CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 2962, recante modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni;
   osservato che il provvedimento intende modificare le circoscrizioni di tribunale nell'ambito della Corte d'appello di Perugia, trasferendo i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro dalla circoscrizione del tribunale di Terni a quella del tribunale di Perugia, in linea con quanto richiesto anche dai consigli comunali dei tre comuni interessati, che hanno da tempo approvato identici ordini del giorno al riguardo, e dal consiglio giudiziario dell'Umbria;
   considerato che la riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha generato disagi per i cittadini delle aree interessate dal provvedimento, non tenendo in adeguata considerazione l'esistenza di legami istituzionali e professionali e di migliori collegamenti con il circondario di Perugia;
   auspicato che, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento in esame, sia affrontato il problema della carenza di personale amministrativo del Tribunale di Perugia evidenziato anche dal Presidente reggente della Corte di appello di Perugia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminate, per quanto di competenza, le proposte di legge Atto Camera n. 3317-3345-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato;
   rilevato che nell'ambito della delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, il Senato, al comma 2, lettera e), numero 4, ha introdotto, tra i criteri previsti per il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti alle singole imprese, la previsione di una loro riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, nonché dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;
   osservato che il Senato ha introdotto l'articolo 9 in materia di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che, al comma 1, capoverso 1-ter, prevede l'applicazione del richiamato limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, a tal fine non applicando le esclusioni disposte, per le società controllate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e per loro controllate, dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
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PARERE FAVOREVOLE