CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2016
682.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09181 Dall'Osso: Salvaguardia dell'occupazione nelle attività alberghiere di Salsomaggiore Terme.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso – inerente alla situazione occupazionale dei lavoratori degli hotel Grand Hotel Porro e Hotel Valentini, ubicati sul territorio di Salsomaggiore Terme (PR) – faccio presente quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che, il 28 maggio 2015, la società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa attualmente in concordato preventivo, ha stipulato con la società inglese Accentour Ldt un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto due rami costituiti dal Grand Hotel Porro e dall'Hotel Valentini. Quest'ultimo rientrava nelle disponibilità della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa in forza di un contratto di leasing da quest'ultima stipulato con alcuni istituti bancari.
  Tanto premesso, faccio presente che, lo scorso mese di aprile, le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno proclamato uno sciopero a causa del notevole ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori da parte di Accentour Ldt. Lo sciopero è cessato con la sottoscrizione di un accordo che ha previsto il pagamento degli stipendi entro pochi giorni. Tuttavia, il mancato rispetto dell'accordo da parte di Accentour Ldt ha indotto le rappresentanze sindacali a proclamare un nuovo sciopero.
  Lo scorso 18 maggio, la Accentour Ldt ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di tutto il personale (pari a circa 40 unità) in forza presso i due hotels che già avevano cessato l'attività. La fase sindacale della predetta procedura si è conclusa, lo scorso 6 giugno, con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti.
  Ad oggi si è in attesa dell'avvio della successiva fase amministrativa della procedura medesima.
  In siffatto contesto – nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda rappresentata con il presente atto parlamentare – posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarne le principali criticità.
  Da ultimo, voglio ricordare che – il 31 luglio dello scorso anno – la società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano spa ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza per il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236 del 1993, in quanto impresa non rientrante nel campo di applicazione della CIGS. Tale istanza, relativa al periodo dal 20 luglio 2015 al 19 luglio 2016, è stata tuttavia successivamente ritirata, lo scorso 14 aprile.

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ALLEGATO 2

5-09214 Ribaudo: Inquadramento lavorativo dei rappresentanti legali di società cooperative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ribaudo, concernente l'inquadramento lavorativo dei rappresentanti legali di società cooperative, voglio evidenziare che l'incompatibilità tra lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima costituisce un principio giuridico consolidato in sede giurisprudenziale, che, in assenza di specifiche eccezioni di legge, si ritiene mutuabile anche alle società cooperative.
  Pertanto, l'INPS, tramite il messaggio n. 12441/2011, nel quale si ribadisce l'incompatibilità fra la carica di amministratore unico e la posizione di lavoratore subordinato, ha semplicemente esplicitato tale principio nell'ambito del settore economico cooperativo.
  Con riferimento alla carica di presidente, invece, si ribadisce che di per sé non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato, in quanto anche il presidente di una società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale.
  Di conseguenza, al fine di individuare gli ambiti di incompatibilità, il citato messaggio dell'INPS fa riferimento una serie di ulteriori elementi, da valutare in concreto caso per caso.
  Voglio precisare, inoltre, che le osservazioni formulate nel presente atto parlamentare dagli onorevoli interroganti circa le peculiarità delle piccole cooperative, secondo i quali «l'assemblea dei soci di fatto ha la piena possibilità di controllare l'operato del legale rappresentante-amministratore unico, nonché di indicare le linee imprenditoriali da seguire e di aver contezza di ciò che viene realmente effettuato», corrispondono a mere situazioni di fatto e non appaiono, invece, avere un riscontro strettamente giuridico.
  Ciò posto, l'operato dei funzionari ispettivi dell'INPS, relativo all'annullamento dei rapporti di lavoro dipendente in caso di amministratore unico, non appare in contrasto con le disposizioni di legge e con la prassi interpretativa consolidatasi.