di bilancio per il rafforzamento delle pensioni più basse, per il finanziamento di canali di flessibilità pensionistica, anche con riferimento alla previdenza complementare, per il riconoscimento previdenziale dei lavori usuranti e per lo stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento del Piano di contrasto alla povertà;
   evidenziato che tale impegno raccoglie le sollecitazioni avanzate in tutti i pareri approvati dalla Commissione lavoro nel corso della presente legislatura con riferimento ai documenti di programmazione economica, che hanno segnalato l'esigenza di promuovere l'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico;
   richiamati gli approfondimenti di carattere tecnico svolti dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare;
   ricordato, da ultimo, che la risoluzione n. 6-00244 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016, al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel medesimo Documento, interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche con la previsione di ragionevoli penalizzazioni, nonché interventi, anche selettivi, in particolare nei casi di disoccupazione involontaria e di lavori usuranti;
   ritenuto, a tale riguardo, che nella definizione degli interventi da inserire nella prossima legge di bilancio debbano essere recepiti gli indirizzi contenuti nel Pag. 136verbale siglato il 28 settembre 2016 da Governo, CGIL, CISL e UIL, a seguito di una lunga e approfondita discussione sulle problematiche aperte in campo previdenziale;
   considerato che il Governo ha assicurato che agli interventi in materia previdenziale nel prossimo triennio saranno destinati, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, circa 6 miliardi di euro;
   valutato che nelle misure che verranno adottate dovranno considerarsi anche adeguati interventi in favore dei lavoratori impiegati in lavori gravosi;
   osservato che, in linea con le assicurazioni fornite al riguardo dai rappresentanti del Governo, gli interventi individuati nel verbale siglato da Governo e sindacati dovranno essere affiancati, nell'ambito della legge di bilancio per il prossimo triennio, da un ottavo e definitivo provvedimento di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento introdotti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   reputato che tale intervento possa essere agevolmente realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le somme che, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, non risultano utilizzate nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   ritenuto che, una volta acquisti gli esiti della conferenza di servizi chiamata a individuare le somme non utilizzate nell'ambito degli stanziamenti destinati ai precedenti interventi di salvaguardia, la platea dei soggetti da salvaguardare possa essere stabilita sulla base di quanto previsto nella proposta di legge Atto Camera n. 3893, attualmente all'esame della XI Commissione;
   osservato che, per quanto riguarda il lavoro pubblico, la Nota evidenzia che nel 2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente a carico delle pubbliche amministrazioni è tornata a crescere su base nominale di circa un punto percentuale, ponendo fine a una fase di riduzione avviatasi nel 2011;
   segnalato che il quadro complessivo delineato dalla Nota conferma la progressiva riduzione dell'incidenza sul prodotto interno lordo delle spese per redditi da lavoro sostenute dalle amministrazioni pubbliche, che passerebbe dal 9,7 per cento del 2016 al 9 per cento nel 2019;
   rilevato che, nella premessa della Nota, il Ministro dell'economia e delle finanze evidenzia che dopo sei anni di blocchi, resi necessari dalla drammaticità della crisi, si procederà al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con l'obiettivo di valorizzare il merito e favorire l'innalzamento della produttività, in modo da contribuire all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
   ritenuto che la ripresa della contrattazione nel pubblico impiego rappresenti una importante opportunità per una piena valorizzazione dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche, anche in vista del conseguimento degli obiettivi di rinnovamento, semplificazione e qualificazione dell'azione di tali amministrazioni;
   preso atto che la Nota indica che, a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, il Governo intende confermare come collegati alla decisione di bilancio i provvedimenti già indicati nei precedenti documenti programmatici;
   considerato, in particolare, che in tali documenti si indicano come collegati il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2233), nonché il disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi Pag. 137sociali, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (Atto Senato n. 2494),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
   si richiami l'opportunità di individuare, nell'ambito degli interventi volti a ridurre il carico contributivo, indicati nello scenario programmatico, misure permanenti di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, promuovendo in particolare l'applicazione in via strutturale di sgravi contributivi selettivi per i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche attraverso una loro rimodulazione atta a promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro stabili e di qualità, specialmente per le donne e nelle regioni del Mezzogiorno;
   si segnali l'opportunità che le misure in materia previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio siano definite sulla base degli indirizzi contenuti nel verbale siglato il 28 settembre 2016 da Governo e sindacati e nelle sue successive integrazioni e che ad esse si accompagnino:
   a) un nuovo e definitivo intervento di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento introdotti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da finanziare a valere sulle somme non utilizzate nell'ambito degli stanziamenti destinati ai precedenti interventi di salvaguardia;
   b) misure per il completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, relativa alla cosiddetta «opzione donna», nei limiti delle risorse che risultino non utilizzate a seguito del monitoraggio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016;
   si rappresenti l'esigenza che, in linea con l'impegno contenuto nella Nota relativo alla previsione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà, nel quadro della prossima manovra di bilancio sia definito un percorso per la progressiva definizione delle risorse destinate nei prossimi anni ad una misura nazionale di contrasto della povertà, che ne garantisca la portata universalistica, in favore dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà;
   nel quadro delle misure volte a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori autonomi, in linea con quanto previsto dal disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, si segnali l'esigenza di rendere definitivo il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua progressiva riduzione e di una sua tendenziale equiparazione a quella prevista per la generalità dei lavoratori autonomi;
   con riferimento alla materia del pubblico impiego, si rappresenti l'esigenza di promuovere una riflessione in ordine al progressivo superamento delle limitazioni al turn over e alla razionalizzazione dei vincoli previsti per la spesa di personale anche per quanto riguarda gli enti territoriali, promuovendo al contempo interventi volti a favorire la qualificazione del personale e una migliore allocazione della spesa, in linea con gli obiettivi di rafforzamento della qualità e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni perseguiti dalla riforma avviata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

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ALLEGATO 2

5-06418 Dallai: Riconoscimento, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dei contributi non versati dal gruppo Cesd Srl ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.
5-08535 Ciprini: Contributi previdenziali non versati dalla società Cesd Srl in relazione a rapporti di collaborazione, riqualificazione dei medesimi rapporti di collaborazione ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e dell'indennità di maternità anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni degli Onorevoli riguardano entrambe il mancato versamento da parte del gruppo Cesd Srl dei contributi previdenziali ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione e di maternità nei confronti dei lavoratori con rapporto di collaborazione.
  Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. Il medesimo decreto ha, tra l'altro, introdotto nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione.
  In particolare, l'articolo 15 del predetto decreto ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015 – in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 – una nuova indennità di disoccupazione mensile (cosiddetta DIS-COLL) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
  Possono beneficiare dell'indennità tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Per beneficiare dell'indennità occorre, oltre lo stato di disoccupazione, che il soggetto interessato possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e la data della cessazione stessa.
  Occorre, inoltre, che il soggetto interessato possa far valere nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro almeno un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia un determinato rapporto reddituale.
Ciò detto, con riferimento alla situazione debitoria del gruppo Cesd Srl nei confronti dell'INPS per l'omesso versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri collaboratori, l'istituto, a seguito di verifiche negli archivi della gestione separata, ha reso noto che, allo stato attuale:Pag. 139
   i crediti già transitati a Equitalia per la riscossione ammontano complessivamente a euro 27.226.588,00 (di cui 23.532.431,00 per contributi e 3.697.156,47 per sanzioni);
   i crediti in fase di trasferimento a, Equitalia), per l'anno 2015, ammontano a euro 2.080.727 (di cui euro 1.947.787,00 per contributi ed euro 132.9400 per sanzioni);
   i crediti in fase di accertamento amministrativo per l'anno 2016 ammontano a euro 389.124,00.

  Pertanto, alla luce della situazione di irregolarità contributiva del gruppo, l'Inps non ha potuto erogare la DIS-COLL ai tutors e ai collaboratori per i quali, peraltro, risulta inapplicabile – in quanto iscritti alla Gestione separata – il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, come da ultimo precisato nella circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015.
  Inoltre da informazioni acquisite presso il Ministero della giustizia, risulta che il 17 marzo scorso il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della Cesd Srl; nell'ambito di tale fallimento, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma ha comunicato che è pendente un procedimento penale per il quale le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto investigativo.
  Con specifico riferimento al quesito inerente alla possibilità che la DIS-COLL possa essere riconosciuta anche qualora sussistano irregolarità contributive da parte dell'impresa, occorre precisare che ogni iniziativa in tal senso non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.
  Da ultimo, informo dalle verifiche ispettive sinora svolte sono emerse potenziali anomalie nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle tipologie contrattuali utilizzate dall'impresa. Segnalo, tuttavia, che nel corso dell'accertamento, la società ha mostrato un atteggiamento collaborativo chiedendo in diverse occasioni l'apertura di una procedura di conciliazione monocratica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, al fine di rendere più celere il soddisfacimento dpi crediti dei lavoratori e il conseguente recupero contributivo.

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ALLEGATO 3

5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione in parola non posso che ribadire quando dichiarato ieri dal Ministro Poletti in Assemblea durante lo svolgimento del question time.
  Con la circolare 195 del 2015 l'Inps, nel fornire indicazioni sulle modalità di acquisizione dei redditi necessari per il calcolo delle prestazioni collegate al reddito non ha introdotto alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995.
  La circolare, infatti, specifica alla Tabella 1 – rilevanza 11 – l'applicazione alle pensioni di reversibilità dell'articolo 1, comma 41, della legge citata, in base al quale – ai fini del calcolo – si tiene conto unicamente dei redditi del titolare assoggettabili ad IRPEF, tra cui non rientrano, a titolo di esempio, gli interessi bancari, postali, dei titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'IRPEF.
  Il refuso evidenziato dagli interroganti era, in realtà, contenuto nell'allegato 1 alla circolare, ma non ha mai influito sulla erogazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti. Come precisato con un comunicato stampa del 28 settembre, le procedure informatiche seguite dall'istituto, infatti, hanno sempre correttamente applicato le disposizioni di legge, peraltro, come dicevo prima, richiamate dal testo della circolare.
  Da ultimo rappresento che l'INPS, con messaggio n. 4023 di ieri 5 ottobre, ha provveduto a comunicare un messaggio di errata corrige dell'allegato alla circolare.