CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (C. 3944 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3944, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;
   osservato che gli accordi sono volti a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea, da un lato, e l'Iraq e le Filippine, dall'altro, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione, non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e della sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali;
   rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 84 dell'Accordo con l'Iraq, le Parti concordano sul potenziamento della cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose, impegnandosi ad applicare le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute;
   considerato che l'articolo 27 dell'Accordo con le Filippine prevede la cooperazione tra le Parti nel settore del lavoro marittimo, al fine di promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose, la sicurezza personale e la protezione dei lavoratori marittimi, nonché le politiche e i programmi per la loro salute e sicurezza sul lavoro;
   considerato che, sulla base dell'articolo 28 dell'Accordo di partenariato con le Filippine, le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di occupazione e di affari sociali, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze, alla parità tra uomo e donna e al lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione attraverso la promozione dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso, Pag. 145quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà;
   rilevato, altresì, che, in tale contesto, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL e dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».