CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs) (Atto n. 326);
   evidenziata la rilevanza del regolamento (UE) n. 1286/2014, il quale stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – key information document) che deve essere redatto dagli ideatori di PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'Unione europea, eliminando in tal modo le asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, migliorando il grado di consapevolezza degli investitori, nonché favorendo la creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari;
   rilevato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 detti gli obblighi di redazione e consegna del documento contenente le informazioni chiave (KID) agli investitori al dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs; indichi i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetto IBIP), distribuiti o venduti nell'Unione; regoli le procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; stabilisca sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare l'adempimento di tali previsioni;
   segnalato come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione (B8-0974/2016), proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di Pag. 65evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche;
   rilevato come l'eventuale posticipazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, proposta dalla citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non determini effetti rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, atteso che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014», subordinando pertanto la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla data di applicazione dello stesso, che è mutuata dallo stesso regolamento ed è oggi fissata al 31 dicembre 2016, di modo che l'eventuale modifica di tale data da parte del legislatore europeo si estenderebbe automaticamente alle disposizioni interne di attuazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo se la riformulazione, da parte della Commissione europea, del regolamento delegato recante norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, possa determinare, in prospettiva, effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, le quali devono perseguire comunque l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori;
   b) si sottolinea, in linea generale, l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le predette autorità, al fine di realizzare la finalità prioritaria di tutelare pienamente i diritti dei risparmiatori e degli investitori.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs) (Atto n. 326);
   premesso che:
    al comma 3, lettera a), del nuovo articolo 4-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, si attribuisce all'IVASS il compito di assicurare la corretta osservanza degli obblighi del regolamento UE n. 1286/2014 agli ideatori dei PRIIP ed alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP «nei confronti» degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 209 del 2005, ovverosia i cosiddetti agenti e broker; la formulazione della norma richiamata suscita dubbi interpretativi, in quanto sembrerebbe evincersi che l'IVASS abbia anche il potere – esclusivo – di indagare e vigilare sui PRIIP emessi dalle imprese di assicurazione e distribuiti per il tramite di agenti e broker; è doveroso precisare che tale interpretazione entrerebbe in conflitto con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», nella parte relativa alla ripartizione delle competenze tra CONSOB ed IVASS in merito ai prodotti assicurativi finanziari connotati da particolare complessità; in particolar modo la vigilanza sui prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione prevede una esplicita ripartizione di competenze tra IVASS e CONSOB in base alla quale alla prima spetterebbe la sola vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità e sulla liquidità delle imprese assicurative, mentre alla seconda spetterebbe la vigilanza sulla trasparenza e correttezza nella distribuzione dei prodotti assicurativi a carattere finanziario emessi da banche, SIM e da imprese di assicurazioni al fine di garantire la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati;
   considerato che:
    la formulazione del nuovo articolo 4-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998 – nel suo complesso – non fornisce una chiara ed inequivocabile ripartizione di competenze tra gli organi di vigilanza IVASS e CONSOB, con conseguente possibile pregiudizio alla tutela degli investitori e del risparmio, nonché alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso,
  esprime

PARERE CONTRARIO.
Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

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ALLEGATO 3

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    secondo i dati del Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi cinque mesi del 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 156.470 milioni di euro, con un incremento di +4.173 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,7 per cento);
    rispetto al citato totale delle entrate tributarie erariali, le imposte dirette si attestano a 79.569 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +2,0 per cento) e le imposte indirette risultano pari a 76.901 milioni di euro (+2.599 milioni di euro, pari a +3,5 per cento); in particolare, per quanto riguarda le imposte indirette si registra un incremento per i primi 5 mesi del 2016 di entrate derivanti dall'IVA che sono risultate pari a 44.849 milioni di euro (+3.679 milioni di euro, pari a +8,9 per cento) di cui 40.244 milioni di euro (+4.294 milioni di euro, pari a +11,9 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 4.605 milioni di euro (-615 milioni di euro, pari a –11,8 per cento) affluiscono dal prelievo sulle importazioni;
    nel 2015 le entrate IVA sono risultate complessivamente pari a 119.321 milioni di euro con un incremento di 4.831 milioni di euro rispetto il 2014, pari a +4,2 per cento, di cui 106.922 milioni di euro (+5.805 milioni di euro, pari a +5,7 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni;
    nel medesimo periodo gennaio-dicembre 2015 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 9.203 milioni (+217 milioni di euro, pari a +2,4 per cento rispetto al 2014), di cui 3.100 milioni di euro derivanti dall'IVA con un incremento di +271 milioni di euro, pari a +9,6 per cento;
    il documento di economia e finanza 2016, che ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione, attraverso il piano di riforme strutturali, le misure di stimolo agli investimenti pubblici e privati e il consolidamento della finanza pubblica, prevede tra l'altro, per il 2016, una riduzione della pressione fiscale di 0,7 punti percentuali, al 42,8 per cento del prodotto interno lordo (classificando il «bonus 80 euro» per gli effetti sul reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2 per cento);
    a settembre 2015, in allegato alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2015, il Governo ha presentato alle Camere il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale che quantifica in 91,4 miliardi di euro su base annua (6,6 per cento del prodotto interno lordo) il tax gap (o divario fiscale) riferito alla media degli anni 2007-2013 in relazione all'IVA, alle imposte dirette sulle imprese e sul lavoro autonomo e all'IRAP di cui in Pag. 68particolare il 44 per cento derivante dall'IVA (circa 40 miliardi);
    il contrasto all'evasione fiscale riveste un'importanza fondamentale ai fini del perseguimento di un più elevato grado di equità e di efficienza finanziaria e dell'acquisizione di maggiori risorse da utilizzare per lo sviluppo socio-economico e costituisce inoltre parte integrante della lotta contro l'illegalità;
    in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, sono stati emanati 11 decreti legislativi, tra cui, in particolare, il decreto legislativo n. 127 del 2015, in attuazione dell'articolo 9 della citata delega fiscale, che prevede norme in materia di incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
    in particolare, nel citato provvedimento, è prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'introduzione della possibilità, per i contribuenti che opteranno per la fatturazione elettronica, di utilizzare gratuitamente, dal 1o luglio 2016, il servizio dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche; a decorrere dal 1o gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione; l'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata, di quinquennio in quinquennio: in sostanza, si tratta del superamento dell'emissione dello scontrino ai fini fiscali;
    a favore dei soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, vengono meno determinati obblighi di comunicazione (spesometro; black list); i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria; i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati;
    mentre l'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, introdotto dalla finanziaria 2008, persegue gli obiettivi specifici di ridurre e controllare la spesa pubblica, nonché di migliorare la trasparenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, il nuovo meccanismo di trasmissione in via telematica dei dati all'amministrazione finanziaria, previsto dal citato decreto legislativo n. 127 del 2015, ha natura opzionale e si pone come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, nonché di snellimento nei rapporti con il fisco;
    sempre in attuazione della citata delega fiscale, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali le cui disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori;
    lo studio del Fondo monetario internazionale (FMI) «rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali», del 19 luglio 2016, che rappresenta il risultato della consulenza tecnica fornita dagli esperti del FMI in risposta alla richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di esaminare l'organizzazione, la governance e la prestazione operativa dell'amministrazione fiscale, evidenzia che, nonostante l'alto livello di gettito, la performance delle entrate tributarie ha un andamento altalenante nelle imposte principali ed è bassa nel caso dell'IVA;Pag. 69
    secondo le stime dell'Agenzia delle entrate, un'importante riduzione del gap IVA è stata raggiunta prima della crisi finanziaria, tuttavia, durante la crisi questa percentuale è cresciuta di nuovo al 30 per cento e si è mantenuta su quel livello;
    tra le principali raccomandazioni contenute nel citato rapporto dell'IMF si ricordano: a) la necessità di miglioramento della governance delle agenzie fiscali, ripristinando l'autonomia delle agenzie fiscali tramite il potere di procedere ad assunzioni e promozioni e la possibilità di prevedere una specifica struttura che si occupi delle carriere, nonché l'adozione di un mandato a termine per il direttore; b) la possibilità di consentire alle agenzia di sviluppare una visione istituzionale quinquennale per migliorare la gestione strategica e la previsione dell'attribuzione, graduale nel tempo, di una responsabilità esclusiva all'Agenzia delle entrate in materia di verifiche e indagini tributarie; c) la riduzione dei rischi di compliance e selezione dei casi da parte del livello regionale dell'amministrazione finanziaria anche prevedendo l'istituzione di un'unità speciale dedicata alla gestione della compliance e l'attuazione di progetti per l'aumento dell'adesione spontanea nei settori ad alto rischio; in relazione al miglioramento della fedeltà fiscale in materia di IVA, è raccomandata l'introduzione di dichiarazioni mensili e trimestrali e la riduzione delle informazioni richieste nonché la revisione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti per promuovere una più tempestiva riscossione delle imposte; d) l'adozione di azioni concrete per affrontare le cause alla base dell'accumulo dei debiti fiscali tramite l'allineamento delle disposizioni in materia di rateizzazione con i trend internazionali;
    anche l'OCSE, a seguito della richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha avviato una revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, delineando un deficit dell'amministrazione finanziaria nella riscossione dell'IVA; in particolare, il documento dell'OCSE afferma che la richiesta ai contribuenti di fornire informazioni sull'IVA annualmente, diversi mesi dopo la fine di un periodo d'imposta, essendo i pagamenti IVA effettuati mensilmente o trimestralmente, genera consistenti tempi di attesa che favoriscono le frodi IVA; particolare attenzione e urgenza dovrebbe essere data quindi nel riformulare gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA con limiti fissati per evitare l'imposizione di inutili oneri ai piccoli commercianti e semplificando la dichiarazione annuale IVA, nonché incentivando l'uso della fatturazione elettronica;
    la direttrice dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, tenutasi il 20 luglio 2016, citando i rapporti dell'OCSE e dell'FMI che auspicano il passaggio da una cadenza annuale delle dichiarazioni a una più frequente, ha dichiarato che la tempestività sarebbe un elemento fondamentale per combattere le frodi sull'IVA;
    secondo la direttrice, infatti, i crediti fiscali inesigibili riguardano soprattutto l'IVA e l'esperienza ha mostrato che le frodi su tale imposta si manifestano con estrema immediatezza in particolari settori commerciali, con riguardo a determinati beni o servizi e per un tempo limitato; in relazione a tali settori, l'intervento di controllo ex post che può essere innescato sulla base dei dati delle fatture trasmessi telematicamente, o sulla base delle fatture elettroniche, potrebbe non essere sufficientemente rapido da consentire il recupero dell'imposta evasa; molto più efficace, per combattere le frodi, sarebbe l'applicazione selettiva del sistema dell'inversione contabile, volta a colpire, con un intervento ex ante, esclusivamente quei settori dove si annidano, con maggiore frequenza, detti fenomeni evasivi; il reverse charge, individuando quale debitore di imposta il cessionario o il committente, toglie al cedente, o prestatore, la possibilità di esercitare la rivalsa e poi di non versare l'IVA relativa all'operazione effettuata: per questo, la fatturazione elettronica appare Pag. 70complementare, piuttosto che alternativa al reverse charge, per garantire il contrasto all'evasione e prevenire nuove frodi;
    secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, il sistema di fatturazione elettronica tra privati, avviato il 1o luglio 2016, è stato utilizzato nei primi 18 giorni di attività da 13.730 utenti che hanno generato più di 2.700 fatture;
    sarebbe opportuno, pertanto, prevedere un intervento nell'ambito dei decreti correttivi della delega fiscale, in relazione all'incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica tra i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e snellimento nei rapporti con il fisco, nonché di contrasto all'evasione fiscale attraverso la semplificazione dei controlli da parte dell'amministrazione e il miglioramento della tracciabilità di tutte le operazioni, tenuto conto dei risultati degli studi di rilevanza internazionale enunciati in premessa sulla revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, e delle critiche che sono emerse in relazione alla tax compliance,

impegna il Governo:
   a) ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti, in una prospettiva di medio periodo, ad assumere iniziative per introdurre l'obbligo della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di fatturazione, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia l'esigenza di contrastare l'evasione di tale tributo, sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA attraverso l'eliminazione di una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto spesometro); le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta « black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA;
   b) ad attuare tempestivamente quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva;
   c) ad assumere iniziative per l'introduzione, garantendo un'adeguata copertura degli oneri, di detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
   d) a valutare la possibilità di escludere gli accertamenti analitico-induttivi, Pag. 71basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti che utilizzano strumenti che assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati;
   e) per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio dei dati in forma telematica, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, a prevedere l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) a prevedere la messa a disposizione gratuita di soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i più comuni programmi gestionali in uso, consentendo l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, così da consentire anche alle piccole e medie realtà imprenditoriali di beneficiare in pieno delle agevolazioni previste dal regime di trasmissione telematica dei dati di fatturazione;
   g) a mettere gratuitamente a disposizione dei contribuenti strumenti avanzati e moderni che consentano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica, così da consentire la necessaria automazione e integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;
   h) sempre nell'ottica di una progressiva semplificazione fiscale, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive anche per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ma che rilevano ai fini delle imposte sui redditi (canoni di locazione, costi del personale, quote annuali di ammortamento dei beni durevoli, oneri condominiali per citarne alcuni), onde consentirne l'agevole annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile e a sopprimere, sotto tutti i profili, gli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale e limitandone l'applicazione, in una prima fase, ai contribuenti IVA in regime semplificato;
   i) a valutare l'opportunità di stabilire – in un arco temporale che non infici la funzionalità del sistema – l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati, onde consentire al contribuente di correggere gli errori commessi in buona fede e sanare eventuali ritardi;
   l) in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati di fatturazione, a valutare l'opportunità di escludere l'applicazione del regime sostitutivo della ritenuta alla fonte per i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e che assicurino la tracciabilità di pagamenti ricevuti, con trasferimento dell'obbligo di versamento della ritenuta (quale acconto sulle imposte dovute) direttamente in capo al soggetto che percepisce il compenso, in considerazione dell'idoneità e sufficienza dei dati trasmessi a consentire all'Agenzia delle entrate di verificare il corretto adempimento degli obblighi di versamento degli acconti.
(7-01058) «Petrini, Pelillo, Causi, Barbanti, Capozzolo, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia».