CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3973, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;
   rilevato che, nel corso dell'esercizio 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a circa 131,7 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza e che anche nello scorso esercizio è proseguita la crescita degli stanziamenti già riscontrata negli anni 2013 e 2014;
   osservato che tale crescita degli stanziamenti si riscontra anche nell'ambito delle due principali missioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferite rispettivamente alle «Politiche previdenziali» e alle «Politiche per il lavoro»;
   preso atto che nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto si evidenzia che quasi tutti i capitoli della missione «Politiche previdenziali» presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro, essenzialmente in ragione delle modalità di svolgimento delle procedure di spesa, per effetto delle quali gli impegni sono assunti nell'esercizio di competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante;
   condiviso l'invito formulato dalla Corte dei conti a migliorare la programmazione dei fabbisogni degli istituti di previdenza e le modalità della loro comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   rilevato con favore che, nell'ambito della missione «Politiche per il lavoro», si è proceduto a un riordino dei programmi di spesa, che ha introdotto una più precisa distinzione tra le spese riferite alle politiche passive e quelle destinate alle politiche attive del lavoro, ai servizi per il lavoro e alla formazione, ancorché tale distinzione sia suscettibile di ulteriori perfezionamenti;
   osservato, a tale ultimo riguardo, che nel quadro del processo di complessiva revisione dell'assetto delle politiche in materia occupazionale avviato in attuazione della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, appare essenziale rafforzare, anche sul piano finanziario, gli interventi volti a promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 198

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 199

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;
   osservato che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano esclusivamente gli stanziamenti di cassa e i residui, non essendo previste variazioni alle complessive previsioni in termini di competenza;
   rilevato che, nell'ambito degli stanziamenti in termini di competenza dello stato di previsione, si propone una riduzione delle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, in relazione al minore fabbisogno finanziario INPS per l'anno 2016, alla quale fa riscontro un aumento delle risorse destinate al programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione» e, in particolare, delle somme destinate ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa sono incrementati in relazione alle spese da rimborsare all'INPS sulla base dei rendiconti degli anni 2012, 2013 e 2014;
   segnalata l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, anche alla luce di quanto evidenziato dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svolta il 23 giugno scorso, al fine di valutare l'adozione di ogni iniziativa utile ad adeguare le dotazioni di bilancio agli effettivi fabbisogni riscontrati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 200

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO BASE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea del comma 14 dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»;
   b) al secondo periodo del comma 18, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore».

  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 1, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui alla medesima lettera a) è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017, di 105 milioni di euro per l'anno 2018, di 101 milioni di euro per l'anno 2019, di 94 milioni di euro per l'anno 2020 e di 81 milioni di euro per l'anno 2021, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Pag. 201

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:
   a) quanto all'onere di cui all'articolo 2 con le risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;
   b) quanto all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 2. Pannarale, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

  1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».
1. 6. Simonetti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono aggiunte le seguenti: «nel limite di 2500 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni a decorrere dal 1o settembre 2016».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede, nel limite massimo di 22 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018, di 231 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 32 milioni di euro per l'anno 2021, con il 50 per cento delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il 50 per cento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1. 3. Rizzetto.

Pag. 202

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto di manovra, di addetto di traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo.».
1. 1. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.
1. 4. Rizzetto.

  Aggiungere la seguente rubrica: Armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori delle imprese ferroviarie.
1. 5. La Relatrice.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, nonché dall'articolo 1, commi 263 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1o gennaio 2017 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e delle economie previste dall'articolo Pag. 2031, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, che documentano tali date di cessazione aziende o tali procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, dalla fine del medesimo periodo, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche qualora coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a richiesta, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, per assistenza di parenti disabili gravi viventi all'atto della domanda di salvaguardia, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di Pag. 204esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettera c) della legge n. 147 del 2013 le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e all'articolo 1, comma 194, la lettera d) della legge n. 147 del 2013 le parole: «ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, prima del 31 dicembre 2011»;
   c) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. L'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge;
   d) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai 20 anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1o febbraio 2013, con o senza autorizzazione ai versamenti volontari, con o senza versamenti di contribuzione volontaria, anche se hanno un lavoro a tempo determinato dopo il 1992 ed a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;
   e) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina Pag. 205previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;
   f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui al presente articolo al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di quelle derivanti dalle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line nel proprio sito internet istituzionale, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base data del requisito e avendo cura di evidenziare le domande accolte, e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte non accolte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 dei 2012, e successive modificazioni, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.
  3. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.
  4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 16. Simonetti.

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  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nel limite di 7.000 soggetti, ai lavoratori del trasporto aereo per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edite ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come indicato nella presente lettera.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 32.200 soggetti;
   b) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 270 milioni;
   c) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490 milioni;
   d) sostituire le parole: 409 milioni con le seguenti: 424 milioni;
   e) sostituire le parole: 314 milioni con le seguenti: 324 milioni;
   f) sostituire le parole: 208 milioni con le seguenti: 214 milioni;
   g) sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 135 milioni;
   h) sostituire le parole: 51 milioni con le seguenti: 54 milioni;
   i) sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti 3,5 milioni.
2. 7. Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 6.800 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,.
* 2. 2. Boccuzzi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 6.800 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;.
* 2. 13. Simonetti.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a seguito di accordi governativi o non governativi con le seguenti: a seguito di qualsiasi tipologia di accordi governativi o non governativi che ne prevedevano la mobilità.
2. 12. Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o l'amministrazione straordinaria speciale attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile aggiungere le seguenti: o da aziende in uno stato di crisi dichiarato ed accertato e che abbiano stipulato accordi volti al superamento della crisi ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso l'accesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla cessione di azienda o rami di azienda sottoscritti in sede governativa entro il 2014 anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
2. 10. Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
* 2. 1. Boccuzzi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
* 2. 14. Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o del trattamento speciale edile.
2. 17. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per assistenza disabili gravi aggiungere le seguenti: ovvero per assistenza di familiare di primo grado con invalidità pari ad almeno il 74 per cento.
2. 11. Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
2. 15. Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
2. 6. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
2. 5. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai venti anni ovvero ai lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, che dal 31 dicembre 2014 non svolgono attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, dei requisiti Pag. 208con applicazione delle decorrenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 33.200 soggetti e nel limite massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 488 milioni di euro per l'anno 2018, di 425 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022, di 53 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 4. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ai soggetti che hanno sottoscritto accordi individuali all'esodo entro il 30 giugno 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
2. 3. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1o settembre 2016.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 33.000 soggetti;
    b) dopo le parole: nel limite massimo di aggiungere le seguenti: 9 milioni di euro per l'anno 2016;
    c) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 283,52 milioni;
    d) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490,28 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. In caso di insufficienza delle risorse previste per la copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di rotazione, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
2. 8. Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9 Pag. 209milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1o settembre 2016.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 33.000 soggetti;
    b) dopo le parole: nel limite massimo di aggiungere le seguenti: 9 milioni di euro per l'anno 2016;
    c) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 283,52 milioni;
    d) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490,28 milioni.
2. 9. Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti: fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,.
3. 1. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, con le seguenti: le economie risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4.
3. 2. La Relatrice.