CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 settembre 2016
690.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09241 Lombardi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento delle professionalità dei dipendenti della società SDA Express courier.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Lombardi concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali della Società SDA Express Courier S.p.a. posso riferire che, dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro e dal Ministero dello sviluppo economico, risulta che la società ha avviato, dal mese di novembre 2015, un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato alla realizzazione di un accordo integrativo di II livello. Tali incontri si sono tenuti anche nel corso del 2016. In particolare, nell'incontro del 4 maggio scorso è stato presentato dal nuovo amministratore delegato della società il piano industriale e le relative azioni per riportare l'azienda in attivo sia sotto il profilo commerciale, per aumentare i ricavi, sia sotto quello operativo, per migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.
  La società infatti, ha registrato, negli ultimi sette anni, esercizi con risultati negativi e nonostante ciò, durante tutti gli incontri svoltisi già a partire dal mese di novembre 2015, la delegazione aziendale ha sempre confermato alle organizzazioni sindacali presenti ai vari tavoli la volontà di ricercare tutte le soluzioni di riduzione dei costi che non comportassero impatti negativi sui livelli occupazionali.
  La società ha sottolineato che tale scelta imprenditoriale si pone in contro tendenza rispetto alla scelta del 2012 del precedente management aziendale di avviare la procedura di mobilità per 114 dipendenti, poi ritirata con la sottoscrizione dell'accordo cosiddetto «anticrisi» del 14 novembre 2012.
  La società ha, inoltre, dichiarato di non aver mai respinto le richieste di rinnovo dell'accordo anticrisi, al contrario, ha offerto la definizione di un accordo di II livello contenente, tra le altre cose, l'introduzione di un «premio di risultato» da corrispondere al proprio personale al raggiungimento di specifici obiettivi. 
  Voglio segnalare che dalle informazioni acquisite, la società ha riferito di non aver mai manifestato la volontà di mettere in mobilità 100 lavoratori; al contrario, ha più volte rappresentato che la finalità dell'accordo integrativo era di salvaguardare l'occupazione, peraltro, aumentata dell'1,3 per cento nell'anno 2015 rispetto al 2014.
  Informo, altresì, che durante l'incontro che si è svolto lo scorso 27 luglio, la società ha presentato una proposta alle organizzazioni sindacali di accordo integrativo i cui punti principali sono stati:
   l'introduzione della «banca etica» consistente in un fondo ferie aggiuntivo per dipendenti con gravi difficoltà familiari o di salute;
   la valorizzazione e lo sviluppo del telelavoro e smart working;
   la flessibilità dell'orario di ingresso per le strutture di staff;
   la distribuzione dell'orario di lavoro articolato su sei giorni alla settimana;Pag. 40
   l'introduzione del premio di risultato per il triennio 2016-2018 per un importo medio di 450 euro per il personale non operativo e circa 550 euro per il personale operativo.  

  La società inoltre, nonostante una perdita di bilancio nell'anno 2015 e una previsione di risultato negativo nell'anno 2016, ha manifestato la volontà di non dichiarare esuberi ma di continuare a investire sulle risorse umane coinvolgendole nel progetto di risanamento aziendale che ha come obiettivo il pareggio di bilancio nell'anno 2018.
  Al termine della riunione del 27 luglio scorso non si è raggiunto l'accordo in quanto, dalle informazioni acquisite, la delegazione sindacale ha espresso la propria indisponibilità a sottoscrivere l'accordo di II livello.
  La società ha comunque ribadito l'esigenza di avviare tutte le azioni necessarie per contribuire al risanamento e allo sviluppo della società nel rispetto della contrattazione collettiva vigente.
  Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale della SDA Express Courier S.p.a., posso assicurare che il Governo continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

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ALLEGATO 2

5-09128 Sottanelli: Svolgimento a distanza dell'attività di tutoraggio nei confronti di tirocinanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Sottanelli – inerente allo svolgimento a distanza dell'attività di tutoraggio nei confronti di una tirocinante – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare, in via generale, che il tirocinio costituisce una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto cosiddetto ospitante (impresa, cooperativa, ente pubblico, studio professionale) e il tirocinante allo scopo di favorirne un arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Esso non si configura come un rapporto di lavoro bensì come un periodo di formazione e di orientamento al lavoro.
  Ciò posto, occorre evidenziare che la disciplina dei tirocini è demandata alla competenza legislativa esclusiva delle regioni e province autonome sia pure nel rispetto delle linee guida in materia di tirocini approvate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 2013. Le linee guida hanno definito «princìpi e standard minimi condivisi» al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome, ferma restando la facoltà per queste ultime di fissare disposizioni di maggiore tutela.
  Al fine di qualificare il tirocinio e limitarne gli abusi, nelle premesse delle linee guida è stabilito il divieto di utilizzare tale istituto per quelle tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Elemento caratterizzante il tirocinio è dunque, come già accennato, l'attività di formazione compiuta nei confronti del tirocinante a prescindere dalla modalità con cui essa è svolta.
  Alla luce di tali considerazioni, l'attività di tutoraggio a distanza (in modalità on line e telefonicamente) non è esplicitamente vietata dalle linee guida, ferma restando la facoltà per le regioni e le province autonome di disporre diversamente nell'esercizio della propria competenza esclusiva in tale ambito e ferma restando una valutazione in concreto da parte degli organi accertatori sulla effettività della stessa, anche in relazione al perseguimento degli scopi formativi e di orientamento cui è preordinato il tirocinio.
  Per quanto concerne il secondo quesito formulato dall'interrogante, occorre precisare che il disconoscimento del rapporto di tirocinio e il suo inquadramento nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato devono necessariamente basarsi sulle risultanze del singolo accertamento.
  Non è pertanto possibile fornire una risposta, in quanto tutti gli elementi citati nella interrogazione (modalità on-line del tutoraggio, tutor libero professionista privo di dipendenti ed assente per parto) devono essere verificati in concreto per valutare in che misura concorrano a formare nell'organo ispettivo la convinzione che il tirocinio non abbia avuto effettivo svolgimento ma che si sia trattato di un vero e proprio lavoro subordinato.

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ALLEGATO 3

5-07270 Zardini: Lavoratori assunti dalla società Serenissima Costruzioni Spa e contestualmente distaccati presso la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Zardini, inerente ai distacchi di alcuni lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, riferisco sulle nuove informazioni acquisite rispetto a quelle fornite nella risposta ad una precedente interrogazione.
  Il presente atto scaturisce dalla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n. 497 del 2015 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dei distacchi disposti dalla società Serenissima Costruzioni nei confronti dei dodici lavoratori ricorrenti e la sussistenza in capo a questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società distaccataria Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova) con decorrenza, per ciascuno di essi, dal primo provvedimento di distacco. A tale proposito, preciso che la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova ha presentato appello avverso tale sentenza e che la Corte d'Appello di Venezia ha rinviato per la prosecuzione del giudizio al prossimo 20 ottobre.
  Con specifico riferimento al quesito formulato dall'onorevole interrogante, rendo noto che i competenti uffici territoriali del Ministero che rappresento hanno provveduto ad effettuare, nell'ambito delle banche-dati esistenti, una verifica in ordine alla posizione dei lavoratori che hanno fatto ricorso al Tribunale di Verona. All'esito di tali verifiche è emerso che sei lavoratori risultano essere ancora in forza presso la Serenissima Costruzioni spa mentre per i restanti sei lavoratori è stata riscontrata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra giugno 2015 e luglio 2016.
  Rappresento inoltre che l'INPS, competente per la valutazione e la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), ha reso noto che la società Serenissima Costruzioni ha presentato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2015 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado) ed il 31 dicembre 2015 (data di cessazione dell'ultimo distacco) una sola domanda di CIGO. L'istituto ha altresì precisato che tale domanda non è suscettibile di rilievi in quanto nessuno dei lavoratori in posizione di distacco ha beneficiato del predetto ammortizzatore sociale. Da ultimo, l'INPS – che non è parte nel processo pendente innanzi l'autorità giudiziaria – ha reso noto che, ai fini di un corretto inquadramento assicurativo dei lavoratori in parola, è necessario attendere che il giudizio si concluda con sentenza definitiva.