CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07937 Tripiedi: Rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la società KPMG, funzionamento del sistema informatico dell'Istituto e criticità emerse nell'erogazione della NASpI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'on. Tripiedi concernente i rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la società KPMG, funzionamento del sistema informatico dell'Istituto e criticità emerse nell'erogazione della NASpI, segnalo al riguardo che l'Inps si avvale della società KPMG – costituita in raggruppamento d'impresa con le Società Reply SpA ed Exprivia SpA – a seguito di aggiudicazione di uno dei sette lotti previsti in una gara europea per sviluppo, manutenzione e assistenza software, avvenuta in data 19 novembre 2012. Il suddetto lotto prevede attività inerenti lo sviluppo delle procedure software e servizi professionali di supporto.
  Con specifico riferimento ai denunciati disservizi relativi alla procedura inerente l'erogazione della prestazione NASpI, l'INPS espressamente interpellata ha sottolineato che la procedura di calcolo è stata rilasciata, nella versione definitiva, per tutte le strutture territoriali dell'INPS, il 15 luglio 2015 a conclusione di un periodo di sperimentazione e collaudo presso alcune «sedi pilota».
  Secondo l'INPS, la suddetta procedura ha subito importanti modifiche rispetto a quella precedente riguardante l'erogazione dell'ASpI, a causa della complessità del sistema di calcolo della durata della prestazione introdotta dalla nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  L'Istituto, inoltre, con la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di calcolo della prestazione e precisazioni su altri aspetti come la compatibilità con il lavoro intermittente, lo svolgimento di lavoro accessorio, il lavoro all'estero o l'espletamento di cariche pubbliche elettive.
  Tuttavia, anche dopo l'entrata in esercizio della procedura software e l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 2015, si sono susseguite altre circolari dell'Inps concernenti ulteriori aspetti applicativi della disciplina della NASpI; da ciò è conseguita la necessità di effettuare nuovi interventi sulla procedura di calcolo che, naturalmente, risente di ogni modifica normativa e/o interpretativa delle disposizioni che hanno dato luogo all'analisi amministrativa e alla conseguente riconfigurazione di porzioni importanti dell'applicativo software.
  Inoltre, l'INPS ha evidenziato che con messaggio n. 7186 del 27 novembre 2015 sono state fornite specifiche indicazioni relative all'attuazione dell'obbligo di comunicazione del cosiddetto «Data breach» previsto – per le ipotesi di violazione dei dati informatici – dal provvedimento emanato dal Garante della privacy del 2 luglio 2015 concernente le «Misure di sicurezza e le modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche».
  Con il suddetto messaggio, tutti gli operatori dell'INPS sono stati richiamati al rispetto delle istruzioni fornite dall'Istituto in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla necessità di operare rigorosamente entro l'ambito del trattamento consentito a ciascuno, Pag. 92in stretta correlazione con l'attività lavorativa svolta. Tale richiamo delle regole sul trattamento dei dati personali ha avuto l'ulteriore scopo di sensibilizzare il personale operante all'osservanza delle disposizioni in materia di privacy per scongiurare le eventuali responsabilità sotto il profilo disciplinare, civile e penale.

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ALLEGATO 2

5-09441 Gnecchi: Pensioni liquidate alla data del 31 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri, inerente ai trattamenti pensionistici liquidati alla data del 31 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, passo ad illustrare sommariamente i dati forniti dall'INPS ed esposti in maniera più dettagliata nelle tabelle che metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione. Tengo comunque a precisare che i dati fomiti sono in continua evoluzione in quanto strettamente collegati alle dinamiche gestionali.
  Alla data odierna, le pensioni liquidate ai lavoratori dipendenti nel settore privato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il periodo dal 2012 al 2016, sono 5.694, di queste (TAB A):
   2074
si riferiscono ai lavoratori che erano stati in precedenza (anteriormente al 28 dicembre 2011) iscritti nelle gestioni autonome;
   291 riguardano ai lavoratori di sesso femminile;
   
5403 sono pensioni anticipate e 291 pensioni di vecchia.

  Per quanto concerne la ripartizione, per anno di decorrenza, dei trattamenti liquidati per il periodo dal 2012 al 2016, l'istituto ha precisato che:
   nel 2012 sono stati liquidati 220 trattamenti;
   nel 2013 sono stati liquidati 577 trattamenti;
   nel 2014 sono stati liquidati 771 trattamenti;
   nel 2015 sono stati liquidati 1.982 trattamenti;
   nel 2016 sono stati liquidati 2.144 trattamenti.

  Ad ogni modo, per una distinzione più dettagliata relativa a ciascun singolo mese rinvio alla tabella allegata (TAB. B).

  Da ultimo, l'INPS ha reso noto che gli oneri sostenuti per le pensioni liquidate per il periodo dal 2012 al 2016 (compreso il rateo di ottobre) sono complessivamente 229.300.000 (TAB C). Di questi: 1.500.000 euro nel 2012; 12.500.000 euro nel 2013; 29.500.000 euro nel 2014; 61.400.000 euro nel 2015; 124.400.000 euro nel 2016.
  Tengo comunque a precisare che sono in corso di svolgimento, presso la competente Direzione generale del Ministero che rappresento, approfondimenti istruttori sulla possibilità di accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche nei confronti di quei soggetti che alla data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa (28 dicembre 2011) non svolgevano alcuna attività di lavoro dipendente.Pag. 94