CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09537 Paglia: Dati circa le erogazioni liberali a sostegno della cultura effettuate avvalendosi del credito d'imposta dell’Art bonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole Interrogante chiede di conoscere, a proposito del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d Art bonus), il dato, aggregato per provincia, di quanti abbiano effettuato donazioni, i relativi importi, e quali siano i dieci progetti finanziati più generosamente e da chi.
  Per quanto attiene l'amministrazione finanziaria si fa presente preliminarmente che le dichiarazioni dei redditi 2016. relative all'anno d'imposta 2015, possono essere trasmesse fino alla data del 30 settembre 2016 e, pertanto, sono attualmente disponibili solo i dati delle dichiarazioni presentate nel 2015 per il periodo d'imposta 2014.
  Si precisa, inoltre, che sono indicati nelle dichiarazioni dei redditi gli importi relativi al credito d'imposta spettante al donante, corrispondente al 65 per cento dell'erogazione effettuata, mentre non sono rilevabili direttamente dai modelli dichiarativi gli importi delle erogazioni effettuate.
  Ciò premesso si riportano di seguito i dati desunti dalle dichiarazioni presentate nel 2015, periodo d'imposta 2014.

Pag. 43

  Al riguardo, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali si riferiscono i seguenti dati, precisando che non sono disponibili i dati aggregati per provincia ma solo su base regionale.
    Per quanto riguarda la richiesta relativa ai «dieci progetti finanziati più generosamente» di seguito si riporta la tabella comunicata dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali:

  Il citato dicastero ha altresì fornito il seguente l'elenco, aggiornato al 6 settembre scorso, dei mecenati che complessivamente, fra vari interventi, hanno contribuito con più erogazioni:
   Compagnia San Paolo di Torino 20.082.628,51 euro;
   Unicredit 7.055.000,00 euro;
   AGSM Energia spa 5.987.600.00 euro;
   Fondazione Cassa Risp. Torino 5.020.000.00 euro;
   Gruppo IREN spa 3.275.000.00 euro;
   Ente Cassa di Risp. Firenze 3.499.412,05 euro;
   Fondazione Cassa Risp. Lucca 2.852.814,69 euro;
   Fondazione Cariverona 2.500.000,00 euro;
   Banca Popolare di Bergamo spa 2.200.000.00 euro;
   Salvatore Ferragamo 1.225.000,00 euro;
   Star Hotels spa 1.030.000,00 euro.

Pag. 44

ALLEGATO 2

5-09538 Sandra Savino: Problematiche relative al commissariamento dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Savino ed altri chiedono chiarimenti riguardo alla situazione della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti. In particolare, l'interrogante chiede di «chiarire le motivazioni che hanno portato al commissariamento» della banca.
  Al riguardo va preliminarmente osservato che la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 5 settembre 2014, su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative emerse a seguito degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti nel 2014.
  In particolare, l'ispezione aveva evidenziato la persistenza di un assetto di governance che, trascurando i segnali di marcato deterioramento del portafoglio crediti, si dimostrava incapace di condurre l'azienda nel rispetto dei canoni della sana e prudente gestione e di assicurare autonomia di giudizio dal socio di maggioranza.
  L'azione di accertamento condotta dagli Organi straordinari aveva confermato le gravi irregolarità poste alla base del commissariamento e aveva evidenziato l'aggravamento dei profili tecnici della banca, con particolare riferimento al portafoglio creditizio, che aveva determinato significative perdite patrimoniali.
  I Commissari straordinari, tenuto conto dell'incapacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la soluzione della crisi, avevano avviato iniziative volte ad ottenere un intervento da parte del socio di minoranza o di un altro intermediario in grado di ripatrimonializzare la banca e assicurare la necessaria discontinuità con la passata gestione ma tutti gli interventi di mercato perseguiti non erano risultati percorribili.
  Con riferimento alla determinazione del prezzo di trasferimento delle sofferenze, si osserva che la valutazione provvisoria si è discostata dalle ordinarie prassi contabili ed è stata effettuata – a seguito di un intenso confronto con la Commissione Europea, – sulla base dei criteri previsti dalla BRRD e di quanto indicato, ai fini dei rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (2009/C 72/01). In particolare, nel corso delle interlocuzioni con la Commissione, questa ha indicato come unica soluzione, accettabile, in quanto approssimativa del «valore economico reale» di cessione delle sofferenze, una valutazione dei crediti collateralizzati pari al 25 per cento dell'importo erogato e di quelli non collateralizzati pari all'8 per cento.
  Alla valutazione provvisoria ha fatto seguito quella definitiva condotta da un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha evidenziato complessivamente maggiori perdite rispetto a quelle rilevate in via provvisoria dall'Autorità di Risoluzione.
  Per quanto attiene la situazione patrimoniale e contabile della CariChieti «al momento dell'approvazione della relazione semestrale 2015», si rileva, in via generale, che il periodo dell'amministrazione straordinaria costituisce un unico esercizio contabile Pag. 45al termine del quale i Commissari straordinari redigono – ai sensi dell'articolo 75 del TUB – il bilancio finale, che viene presentato alla Banca d'Italia per l'approvazione e pubblicato nei modi di legge, il bilancio finale dell'amministrazione straordinaria della CariChieti è stato approvato dalla Banca d'Italia lo scorso 8 giugno.
  In tale contesto, relativamente alla situazione patrimoniale della banca prima dell'avvio della risoluzione, va fatto presente che il patrimonio della banca al 30 settembre 2015, a base della valutazione provvisoria condotta dalla Banca d'Italia, benché positivo, evidenziava un elevato deficit rispetto ai requisiti prudenziali minimi, principalmente a causa delle rettifiche su crediti emerse a seguito dell'attività di accertamento della situazione aziendale condotta dai Commissari straordinari.
  Infine, va sottolineato che in merito alla valutazione del portafoglio crediti effettuata dai medesimi, la stessa è stata condotta secondo le politiche creditizie della banca, come riviste dai Commissari nel corso della procedura e in conformità con i principi contabili internazionali.

Pag. 46

ALLEGATO 3

5-09539 Gebhard: Ammontare del canone RAI versato finora nel 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel richiamare in premessa le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di canone tv, nonché la circolare n. 29 del 2016 dell'Agenzia delle entrate, relativa alle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche, chiedono di conoscere l'ammontare del canone fino ad oggi versato dai contribuenti.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  È opportuno precisare che il riversamento delle somme riscosse dalle imprese elettriche avviene entro il 20 del mese successivo a quello di incasso, ai sensi dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed inoltre, che i contribuenti che non dispongono di utenze elettriche sulle quali addebitare il canone TV devono effettuare il versamento attraverso il modello F24 entro il 31 ottobre 2016 (articolo 3, comma 7, del decreto 13 maggio 2016, n. 94).
  Ciò premesso, l'Agenzia riferisce che i contribuenti hanno già versato direttamente tramite modello F24 circa 0,3 milioni di euro e che le imprese elettriche hanno effettuato nel mese di agosto riversamenti per complessivi 97 milioni di euro, riferibili alle riscossioni del mese di luglio.
  Si tratta, tuttavia, di un dato parziale, considerato che con l'avvio del nuovo sistema di riscossione del canone TV, le imprese elettriche tendenzialmente hanno emesso la prima fattura contenente il canone TV stesso nella seconda metà del mese di luglio, con scadenza di pagamento ad agosto e conseguente riversamento all'Erario da effettuarsi entro il 20 settembre.
  Al riguardo, si specifica che, considerati i tempi di rendicontazione delle deleghe di versamento da parte delle banche, tali dati saranno disponibili all'Agenzia delle entrate a partire dal 28 settembre.
  Per avere, invece, contezza complessiva dei risultati occorre attendere il 30 settembre, data entro la quale le imprese elettriche sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle operazioni di addebito e delle relative riscossioni registrate nei mesi di luglio e agosto.
  Infine, occorre richiamare il comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico dell'8 settembre 2016, emesso in relazione all'articolo del quotidiano «Italia Oggi» in cui è stato affermato che il 50 per cento dei contribuenti avrebbe deciso di non pagare il canone.
  In particolare, il citato Ministero riferisce che, a seguito di indagine condotta da Enel S.p.A., i primi risultati smentiscono quanto riportato nell'articolo e che «Il mancato pagamento delle bollette Enel di luglio (quindi non solo della quota canone) si aggira attorno al 10 per cento, comprensivo della morosità fisiologica e di quella stagionale (periodo estivo)...».

Pag. 47

ALLEGATO 4

5-09540 Villarosa: Problematiche relative alle misure di sostegno in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la riviera del Brenta nel luglio del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamo gli eventi calamitosi che hanno interessato in Veneto la riviera del Brenta nel luglio 2015.
  Gli Onorevoli evidenziano che, per far fronte ad esigenze emergenziali, l'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), in attuazione dell'articolo 2, lettera d, della legge n. 225 del 1992, prevede che siano concessi contributi a favore dei soggetti coinvolti.
  Gli Interroganti ritengono che la misura del finanziamento agevolato con fruizione del credito d'imposta non è adeguata a risolvere i disagi causati da calamità naturali in quanto questa procedura comunque comporta il pagamento di costi bancari e il rischio di insolvenza, nonché l'eventualità per gli interessati di non poter fruire del credito d'imposta per incapienza.
  Gli Interroganti lamentano, altresì, che non sono ancora stati adottati tutti gli atti previsti dalla richiamata normativa.
  Pertanto, auspicano l'erogazione di un contributo diretto verso persone e aziende in luogo del finanziamento agevolato.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Dipartimento della Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.
  Il dispositivo attivato dai commi da 422 a 428 della citata legge di stabilità 2016 è stato elaborato ricalcando le misure adottate a seguito del sisma verificatosi nella pianura Padana nel maggio 2012.
  Tale dispositivo è imperniato sul riconoscimento di contributi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate, entro limiti massimali prestabiliti, da riconoscere mediante l'attivazione di finanziamenti agevolati di pari importo, corredati da un credito di imposta corrispondente che, all'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato, viene ceduto all'istituto bancario.
  Con particolare riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fa presente sin d'ora che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di definizione, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal menzionato sisma del 20 e 29 maggio 2012, consente che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso.
  In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari fruiscono unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.
  Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapienza, così come debbano essere versate le rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi.
  Tale innovativo meccanismo, oltre a consentire un'ottimale gestione dei flussi di cassa finalizzati al ristoro dei danni Pag. 48subiti a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale, consente anche un capillare e totale controllo dei flussi dei pagamenti, che transitano al 100 per cento in modo tracciabile dagli istituti di credito direttamente ai fornitori/realizzatori degli interventi, previa validazione da parte degli uffici comunali e regionali.
  Il dispositivo, normato dalla legge di stabilità 2016, è stato completato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che ha stabilito criteri e massimali dei contributi concedibili, e successivamente dalle ordinanze di protezione civile adottate in sua attuazione, una per ciascuna Regione interessata.
  Per quanto riguarda le attività economiche, in particolare, si evidenzia che il procedimento prescelto ed attuato, risulta perfettamente compatibile con i limiti previsti dall'articolo 50 del Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014, in base al quale questi benefìci sono dichiarati compatibili con le regole comunitarie in materia d aiuti di stato e sono esclusi dall'obbligo di notifica.
  Il procedimento di cui trattasi costituisce la prima attuazione della riforma introdotta nell'autunno 2013, quando si è proceduto all'istituzione del Fondo per le Emergenze Nazionali ed è stato compiutamente disciplinato il percorso di ricognizione dei fabbisogni di danno ai settori pubblico, privato (abitativo) e economico-produttivo e il successivo procedimento di riconoscimento di misure contributive.

Pag. 49

ALLEGATO 5

5-09541 Fragomeli: Applicazione a tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi di un'aliquota di ammortamento del 9 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, se non ritenga opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall'Associazione Italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) nella norma di comportamento n. 197 del 18 luglio 2016, «che l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9 per cento, anche qualora si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo. ».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36 del 2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad un'interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
  Inoltre, poiché il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.
  In tale ottica, è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9 per cento ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.
  Ne consegue, allora, che l'eventuale riconoscimento di un'aliquota «indifferenziata» del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento.
  Tenuto conto delle numerose criticità connesse alla questione prospettata dagli interroganti, la ristrettezza dei tempi non consente agli Uffici una valutazione ponderata della problematica stessa. Infatti, a prescindere dall'aspetto sopra evidenziato del gettito, occorre approfondire il trattamento fiscale degli impianti in questione, sia ai fini dell'ammortamento di cui all'articolo 102 del TUIR che del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91-94, della legge n. 208 del 2015.
  Si rileva, altresì, che dovranno essere anche affrontate le problematiche relative alla divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti dal cespite principale qualora queste abbiano vite utili di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica), e la normativa fiscale, Pag. 50che prevede, invece, un'unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica).
  La semplice fissazione di un'aliquota unica per gli impianti fotovoltaici ed eolici, infatti, non chiarirebbe definitivamente il trattamento fiscale dei beni che in bilancio vengono ammortizzati, sia dai soggetti OIC che dai soggetti IAS, secondo il criterio del c.d. « component approach».