CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2016
678.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306);
   rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in attuazione di una vasta delega finalizzata a «modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali»;
    in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge di delegazione prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
    nel quadro del riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge di delegazione prevede l'eventuale assorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di polizia;
    il riordino deve operare ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
    la scelta operata dal Governo con lo schema in esame prevede il prevalente assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, cui sono destinate 7.034 unità; 126 unità sono assegnate alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;
    come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'Arma dei Carabinieri è stata ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio. Il transito del personale «nelle altre Forze di polizia» diverse dall'Arma dei Carabinieri, ovvero «in altre amministrazioni pubbliche» è stato circoscritto ad «un contingente limitato» di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso sin qui assolte;
    il Corpo forestale dello Stato è attualmente «Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano Pag. 42e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema» (articolo 1 della legge n. 36/2004). Esso concorre al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
    il Corpo forestale svolge, inoltre, attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È, infine, struttura operativa nazionale di protezione civile;
    un particolare rilievo rivestono le competenze del Corpo forestale in materia di contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, esercitate in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites), ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
    come sottolineato dal Consiglio di Stato, lo schema interviene su un ordito normativo «molto frammentato e stratificato nel tempo», che necessiterebbe di «un intervento generale di rivisitazione e semplificazione», «seguendo, ove possibile, il modello del codice dell'ordinamento militare». L'intervento di riordino si rende tanto più necessario anche per la scelta, «suggerita da motivi di opportunità e da prudenza istituzionale», di non intervenire direttamente sulla legge n. 121 del 1981, nell'introdurre le disposizioni che rafforzano i poteri di coordinamento del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza;
    tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera e del Senato, nonché dei rilievi avanzati dalla Commissione Agricoltura della Camera e delle osservazioni formulate dalle Commissioni 6a Finanze e tesoro, 9a Agricoltura e produzione agroalimentare e 13a Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato;
   considerato che:
    nei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera e del Senato, nonché nei rilievi avanzati dalla Commissione Agricoltura della Camera e nelle osservazioni formulate dalle Commissioni Agricoltura, Territorio e Finanze del Senato appare centrale la questione delle attività svolte dal Corpo forestale in attuazione della citata Convenzione di Washington;
    tutti gli organismi che si sono pronunciati in sede consultiva, con l'eccezione della Commissione Finanze e tesoro del Senato, hanno segnalato la necessità – in coerenza con il principio di delega relativo all'unitarietà delle funzioni da attribuire – che le funzioni riguardanti il contrasto del commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione vengano attribuite nella loro totalità all'Arma dei carabinieri;
    la tematica interessa anche la Commissione parlamentare per la semplificazione, in quanto investe l'esercizio ottimale delle funzioni;
    infine, l'articolo 20 dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo per «il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale», con previsione che, derogando al normale periodo di quindici giorni di vacatio legis in assenza di specifiche indicazioni nella legge di delegazione, appare meritevole di verifica da parte del Governo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di:
    assicurare – in coerenza con il richiamato principio di delega – la conservazione dell'unitarietà delle funzioni Pag. 43assolte fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante – tra l'altro – la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
    garantire, per quanto possibile, il coordinamento con la normativa vigente e in particolare con il codice dell'ordinamento militare e la legge n. 121 del 1981;
    riformulare il preambolo, raggruppando i riferimenti normativi in base all'ordine gerarchico delle fonti e, in ciascun ambito, in ordine cronologico e inserendo il riferimento anche al comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2016, che disciplina la procedura di delega;
    compiere una verifica complessiva sulla tempistica prevista o, in qualche caso, non prevista, per l'attuazione dei vari adempimenti cui lo schema rimanda, in particolare introducendo un termine per l'adozione del decreto previsto all'articolo 9, comma 2.