CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06958 Vico: Stato di avanzamento del piano di smantellamento e mantenimento in sicurezza dei siti nucleari.
5-06976 Benamati: Operatività della società Sogin Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Rispondo congiuntamente agli atti in esame, ritenendo che gli stessi abbiano un argomento assimilabile.
  Risulta difficile non riconoscere che la società per la gestione degli impianti nucleari (da ora anche Sogin) ha incontrato diverse difficoltà.
  Come noto la stessa è una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'Economia e Finanze. Essa riceve gli indirizzi tecnici e operativi dal Ministero dello sviluppo economico, di ISPRA e della Corte dei Conti, mentre i programmi della attività sono sottoposti all'esame dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI), attraverso un sistema regolatorio fondato su programmi annuali e pluriennali che consentono il monitoraggio del processo di decommissioning.
  Quanto ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti relativi alla governance aziendale rappresento che nel corso dell'assemblea svoltasi lo scorso 20 luglio è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sogin S.p.A. per il triennio 2016-2018, nominando Presidente il prof. Marco Enrico Ricotti e Amministratore Delegato l'ing. Luca Desiata oltre alla dottoressa Patrizia Feletig, la Professoressa Fabiana Massa e il Dott. Alessandro Portinaro, tutte personalità di rilievo e di indiscussa competenza.
  Con riferimento al primo specifico quesito proposto dall'Onorevole Vico, informo che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati informati da parte di Sogin S.p.A. sullo stato di avanzamento dei lavori di smantellamento dei siti nucleari con lettera del 27 ottobre 2015 con cui sono stati trasmessi una serie di documenti, tra i quali lo stato di avanzamento dei lavori di smantellamento dei siti nucleari al 30 settembre 2015 comparato con il budget 2015.
  Nel merito, è evidente che la riduzione dei piani di avanzamento dei vari progetti da parte della Società è il riflesso una situazione di difficoltà di cui occorre verificare i motivi ed i possibili rimedi, per fare in modo che il processo di decommissioning prosegua nel modo più efficace ed efficiente possibile.
  Come dichiarato di recente dal Ministro Calenda in una audizione in Parlamento, al di là del risultato d'esercizio della Sogin, che nel 2015 è stato comunque positivo, non vi è dubbio che alcune incertezze di strategia e di gestione aziendale hanno reso più lento il processo di decommissioning.
  Il completamento delle scelte sull'assetto della Sogin S.p.A. potrà, quindi, garantire un nuovo impulso alle attività di decommissioning ed a questo proposito rendo noto che la Società ha recentemente annunciato che entro la fine dell'anno presenterà il budget 2017, il nuovo Piano Quadriennale e il nuovo Piano Industriale, mentre la revisione del Piano «a vita intera» sarà presentata entro ottobre 2017.
  Occorre comunque tener presente che il processo di smantellamento dei siti è strettamente collegato con il tema dell'allontanamento dagli stessi del combustibile ivi contenuto e della realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.Pag. 85
  In proposito l'Italia ha inviato alla Commissione Europea nel mese di febbraio 2016 un documento relativo al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, documento attualmente in fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte del Ministero dell'Ambiente ed in relazione al quale è stata completata la fase di consultazione ristretta delle autorità ambientali competenti.
  Attualmente è in fase di completamento il Rapporto Ambientale che dovrà tener conto delle osservazioni formulate dalle Autorità ambientali, ed a breve è previsto l'avvio della procedura di consultazione pubblica la cui tempistica dovrebbe consentire la conclusione della VAS per la primavera del 2017.
  Se, come è auspicabile, tale tempistica sarà rispettata da tutte le amministrazioni coinvolte, tra il secondo ed il terzo trimestre del 2017 sarà possibile la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale.
  Quanto a quest'ultimo si è scelta la strada di una procedura semi-negoziata, sicuramente complessa, ma che garantisce la massima trasparenza.
  Tuttavia già da tempo sono stati conclusi accordi con le Autorità responsabili delle attività di decommissioning del Regno Unito e della Francia per inviare in quei paesi il combustibile nucleare presente nei siti italiani al fine del riprocessamento del medesimo; i quantitativi di combustibile concordati con l'Autorità del Regno Unito sono già stati inviati, mentre per quanto riguarda la Francia a causa di motivi tecnico-burocratici legati anche alla procedura per la modifica della licenza di esercizio dell'impianto di destinazione di La Hague, si è verificata una sospensione dei trasporti durata circa un anno e mezzo e ad oggi risolta con la ripresa dei trasporti.
  In conclusione posso affermare che le scelte operate per la definizione del nuovo assetto della Sogin e l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 45/2014 che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'Autorità di regolamentazione competente in materia, rappresentano la precondizione necessaria ad assicurare che lo smantellamento dei siti avvenga in modo efficace, trasparente e condiviso, garantendo adeguati livelli di sicurezza.

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ALLEGATO 2

5-07048 Crivellari: Stato dell’iter autorizzativo dell'impianto di stoccaggio di combustibili minerali in località Vai da Rio di Chioggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 aprile 2012 n. 35 che individuava le infrastrutture e gli insediamenti strategici da sottoporre ad autorizzazione, la Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia ed il naviglio locale della capacità di mc. 1350, da realizzarsi su un terreno privato nell'area portuale del comune di Chioggia, già rilasciata alla Società COSTA PETROLI (con il decreto ministeriale n. 17369 del 21 maggio 2013, con istanza in data 8 aprile 2014), chiese di essere autorizzata a modificare il deposito, portando la capacità complessiva a mc. 10.350 di oli minerali mediante l'installazione di (n.) 3 serbatoi tumulati da mc. 3.000 ciascuno per GPL.
  Il Ministero dello sviluppo economico svolse, pertanto, la relativa istruttoria ai sensi della normativa vigente, acquisendo tutti i pareri previsti, ivi compresi ovviamente, quelli riguardanti gli aspetti connessi con la sicurezza, l'ambiente, la tutela del demanio e la compatibilità urbanistica.
  In particolare, in merito agli aspetti connessi con la sicurezza, la Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza Preliminare, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 334 del 99, normativa riguardante la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
  Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, d'intesa con l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto comunicarono, con nota del 23 giugno 2014, di avere incaricato un gruppo di lavoro per l'avvio dell'istruttoria della fase c.d. di «Nulla Osta di Fattibilità». A seguito della positiva conclusione dei lavori del predetto gruppo, il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione incendi del Veneto con nota (n. 0011549) del 5 settembre 2014 ha trasmesso il parere favorevole rilasciato in data 2 settembre 2015.
  Per quanto attiene alla tutela ambientale, evidenzio che nell'ambito del procedimento di autorizzazione, è stata acquisita agli atti la nota (n. 0014490) del 15 maggio 2014 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rese noto di non rilevare aspetti di competenza statale in materia di V.I.A., comunicando altresì che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il progetto dovesse essere sottoposto ad una preventiva procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale (ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo (n.) 152 del 2006).
  A seguito di tale comunicazione, con nota del 12 giugno 2014, la regione Veneto ha comunicato che, ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013) la competenza in materia di V.I.A. fosse delegata alla Provincia ed ha invitato l'amministrazione provinciale di Venezia ad effettuare i necessari accertamenti. La Provincia di Venezia, pertanto, ha emanato un proprio provvedimento (n. 9036) contenente il non assoggettamento a V.I.A. regionale.
  Successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 87mare ha preso atto che la Società Costa Bioenergie «avesse adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in materia di valutazione di impatto ambientale».
  In merito poi agli aspetti connessi con la tutela del demanio marittimo, della navigazione e del traffico portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eseguito il proprio iter istruttorio, ha espresso parere favorevole all'iniziativa. L'istruttoria relativa a tali aspetti è proseguita mediante un ulteriore iter sulla base delle valutazioni della Capitaneria di Porto e del comune di Chioggia. Quest'ultime, infatti, avevano comunicato la possibilità di procedere con la Conferenza dei servizi ma avevano sottolineato «la necessità che la Società Costa Bioenergie avviasse anche l'iter per il rilascio della concessione demaniale marittima per il collegamento tra il deposito di gas a terra e la zona di scarico da nave».
  Nell'ambito poi della successiva riunione della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 3 marzo 2015, è stato chiarito quanto segue:
   in relazione alla richiesta di concessione demaniale per la banchina, considerato che l'opera, seppure realizzata, è ancora in fase di collaudo da parte del Genio Civile Opere Marittime e di conseguenza non è al momento entrata nella disponibilità del Demanio, la Società ha dichiarato che presenterà quanto prima alla Capitaneria di Porto di Chioggia apposita istanza di accosto preferenziale;
   il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato l'opportunità che «la Capitaneria di Porto si attivi con l'ASPO, i Vigili del Fuoco, la Società stessa e con gli altri enti, al fine di istituire un tavolo nel quale esaminare le questioni inerenti il Piano della Sicurezza e che la società in questione si impegnasse a collaborare anche sulla base dello studio preliminare già in possesso presso la Provincia di Venezia».

  In merito agli aspetti riguardanti la compatibilità urbanistica, la Città di Chioggia il 3 marzo 2015 confermava il proprio parere favorevole.
  A seguito dello svolgimento della predetta istruttoria e dell'acquisizione dell'Intesa espressa dalla regione Veneto, in data 2 maggio 2015, è stato emanato il decreto direttoriale di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale la Società Costa Bioenergie S.r.l. è stata autorizzata a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi mc.10.350 di oli minerali e GPL, così come noto.
  Pertanto, in relazione alle preoccupazioni rappresentate dall'Onorevole interrogante nel corso dell'istruttoria ritengo che siano stati esaminati da ciascuna amministrazione competente, tutti gli aspetti potenzialmente critici connessi con l'ampliamento dell'impianto in esame.

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ALLEGATO 3

5-09013 Carra: Problematiche relative alle concessioni della rete gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il problema evidenziato nell'atto in parola, ossia il fatto che in alcuni comuni e non solo nella provincia di Mantova, i concessionari del servizio di distribuzione gas abbiano diminuito o sospeso la corresponsione del canone concessorio – è ben noto al Ministero dello sviluppo economico ed altresì all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Entrambi sono intervenuti con alcuni chiarimenti resi pubblici, rispettivamente in data 4 agosto 2016 e 19 maggio 2016 (integrata il 1o agosto 2016).
  Con le dette precisazioni si è ribadito il principio per cui il concessionario che continua di fatto a gestire, fino all'effettuazione della c.d. gara d'ambito, il servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n.164 del 2000, continuando a percepire la relativa tariffa, debba continuare a corrispondere al comune il canone previsto.
  Non sembra ragionevole anche alla citata Autorità che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore del servizio di distribuzione sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone.
  Il silenzio normativo che si è voluto leggere del già menzionato articolo in punto di canone per l'affidamento, non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso canone. Sembra, piuttosto, che – in assenza di previsioni specifiche o contrarie – la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta.
  Invero, nessun dubbio è stato sollevato riguardo all'applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all'amministrazione ordinaria.
  Se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell'affidamento.
  A tale principio si è aggiunta la possibilità, lasciata al rapporto intercorrente tra le parti del rapporto concessorio, che comune e concessionario possano addivenire ad una rinegoziazione del quantum del canone stesso, laddove la concessione sia giunta a scadenza naturale.
  In ogni caso, fino all'effettuazione delle ormai prossime gare d'ambito, i concessionari non possono interrompere l'erogazione dei canoni concessori.