CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Al comma 4, sostituire le parole da: intesi fino alla fine con le seguenti: come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
4. 12. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il sedime ferroviario fino alla fine del comma con le seguenti: il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente come piste ciclabili, in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
6. 9. I Relatori.

  Al comma 2, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti:, nei piccoli comuni.
6. 10. I Relatori.

  Al comma 2, dopo le parole: turistico-culturali aggiungere le seguenti: ed enogastronomici.
6. 11. I Relatori.

ART. 10.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:
   a) per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, si intende i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
   b) per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, si intende i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, provenienti dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola Pag. 37primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

  Conseguentemente:
   al comma 4 sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere a) e b);
   sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

  1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge.
  3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
  4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. 10. I Relatori.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 9. I Relatori.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.Pag. 38
  2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.
14. 15. I Relatori.

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
16. 2. I Relatori.