CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge disciplina l'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza.
  2. Per home restaurant o home food si intende l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.
  3. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

Art. 2.
(Piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda ed offerta).

  1. L'attività di home restaurant si avvale di piattaforme tecnologiche che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione.
  2. L'attività di home restaurant deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno trenta minuti prima della sua fruizione; l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  3. Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e modalità di registrazioni univoche dell'identità.
  4. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di home restaurant.

Art. 3.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant).

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
  2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1 si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una struttura abitativa che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui.Pag. 114
  4. All'attività di cui al comma 3 si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.
  5. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari.
  6. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
  7. I soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari.

Art. 4.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant).

  1. Gli immobili destinati all'attività di home restaurant devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009.
  2. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile oggetto dell'attività di home restaurant deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.
  3. L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

Art. 5.
(Sanzione).

  1. L'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.