CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3926, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
   preso atto che il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali anche al fine di far fronte alle conseguenze finanziarie di calamità naturali, nonché misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;
   osservato che l'articolo 16 del decreto-legge, al fine di garantire un quadro normativo certo per le assunzioni di personale da parte degli enti locali, dispone l'abrogazione della previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti;
   considerato che tale abrogazione è volta a superare le incertezze interpretative sulla portata dei limiti alle facoltà assunzionali degli enti soggetti al patto di stabilità interno, sulla base di un'esigenza manifestata, da ultimo, dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 3 maggio 2016, n. 16;
   preso atto con favore che l'articolo 17, introducendo, all'articolo 1 della legge di stabilità 2016, il comma 228-bis, prevede la possibilità per i comuni di procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante ed educativo necessario al mantenimento dei livelli di offerta formativa, assicurando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e delle norme in materia di contenimento della spesa di personale;
   apprezzato che il medesimo articolo 17 introduce anche l'ulteriore comma 228-ter, prevedendo articolate procedure che consentono ai comuni, nel triennio 2016-2018, di stabilizzare contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e negli asili nido, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa, valorizzando le professionalità acquisite e riducendo il ricorso ai contratti a termine;
   considerata l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni del comma 228-ter al triennio scolastico 2016-2018, assicurando la valorizzazione delle esperienze professionali maturate nell'ambito degli enti e delle istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia;
   segnalata l'esigenza di favorire l'assunzione di personale nell'ambito dei servizi sociali da parte degli enti locali che abbiano costituito o costituiscano, a livello di ambito territoriale, forme strutturali di gestione associata di tali servizi; Pag. 109
   rilevata la necessità di consentire agli enti locali di procedere alle assunzioni necessarie al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi da loro gestiti, attingendo alle graduatorie vigenti, prorogando al 31 dicembre 2017 il termine della loro validità,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 17, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
   Al capoverso comma 228-ter, primo periodo, dopo le parole: dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio aggiungere la seguente: scolastico;
   Conseguentemente:
    all'ultimo periodo del medesimo capoverso, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019;
    dopo il capoverso comma 228-ter, aggiungere il seguente: 228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al primo periodo possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1o settembre 2016; il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere che, al fine di garantire maggiore capillarità e parità di accesso su tutto il territorio nazionale al servizio sociale professionale, gli enti locali che abbiano costituito o costituiscano, a livello di ambito territoriale, forme strutturali di gestione associata dei servizi sociali possano procedere, per l'anno 2016, ad assumere le figure professionali necessarie al di fuori dei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire agli enti locali di procedere alle assunzioni necessarie al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi da loro gestiti, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prorogando al 31 dicembre 2017 il termine della loro validità.