CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
   richiamato che la Commissione Finanze aveva già espresso parere favorevole sul testo del provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera;
   rilevato come le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, sostanzialmente non incidono sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Atto n. 325);
   segnalata la grande rilevanza del predetto regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto regolamento SSM), il quale innova in modo molto significativo il riparto di competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali sul settore bancario, attribuendo alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, inclusi i poteri in materia di: rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche; vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali; vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario; vigilanza su base consolidata o supplementare; risanamento e intervento precoce;
   rilevato come, in linea generale, i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE nei confronti degli intermediari più rilevanti (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona) in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere, per i quali la vigilanza ordinaria è affidata a Gruppi di vigilanza congiunti (GVC), mentre nei confronti degli altri intermediari i poteri sono invece esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti, fermo restando inoltre che sono comunque sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate;
   evidenziato come il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) costituisca il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti;
   sottolineata, in tale contesto, la necessità di procedere in tempi rapidi anche all'istituzione e alla completa implementazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, oggetto della proposta di regolamento COM(2015)586 e della Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587, in quanto tale passaggio costituisce un elemento fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinare l'attivazione del predetto sistema all'introduzione di Pag. 63ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;
   condivisa la scelta del Governo, motivata da esigenze di chiarezza e di organicità, di adeguare alle previsioni del predetto regolamento SSM la disciplina nazionale relativa alle competenze della Banca d'Italia e alla ripartizione di poteri tra la Banca centrale europea e la stessa Banca d'Italia, nonché di eliminare le norme interne non più compatibili con la nuove disposizioni europee, sebbene il citato regolamento SSM risulterebbe direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri anche in assenza di un atto di recepimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   con riferimento alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 19 del TUB, prevedendo che la Banca d'Italia debba dare notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in quanto Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), delle domande di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con la normativa comunitaria in materia, atteso che il nuovo assetto dei poteri di vigilanza introdotto dal Regolamento SSM ha attribuito alla sola Banca centrale europea la competenza in via esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche europee (sia significative sia meno significative e indipendentemente dalla provenienza dei potenziali acquirenti) e impedisce agli Stati membri di attribuire competenze ad altre autorità nazionali (fermo restando che le autorità di vigilanza nazionali rimangono responsabili per la ricezione delle domande di autorizzazione, per la loro valutazione e per l'invio alla stessa BCE di una bozza di proposta di autorizzazione/diniego): pertanto la normativa europea non giustifica più la previsione di una comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze delle istanze ricevute dalla Banca d'Italia, non essendo più questa comunicazione funzionale all'esercizio di alcun potere, nonché in quanto la previsione di un obbligo di comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze così generalizzato travalicherebbe i compiti di supervisione del Ministro stesso (attraverso l'alta vigilanza del CICR) e non risulterebbe connesso a poteri regolamentari, apparendo quindi anche lesivo del segreto di ufficio come configurato dal diritto europeo.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs) (Atto n. 326);
   evidenziata la rilevanza del regolamento (UE) n. 1286/2014, il quale stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – key information document) che deve essere redatto dagli ideatori di PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'UE, eliminando in tal modo le asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, migliorando il grado di consapevolezza degli investitori, nonché favorendo la creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari;
   rilevato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisca regole uniformi sul formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID); detti gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs; indichi i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetto IBIP) distribuiti o venduti nell'Unione; regoli le procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; stabilisca sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare l'adempimento di tali previsioni;
   segnalato come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione (B8-0974/2016), proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di Pag. 65livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche;
   rilevato come l'eventuale posticipazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, proposta dalla citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non determini effetti rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, atteso che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014», subordinando pertanto la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla data di applicazione dello stesso, che è mutuata dallo stesso regolamento ed è oggi fissata al 31 dicembre 2016, di modo che l'eventuale modifica di tale data da parte del legislatore europeo si estenderebbe automaticamente alle disposizioni interne di attuazione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo se la riformulazione, da parte della Commissione europea, del regolamento delegato recante norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, possa determinare, in prospettiva, effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, le quali devono perseguire comunque l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori;
   b) si sottolinea, in linea generale, l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le predette autorità, al fine di realizzare la finalità prioritaria di tutelare pienamente i diritti dei risparmiatori e degli investitori.