CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 settembre 2016
700.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09616 Sandra Savino: Stato di attuazione della riforma delle banche popolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri concerne la riforma delle banche popolari di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  In particolare l'interrogante, nel formulare alcune considerazioni sulle finalità della riforma in parola, domanda «un aggiornamento» sullo stato di attuazione della disciplina «in modo da fare chiarezza sul numero degli istituti che, con attivo superiore a 8 miliardi di euro, hanno provveduto alla trasformazione in società per azioni».
  In proposito, sentita anche la Banca d'Italia, si comunica che le Banche Popolari interessate dalla disciplina sulla trasformazione in società per azioni ai sensi delle nuove disposizioni sono: UBI, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Milano (BPM), Banco Popolare (BP), Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare dell'Alto Adige, Banca Popolare di Bari e Credito Valtellinese.
  Di queste, UBI, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno già portato a compimento il processo di trasformazione in società per azioni richiesto dalla normativa.
  Per quanto riguarda la Banca Popolare di Milano (BPM), e il Banco Popolare (BP), le rispettive assemblee dei soci, convocate per la metà di ottobre p.v., sono chiamate a deliberare il progetto di fusione tra i due intermediari, da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni.
  Per la Popolare di Sondrio e la Popolare dell'Emilia Romagna è attualmente in corso l'esame, ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 56 del TUB della bozza di statuto della futura società per azioni.
  Infine, per il Credito Valtellinese e la Popolare dell'Alto Adige, le assemblee chiamate a deliberare la trasformazione in società per azioni sono state convocate, rispettivamente, il 27-28 ottobre e il 25-26 novembre prossimi.
  L'assemblea dei soci della Popolare di Bari, secondo quanto comunicato dall'intermediario, si terrà presumibilmente entro metà dicembre.

Pag. 30

ALLEGATO 2

5-09617 Pisano: Eliminazione dal modello EAS per la trasmissione, da parte degli enti non commerciali di natura associativa, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante con il question time in esame rileva che molte informazioni richieste agli enti di tipo associativo dall'Agenzia delle entrate con il modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 febbraio 2009, al fine di poter beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
  Ciò premesso, l'interrogante chiede di voler assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano espunte dal predetto modello dette informazioni nonché per far decorrere il termine di invio del modello dall'inizio dell'attività decommercializzata anziché dalla data di costituzione dell'ente.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente occorre rilevare che, in base all'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «a condizione» che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria di settore e trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello EAS.
  La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui al comma 3 e seguenti, dell'articolo 148 del TUIR, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 148 citato.
  Ciò premesso, relativamente alla richiesta di eliminare dal modello tutte le informazioni rinvenibili negli atti costitutivi e negli statuti registrati presso l'Agenzia delle entrate, deve osservarsi che il comma 8 dell'articolo 148 del TUIR consente l'applicabilità del trattamento di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, del medesimo articolo a condizione che le associazioni abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Tale condizione non riguarda gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai richiamati commi 3, 5, 6 e 7. Pertanto, questi ultimi enti potrebbero non aver redatto lo statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate precisa che già sono consentite forme semplificate di redazione del modello EAS per tutti gli enti i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

Pag. 31

  In particolare, possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
   le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
   le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono ONLUS di diritto);
   le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
   i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
   le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
   l'ANCI, comprese le articolazioni territoriali – ANCI regionali;
   le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
   le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

  Per quanto riguarda le informazioni acquisite tramite il modello EAS, si evidenzia che queste costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell'analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. Infatti, come precisato con la circolare n. 12/E del 2009, obiettivo primario della misura in argomento è quello «di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali».
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno che siano mantenute le informazioni attualmente richieste nel modello EAS.
  Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, deve rilevarsi Pag. 32che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
  La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.
  In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
  L'Agenzia delle entrate evidenzia, infine, che è comunque consentito all'ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 250,00) (cosiddetta remissione in bonis ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012).

Pag. 33

ALLEGATO 3

5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che le società di distribuzione editoriale si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante dall'applicazione del cosiddetto regime «monofase» di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
  Gli onorevoli, pertanto tenuto conto che «la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità di rimborso dell'IVA a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori, chiedono di valutare la possibilità la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell'IVA di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) anche alle società di distribuzione editoriale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il regime speciale Iva per il settore dell'editoria è disciplinato dal citato articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva, che prevede l'assolvimento dell'imposta totale sul prezzo di copertina dei beni da parte dell'editore, cosicché i soggetti che intervengono successivamente nella commercializzazione del prodotto hanno il diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti, ma non possono immediatamente compensarla con l'imposta sulle vendite, con la conseguenza che tali soggetti sono costantemente a credito.
  Il citato articolo reca disposizioni relative a particolari settori «in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo» dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò significa che ai regimi speciali di cui all'articolo 74 – ivi compreso il regime dell'editoria disciplinato dal primo comma, lettera c) – si applicano i principi generali in materia di IVA laddove, tuttavia, detti principi non confliggano con le disposizioni speciali di settore.
  Una deroga esplicita ai principi generali è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 74: «Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'articolo 2.
  In virtù della norma sopra riportata le cessioni di prodotti editoriali successive alla prima (fra editore e primo cessionario) – quantunque assenti dal novero delle cessioni elencate nel terzo comma dell'articolo 2 – «non sono considerate cessioni di beni» e devono quindi essere classificate fra le operazioni non soggette.
  Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».
  Con riferimento, infine, alla circolare n. 13 del 1990, l'Agenzia delle entrate Pag. 34precisa che l'indirizzo interpretativo ivi sostenuto – volto a ricomprendere nel calcolo dell'aliquota media anche le operazioni non soggette all'imposta a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta – deve ritenersi riferito ai soli ambiti ivi esaminati che riguardano propriamente operazioni effettuate ad aliquota zero (ad esempio, cessioni di rottami, in base alla normativa all'epoca vigente).
  Il predetto indirizzo interpretativo non può estendersi, quindi, al settore in esame, come è anche desumibile dal richiamato provvedimento del 15 gennaio 2007, che approva il modello VR/2007, dove si precisa che «le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati».
  Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».

Pag. 35

ALLEGATO 4

5-09517 Bernardo: Tempistica per l'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.
5-09536 Pesco: Questioni relative all'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-09517 e n. 5-09536 concernono il Fondo di Solidarietà istituito dall'articolo 1 comma 855 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) in favore degli investitori che nel novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione.
  In particolare l'onorevole Bernardo e l'onorevole Pesco chiedono di conoscere la tempistica di emanazione dei decreti attuativi della disciplina delle prestazioni in favore degli investitori, con specifico riferimento all'istituzione delle procedure arbitrali.
  In proposito si rende noto che lo schema di regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015 è stato trasmesso in data 20 settembre 2016 al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.
  Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta degli interroganti relativa alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo diretto, al momento, non sembra necessaria una sua estensione.
  Per quanto riguarda invece la richiesta dell'on. Pesco di modificare i criteri di accesso agli indennizzi automatici previsti da tale fondo, individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016, estendendo la possibilità di accedervi anche ai soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori, si riporta quanto già comunicato dal Ministro Padoan durante la seduta di Question Time in Aula Camera della scorsa settimana e cioè che la scelta legislativa di limitare l'accesso al rimborso automatico solo per gli investitori che hanno acquistato i titoli direttamente dalle banche poi messe in liquidazione, escludendo, invece, coloro che avevano fatto lo stesso investimento, ma tramite altri intermediari, è dovuta alla necessità di assicurare la compatibilità del meccanismo di rimborso con la disciplina dell'Unione europea sul risanamento e sulla risoluzione delle banche e con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul divieto di aiuti di Stato.
  Ciò premesso, tra le condizioni per riconoscere il ristoro a favore degli investitori vi è quella della intervenuta Pag. 36violazione delle regole di condotta relative alla vendita degli strumenti finanziari, accertata quanto meno tramite ragionevoli e solidi indici presuntivi.
  Si è comunque ritenuto, anche sulla scorta di preventive interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, di isti- tuire il fondo e di limitarne la fruizione ai soli risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari dalle banche risolte in considerazione della incapienza delle stesse.
  Del tutto differente è naturalmente la situazione di coloro, richiamati dagli onorevoli interroganti, che hanno acquistato da altri intermediari capienti.