CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2016
704.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09119 Prodani: Sulla sigla del Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 in materia di accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Prodani, chiede al Ministero dei beni culturali ed al Ministero degli esteri se intendono rendere operativo l'impegno assunto con la sottoscrizione del Trattato di Marrakech assumendo le iniziative di competenza per la ratifica dello stesso.
  Sulla questione il Ministero dei beni culturali si è espresso nell'ambito della propria competenza in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore svolta dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ritenendo che la materia di cui al trattato di Marrakech non sia di esclusiva pertinenza della UE, come la Commissione propone ma, in senso opposto, che tale competenza sia concorrente.
  Le asserite riluttanze del nostro Paese, in concorso con altri, a dare attuazione al trattato in esame e a ritardarne la ratifica, non corrispondono a realtà, essendo proprio l'Italia uno dei pochi Paesi che, proprio dall'asserire la competenza concorrente con la UE nella materia vorrebbe, con tale mezzo, offrire non solo tutela specifica in tutto il continente europeo alle categorie interessate, ma anche un servizio efficiente per il tramite di una normativa omogenea.
  Sulla questione questo Ministero ha interpellato anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha, tra i propri compiti, anche quello assicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale ed è parimenti destinatario dell'interrogazione parlamentare.
  Il Ministero degli esteri ha fatto pervenire una esauriente ricostruzione della vicenda, illustrando anche i diversi punti di vista riguardo la questione della competenza alla ratifica del trattato, la cui mancata risoluzione impedisce, attualmente l'applicazione del trattato stesso.
  Il Trattato di Marrakech, concluso il 27 giugno 2013 in occasione della Conferenza Diplomatica svoltasi a Marrakech (Marocco) sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), è entrato in vigore il 30 settembre 2016. Degli attuali 85 firmatari, tra cui l'Unione Europea e 15 Stati membri UE, hanno provveduto alla ratifica 22 Paesi, tra cui nessuno Stato membro UE.
  Esso si inserisce nel quadro delle norme internazionali vigenti in materia di diritto d'autore con l'obiettivo di accrescere il numero di libri, giornali o altro materiale stampato in formato accessibile per non vedenti, ipovedenti e persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. A questo fine, stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di prevedere, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali e a determinate condizioni, la realizzazione, la distribuzione (anche per via elettronica) e lo scambio transfrontaliero di copie di opere in formato accessibile per i suddetti beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sulle opere stesse.Pag. 49
  L'obbligo in questione è già contemplato nella legislazione di alcuni Paesi (tra cui l'Italia) che hanno ritenuto opportuno esercitare in tal modo la facoltà prevista dalla normativa internazionale di introdurre limiti ed eccezioni al diritto d'autore in taluni casi e conformemente a una serie di criteri. Facoltà che, per le Parti contraenti del Trattato di Marrakech, diventa un obbligo internazionale nei confronti dei non vedenti, ipovedenti e persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
  L'Italia condivide pienamente gli obiettivi del Trattato di Marrakech. Non ha tuttavia proceduto alla sua firma in quanto da parte della Commissione Europea è stata invocata la competenza dell'Unione Europea sull'intero Trattato (firmato dall'UE il 30 aprile 2014). Nel caso in cui avesse sottoscritto il Trattato entro la data fino alla quale è rimasto aperto alla firma (27 giugno 2014), l'Italia avrebbe rischiato di incorrere in una procedura di infrazione, peraltro proprio nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio UE (1o luglio – 31 dicembre 2014).
  Rimane ad ogni modo sempre aperta la possibilità di aderire al Trattato in un momento successivo ma, fintanto che non sarà sciolto il nodo della competenza UE, l'adesione – che costituisce uno strumento giuridico in tutto simile alla ratifica – non scongiura affatto il rischio dell'eventuale apertura di una procedura d'infrazione nei nostri confronti.
  Per l'eventuale avvio della procedura di adesione da parte italiana occorre, pertanto, attendere che si pronunci la Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione nel 2015 per ottenere un parere circa il quesito se l'UE abbia una competenza esclusiva o meno a concludere il Trattato.
  Le conclusioni (peraltro non vincolanti), presentate recentemente dall'Avvocato Generale nell'ambito della procedura di parere in questione, propongono alla Corte di Giustizia UE di rispondere alla domanda della Commissione in senso affermativo. Si resta dunque in attesa di conoscere se la Corte confermi le conclusioni dell'Avvocato Generale e in particolare se essa, attraverso la sua pronuncia, confermi la competenza esclusiva UE precludendo ogni valutazione da parte dell'Italia, come anche di altri Stati membri, circa un'eventuale futura autonoma adesione al Trattato.
  Segnalo infine che sulla questione si è svolto in seno al Consiglio UE un intenso dibattito in sede di valutazione della proposta di decisione relativa alla ratifica del Trattato da parte UE, presentata dalla Commissione al Consiglio nell'ottobre 2014. Tale proposta è stata esaminata dal competente Gruppo di Lavoro del Consiglio una prima volta il 24 novembre 2014, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE; l'esame è poi proseguito nel primo semestre del 2015 sotto la guida della Presidenza lettone. Quest'ultima ha preso atto della contrarietà di numerosi Stati membri a condividere la rivendicazione, da parte della Commissione Europea, della competenza esclusiva UE ed ha deciso di interrompere il dibattito. Nell'assumere tale decisione, essa non ha tenuto conto della disponibilità a collaborare, manifesta da parte italiana e di altri Stati membri anche attraverso la presentazione di precise proposte di modifica al testo della proposta di decisione che consentissero di fare avanzare l’iter di ratifica del Trattato di Marrakech. In tale scenario, con decisione del 19 maggio 2015, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare senza indugio la proposta legislativa necessaria per adeguare il quadro giuridico UE agli obblighi internazionali che discendono dalla firma del Trattato di Marrakech. Gli atti legislativi volti all'attuazione del Trattato sono stati presentati dalla Commissione in data 14 settembre 2016. Il loro esame presso le competenti sedi del Consiglio UE verrà avviato nell'ottobre 2016 nel quadro di una più ampia riforma della normativa UE in materia di diritto d'autore.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08391 Tripiedi: Sul caso di un cittadino italiano detenuto in Mauritania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di fornire alcuni aggiornamenti in merito al caso di Cristian Provvisionato, trattenuto in Mauritania in stato di arresto preventivo dalla fine di agosto 2015, dopo essere stato fermato dalle Autorità di Nouakchott.
  Come noto, il Signor Provvisionato era giunto in Mauritania circa due settimane prima su richiesta di una società italiana che si occupa di vigilanza, al fine di rappresentare una ditta indiana che commercializza prodotti tecnologici finalizzati alle intercettazioni e al controllo remoto di dispositivi elettronici. Secondo quanto ufficialmente reso noto dalle autorità mauritane, il Sig. Provvisionato è accusato di far parte di una associazione internazionale finalizzata alla truffa ai danni dello Stato mauritano nel delicato settore della sicurezza. Le autorità sostengono infatti di essere state raggirate dalla società indiana che il Signor Provvisionato avrebbe dovuto rappresentare a Nouakchott e che non avrebbe onorato un contratto concluso con il Governo locale, pur avendo ricevuto le somme pattuite. Al momento, il connazionale permane in stato di arresto in attesa della conclusione delle indagini preliminari. Egli si trova all'interno di un'Accademia di Polizia e non di un carcere e può
quindi beneficiare di condizioni migliori rispetto a quanto avviene normalmente in casi analoghi.
  L'Ambasciata d'Italia a Rabat (che è competente per la Mauritania), in stretto raccordo con la Farnesina, è impegnata innanzitutto a vigilare sulle condizioni di salute del Signor Provvisionato, che come noto è diabetico e necessita di medicine, e ad assicurarsi che le Autorità mauritane continuino ad effettuare a suo favore i necessari controlli medici settimanali. Lo stesso Ambasciatore a Rabat e il Console Onorario a Nouakchott, oltre ad altri funzionari dell'Ambasciata, hanno personalmente visitato il Signor Provvisionato per sincerarsi delle sue condizioni e per venire incontro a eventuali ulteriori sue necessità. L'Ambasciata ha inoltre fornito assistenza ai familiari del connazionale in tutte le occasioni in cui si sono recati in Mauritania per incontrarlo.
  In generale, rispetto ai primi mesi di detenzione, la situazione è complessivamente migliorata, grazie anche agli alimenti e alle medicine che vengono inviati dall'Italia da parte della famiglia con l'assistenza dell'Ambasciata a Rabat.
  In merito alla vicenda giudiziaria, sin dalle prime fasi la Farnesina e l'Ambasciata a Rabat sono intervenute con passi ufficiali sul Governo mauritano, auspicando che il procedimento in cui è coinvolto il connazionale possa trovare una rapida conclusione, pur nella consapevolezza dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria. In questi mesi vi sono stati numerosi incontri politici con le Autorità locali e con l'Ambasciatore di Mauritania a Roma. Solo a titolo di esempio, cito le numerose missioni dell'Ambasciatore italiano a Rabat e del Capo della Cancelleria Consolare, fra le quali quella svoltasi lo scorso giugno, in cui il caso è stato sottoposto direttamente all'attenzione del Ministro della Giustizia e del Ministro degli Esteri mauritani. Recentemente, Pag. 51l'Ambasciatore d'Italia a Rabat ha di nuovo sollecitato il Ministro della Giustizia mauritano, chiedendo una rapida soluzione della vicenda e ribadendo la disponibilità italiana a collaborare con la magistratura mauritana, nelle previste forme della cooperazione giudiziaria internazionale, per far luce sulle accuse mosse dalle Autorità mauritane.
  L'Ambasciatore della Mauritania a Roma è stato formalmente più volte convocato e sensibilizzato sul caso dal competente Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina.
  I familiari del Sig. Provvisionato sono in costante contatto con l'Ambasciata a Rabat e con la Farnesina, dove sono stati ricevuti in più occasioni. Io stesso, insieme all'Ambasciatore d'Italia a Rabat, ho incontrato a Roma lo scorso 23 giugno i genitori del connazionale, confermando il massimo impegno della Farnesina per ottenere dalla Mauritania una rapida conclusione della vicenda.
  Anche in questa Sede vorrei dunque ribadire che la Farnesina continuerà a seguire con la massima attenzione il caso, portando avanti l'intensa azione diplomatica sin qui svolta sulle Autorità mauritane affinché il procedimento giudiziario in corso a Nouakchott giunga rapidamente ad una soluzione.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06279 Di Battista: Sulla sottrazione di un minore in Romania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di chiarire alcuni aspetti legati alla sottrazione internazionale di minori, con particolare riferimento alla vicenda che vede coinvolto il minore italiano A.L., trattenuto in Romania dalla madre, cittadina romena, sin dal novembre 2006.
  La Farnesina segue attentamente il caso dal gennaio 2010, ovvero da quando il padre del minore, il Signor S.L., cittadino italiano, si è rivolto per la prima volta ai competenti Uffici del Ministero al fine di far presente l'illecito trattenimento del figlio in Romania. Essendo ormai decorso il termine di 12 mesi per chiederne il rimpatrio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, il Signor. S.L. e il suo legale sono stati sin da subito invitati a contattare quanto prima l'Autorità Centrale italiana, al fine di presentare istanza per l'esercizio del diritto di visita.
  Nel corso di questi anni, parallelamente alla prosecuzione della vicenda sul piano giudiziario, l'Ambasciata d'Italia a Bucarest e la Farnesina sono rimasti in costante contatto con il Signor S.L. e con il suo legale, fornendogli tutta l'assistenza del caso.
  In particolare, il connazionale è stato ricevuto alla Farnesina, dove gli sono state fornite indicazioni in merito ai possibili interventi ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 e dove gli è stato rinnovato l'invito a rivolgersi all'Autorità Centrale.
  L'Ambasciata a Bucarest, dal canto suo, ha prontamente fornito i nominativi degli avvocati romeni di riferimento, di lingua italiana ed esperti in materia di minori contesi, al fine di intraprendere le opportune azioni legali in loco a tutela dell'esercizio del diritto di visita. La sede diplomatica è inoltre intervenuta ripetutamente sia sulla madre del minore, al fine di sensibilizzarla sulla necessità di garantire un rapporto tra padre e figlio nell'interesse superiore del bambino, sia sulle competenti Autorità locali e sul Governo romeno (Servizi Sociali, la Polizia locale, i Ministri del Lavoro e della Protezione Sociale e dell'istruzione) per acquisire notizie sul minore. In tali occasioni, gli interlocutori hanno fornito rassicurazioni in merito alle condizioni di vita e allo stato di salute del bambino, informazioni che l'Ambasciata sempre riferito in tempi rapidi al padre. Invocando la normativa locale in materia di protezione dei dati personali, la madre rifiuta tuttavia dall'inizio del 2015 di fornire ogni ulteriore informazione a terzi, inclusa l'Ambasciata italiana, il cui margine di azione è necessariamente limitato dal rispetto dell'ordinamento locale e dal fatto che il minore è anche cittadino romeno.
  Come più volte rappresentato al connazionale, è possibile comunque avvalersi del sostegno dell'Autorità Centrale per l'attivazione della procedura prevista dalla Convenzione Aja 1980 limitatamente al diritto di visita, nonché per ottenere la cooperazione dell'omologa autorità romena ai fini della localizzazione del minore e l'acquisizione di informazioni sulle sue condizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 2201/2003. In alternativa, Pag. 53l'interessato può promuovere le necessarie azioni legali in Romania per tutelare il proprio diritto di intrattenere rapporti con il figlio, sulla base di quanto previsto dalla normativa locale.
  In ogni caso, come anche l'Ambasciatore d'Italia a Bucarest ha avuto modo di assicurare in una missiva rivolta all'On. Interrogante, la Farnesina e la nostra Sede diplomatica in Romania continueranno a prestare la massima assistenza e collaborazione possibile, in linea con quanto già fatto nel corso degli ultimi anni, pur nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa interna romena.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08797 Tinagli: Sulla libertà di stampa e di informazione in Russia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Italia sostiene con convinzione le iniziative promosse a livello internazionale, in seno alle organizzazioni internazionali competenti, per la tutela della libertà di espressione e di informazione, anche rispetto alla Federazione Russa.
  Sosteniamo in particolare l'azione del Consiglio d'Europa per il rafforzamento dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche nel continente europeo. Nell'aprile 2015 il Consiglio d'Europa ha istituito, con il sostegno del nostro Paese, la Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti. Tale Piattaforma rappresenta un utile strumento di allerta precoce e monitoraggio delle minacce alla libertà di espressione e alla sicurezza di giornalisti in tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui la Federazione Russa. Dall'istituzione della Piattaforma, sono state segnalate 18 situazioni di preoccupazione in Federazione Russa, di cui 9 nell'anno in corso.
  In ambito OSCE, l'Italia sostiene l'azione della Rappresentante Speciale OSCE per la Libertà dei Media, carica attualmente ricoperta da Dunja Mijatović. La Rappresentante Speciale richiama puntualmente tutti gli Stati membri dell'OSCE, inclusa la Federazione Russa, al rispetto degli impegni presi in materia di libertà di espressione e libertà dei mezzi di informazione, anche attraverso dichiarazioni pubbliche su casi di particolare preoccupazione.
  A livello UE, il tema del rispetto della libertà di espressione e del pluralismo dei mezzi di informazione è sollevato durante gli incontri bilaterali con le controparti russe, da ultimo, nell'ambito della sessione in corso del Consiglio Diritti Umani a Ginevra, il 19 settembre scorso. In tale occasione abbiamo sostenuto l'azione dell'Unione Europea che, nel proprio intervento relativo alle situazioni Paese che richiedono l'attenzione del Consiglio per la loro gravità, ha ricordato le preoccupazioni per l'attuazione delle leggi sugli «agenti stranieri» e sulle «organizzazioni indesiderate» e le crescenti limitazioni alla libertà di assemblea e di espressione online e offline nella Federazione Russa che stanno portando ad una restrizione dello spazio disponibile per la società civile indipendente. La UE ha inoltre condannato gli attacchi contro l'opposizione, i giornalisti e i difensori dei diritti umani.
  Al sostegno italiano alle iniziative citate in ambito multilaterale, si accompagna l'impegno del nostro Paese a sollevare il tema della libertà di espressione e di informazione nelle occasioni di dialogo politico a livello bilaterale con le controparti russe.

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ALLEGATO 5

Interrogazioni nn. 5-08311 Pini e 5-09509 Quartapelle: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio innanzitutto gli Onorevoli interroganti per avermi dato la possibilità di fornire dei chiarimenti a tutto vantaggio dei nostri connazionali. Le difficoltà segnalate in queste due interrogazioni in merito alle modalità di rilascio dei passaporti erano state portate tempo fa a conoscenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, nel frattempo, ha già assunto, grazie anche alla collaborazione con il Ministero dell'interno, iniziative per porvi rimedio.
  A titolo di premessa, la residenza non costituisce elemento necessario all'identificazione del titolare del documento di identità. L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 437 del 1999, nell'enumerare al punto d) quelli che sono ritenuti gli elementi indispensabili all'identificazione del soggetto, non annovera tra questi anche la residenza. Con riferimento in particolare al passaporto, la Risoluzione del Consiglio CE del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme, stabilisce che gli Stati membri «possono» inserire, al di là degli elementi obbligatori di cui alla pagina di controllo, altri elementi nella pagina successiva, fra cui la residenza del titolare. Nonostante il carattere facoltativo di tale inserimento, è stato deciso che nel passaporto italiano sia ordinariamente riportato il luogo di residenza, così come previsto dal decreto ministeriale n. 303 del 2013 del 23 marzo 2010, citato anche dagli Onorevoli interroganti, con il quale è stato adottato il nuovo modello di passaporto elettronico.
  Nel 2011 è stata avviata una riflessione fra la Farnesina e il Ministero dell'Interno per cercare di venire incontro alle esigenze segnalate da quei connazionali che, dovendosi spostare fra Stati ostili fra di loro (es. residenti in Israele che debbano recarsi in Paesi arabi), richiedono per questo il rilascio di un secondo passaporto. In quella sede, è stata avanzata la proposta di riportare come luogo di residenza nel secondo passaporto il Comune di iscrizione AIRE (o, in difetto, quello di ultima residenza in Italia),
  Il Ministero dell'interno ha concordato con questa soluzione dopo averne appurata la fattibilità tecnica. Essa infatti non richiede alcuna modifica al sistema di sicurezza e controllo di emissione dei passaporti elettronici.
  Alla luce di quanto sopra la soluzione è stata adottata, prevedendo, su richiesta dell'interessato, la possibilità di sostituire il luogo e lo Stato di residenza con l'indicazione del Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza in Italia.