CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (Nuovo testo unificato C. 72 Realacci ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti «Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate» (C. 72 Realacci e abb.),
   premesso che:
    il provvedimento mira alla realizzazione di una rete nazionale di «mobilità dolce», connotata da un'elevata sostenibilità ambientale ed equiparata – ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo – alle altre reti infrastrutturali nazionali;
    le modalità di realizzazione della rete, di cui all'articolo 2, prevedono che essa principalmente derivi dal recupero e dal riutilizzo di infrastrutture quali percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili; sono altresì introdotte misure, sicuramente condivisibili, volte a favorire l'integrazione della rete di mobilità dolce con il trasporto pubblico locale;
    per quanto concerne la definizione della rete di mobilità dolce e, in particolare, il riferimento alle ferrovie e ai treni turistici, si evidenzia peraltro l'esigenza che essi non costituiscano parte della rete della mobilità dolce, ma che, come correttamente disposto dall'articolo 4, rientrino tra le infrastrutture che «integrano» la mobilità dolce;
    si sottolinea altresì che è in corso di esame da parte di questa Commissione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico; risulta pertanto opportuno non inserire nella proposta di legge in esame disposizioni che interessino in modo specifico tale materia;
    in diverse disposizioni del testo in esame si fa riferimento alle ferrovie dismesse. In particolare, l'articolo 2 reca la definizione di ferrovie dismesse, nell'ambito delle infrastrutture da recuperare e riutilizzare ai fini della realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce; l'articolo 4, comma 2, prevede, tra le tipologie di percorsi con le quali realizzare preferibilmente la rete nazionale della mobilità dolce anche le ferrovie dismesse; il successivo articolo 5 disciplina l'utilizzo delle ferrovie dismesse come aree nelle quali sviluppare la mobilità dolce (greenways), demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno dell'elenco di tali linee ferroviarie. Al riguardo si evidenzia l'esigenza di precisare Pag. 129che l'uso delle ferrovie «dismesse» ai fini della mobilità dolce sia limitato ai soli casi nei quali il sedime ferroviario non sia armato o, in ogni caso, si trovi in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario;
    l'articolo 7 modifica il codice dei beni culturali prevedendo che anche le ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza rientrino tra i beni paesaggistici e possano pertanto essere qualificati come beni di notevole interesse pubblico, applicando quindi ad esse la specifica disciplina prevista in tali casi. Si evidenzia tuttavia che le suddette previsioni potrebbero comportare vincoli eccessivi e tali da rendere più difficile l'attivazione e più onerosa la gestione dei percorsi ferroviari turistici;
    l'articolo 9, nel definire i compiti e la composizione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, prevede la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni impegnate nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche. Per le ragioni già indicate si segnala l'opportunità di sopprimere tale previsione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «e persegue l'obiettivo» fino a: «garantendo così» con le seguenti: «, e garantendo»;
   2) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole «treni turistici»;
    b) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole «dall'esercizio ferroviario,» aggiungere le seguenti: «che non siano armati o, comunque, che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino dell'esercizio ferroviario medesimo,»;
   3) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
   4) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso d-bis) e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento alle lettere b), c) e d);
   5) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche».