CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 ottobre 2016
703.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009»;
   considerata la rilevanza strategica dell'Accordo, il quale consentirà di rafforzare i rapporti economici tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi dell'Africa centrale, favorendo la crescita economica e sociale di questi ultimi;
   sottolineato come lo sviluppo dei Paesi africani costituisca un elemento fondamentale per rispondere alle problematiche poste dai flussi migratori provenienti da tale area,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Atto n. 325);
   segnalata la grande rilevanza del predetto regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto regolamento SSM), il quale innova in modo molto significativo il riparto di competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali sul settore bancario, attribuendo alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, inclusi i poteri in materia di: rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche; vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali; vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario; vigilanza su base consolidata o supplementare; risanamento e intervento precoce;
   rilevato come, in linea generale, i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE nei confronti degli intermediari più rilevanti (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona) in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere, per i quali la vigilanza ordinaria è affidata a Gruppi di vigilanza congiunti (GVC), mentre nei confronti degli altri intermediari i poteri sono invece esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti, fermo restando inoltre che sono comunque sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate;
   evidenziato come il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) costituisca il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti;
   sottolineata, in tale contesto, la necessità di procedere in tempi rapidi anche all'istituzione e alla completa implementazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, oggetto della proposta di regolamento COM(2015)586 e della Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» COM(2015)587, in quanto tale passaggio costituisce un elemento fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinare l'attivazione del predetto sistema all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;Pag. 77
   condivisa la scelta del Governo, motivata da esigenze di chiarezza e di organicità, di adeguare alle previsioni del predetto regolamento SSM la disciplina nazionale relativa alle competenze della Banca d'Italia e alla ripartizione di poteri tra la Banca centrale europea e la stessa Banca d'Italia, nonché di eliminare le norme interne non più compatibili con la nuove disposizioni europee, sebbene il citato regolamento SSM risulterebbe direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri anche in assenza di un atto di recepimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 19 del Testo unico bancario (TUB), prevedendo che la Banca d'Italia debba dare notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in quanto Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), delle domande di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con la normativa comunitaria in materia, atteso che il nuovo assetto dei poteri di vigilanza introdotto dal regolamento SSM ha attribuito alla sola Banca centrale europea la competenza in via esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche europee (sia significative sia meno significative e indipendentemente dalla provenienza dei potenziali acquirenti) e impedisce agli Stati membri di attribuire competenze ad altre autorità nazionali (fermo restando che le autorità di vigilanza nazionali rimangono responsabili per la ricezione delle domande di autorizzazione, per la loro valutazione e per l'invio alla stessa BCE di una bozza di proposta di autorizzazione/diniego): pertanto la normativa europea non giustifica più la previsione di una comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze delle istanze ricevute dalla Banca d'Italia, non essendo più questa comunicazione funzionale all'esercizio di alcun potere, nonché in quanto la previsione di un obbligo di comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze così generalizzato travalicherebbe i compiti di supervisione del Ministro stesso (attraverso l'alta vigilanza del CICR) e non risulterebbe connesso a poteri regolamentari, apparendo quindi anche lesivo del segreto di ufficio come configurato dal diritto europeo.