CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016 il nuovo testo del progetto di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvato dal Senato, e abbinate);
   considerato che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, lettera l), prevede – tra l'altro – misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
   preso atto che il testo offre le definizioni di bullismo e cyberbullismo, in qualche passaggio con necessità di perfezionamento semantico;
   visto il contenuto degli articoli 3, 4 e 4-bis che involgono, rispettivamente, compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di campagne informative contro il bullismo e il cyberbullismo; l'emanazione delle linee di orientamento di cui al predetto articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 107 del 2015; i compiti del dirigente scolastico nel rilevare tempestivamente le condotte pericolose e nel predisporre percorsi personalizzati sia di assistenza alla vittima, sia di accompagnamento rieducativo degli autori dei fatti;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) nell'articolo 1, al comma 2, siano soppresse le parole: «percepite come più vulnerabili»;
   2) nell'articolo 1, al comma 3, sia chiarito che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti Internet ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione nel contrasto dei fenomeni di cyberbullismo;
   3) nell'articolo 3, si provveda a integrare il tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale;
   4) nell'articolo 4-bis, al comma 1, si prevedano anche forme di giustizia riparativa;
   5) nell'articolo 6-bis, alla rubrica siano soppresse le parole da: «recante» sino alla fine;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nell'articolo 2, al comma 1, valutino le Commissioni l'opportunità di inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese;
   b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l'opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere per finanziare i progetti da mettere a bando.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016. Atto n. 319.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 28 luglio e del 3 agosto 2016, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2016 (atto del Governo n. 319);
   premesso che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto (per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo, soggetta ad incrementi annuali) dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;
   osservato che in base ad altre disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2015, parte delle risorse del FOE è stata destinata anche ad ANVUR, INDIRE e INVALSI e che sono state effettuate – da ultimo, con la legge di stabilità 2016 – alcune riduzioni di risorse, contemperate però da stanziamenti ulteriori per l'assunzione di ricercatori;
   preso atto che l'importo totale, pari a 1,672 miliardi di euro è suddiviso fra assegnazioni ordinarie e straordinarie: le prime ammontano a euro 993,3 milioni di euro, mentre le seconde ammontano a 579,2 milioni di euro e sono costituite dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale (euro 515,8 milioni), dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario (euro 32,3 milioni), dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse (euro 27 milioni), dalle somme autorizzate dal decreto-legge n. 104 del 2013 per l'assunzione di personale da parte dell'INGV;
   considerato inoltre che la residua somma di 99,8 milioni di euro è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;
   osservato che 430 milioni di euro, in precedenza inclusi tra le assegnazioni ordinarie dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), sono stati trasferiti nel monte delle attività di ricerca a valenza internazionale, con l'effetto di ridurre il finanziamento ordinario su cui si calcola anche la quota premiale, passata da circa 99 milioni di euro a 69 milioni di euro;
   rilevato criticamente che, ancora una volta, le disponibilità complessive del bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno consentito di assicurare risorse aggiuntive per la quota premiale;
    valutato inoltre che lo schema individua come metodo di riparto della quota premiale il seguente: il 70 per cento è ripartito in ragione dei risultati della VQR 2004-2010, basata su prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, valutazione complessiva di ogni ente, tenendo conto del valore medio delle quote premiali erogate negli anni 2014 e 2015; il 30 per cento della quota è ripartito sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;Pag. 139
    tenuto conto che, con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono fissati i criteri di assegnazione del 30 per cento della quota premiale, i termini e le modalità della procedura;
   tenuto conto che il provvedimento si pone in relazione per la prima volta anche al Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2 del 1o maggio 2016, la quale che tra l'altro si pone come strumento in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa;
   manifestate perplessità sul fatto che le assegnazioni ordinarie vengano vincolate a obiettivi esterni, quali quelli indicati nel PNR, non sempre rispondenti alle attività proprie degli enti di ricerca e alle caratteristiche della ricerca di base;
   ritenuto necessario chiarire il valore prescrittivo della sollecitazione, contenuta nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, affinché gli enti impieghino le risorse programmate per dar corpo e sostanza alle azioni richiamate nel PNR e riconducibili al Programma quadro Horizon 2020;
    considerato che per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018, gli enti potranno utilizzare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2016, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
   ritenute esaustive le delucidazioni pervenute dal MIUR relative alle richieste di chiarimento formulate dal relatore;
   auspicato che le assegnazioni complessive, dunque comprensive anche della quota premiale, posano tenere in considerazione le effettive esigenze assunzionali degli EPR maggiormente penalizzati dalla contrazione degli stanziamenti, e concorrere al soddisfacimento dei limiti per la deroga alle limitazioni al turn over, come definita dalla legge stabilità 2016;
   ritenuto inopportuno e illegittimo vincolare le assegnazioni ordinarie ad obiettivi di fatto estranei alle attività proprie degli enti, peraltro attraverso un mero rinvio ad una direttiva ministeriale, citata nelle premesse, ma i cui contenuti non sono esplicitati nelle norme dello schema di decreto né nella legislazione di settore;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. sia il prossimo anno la quota premiale aggiuntiva rispetto al complessivo finanziamento ordinario;
   2. sia indicato esplicitamente nel testo del decreto che la quota destinata alle chiamate dirette fa parte dell'assegnazione ordinaria, come già disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera h), del decreto ministeriale n. 599 del 2015;
   3. sia precisato che l'indicatore di qualità utilizzato sarà l'IRFS1;
   4. sia indicato esplicitamente nel testo del decreto che la valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di valutazione, anche in tal caso come già previsto dal decreto ministeriale n. 599 del 2015;
   5. siano rispettate per il 2017, le tempistiche previste per la trasmissione dello schema di decreto di riparto, tanto più che secondo l'articolo 3 il predetto decreto dovrà essere trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2017;
   6. siano presi comunque in considerazione i dati della VQR 2011-2014 ove compiutamente disponibili;

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  e con le seguenti osservazione:
   valuti il Governo, alla luce del calo delle assegnazioni ordinarie anche in conseguenza dello spostamento di una quota del contributo dell'ASI, correlato ad attività internazionali, all'interno delle attività di ricerca a valenza internazionale, e della riduzione comporta un ridimensionamento complessivo del Fondo, su cui peraltro si calcola la quota premiale, di recuperare i 30 milioni di euro, che non è compensato in altre voci di spesa.