CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306),

VALUTA NEGATIVAMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  rilevando che:
  Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
  Il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra.
  L'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentari», «la salvaguardia delle professionalità esistenti», nonché «la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire».
  Va stigmatizzata l’irritualità delle delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante utilizzata, ad avviso degli scriventi, per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia.
  Successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto della formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato.
  Va sottolineata come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città.
  L'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzione e dei delitti ambientali una specifica competenza Pag. 143così come previsto dall'articolo 8 della LEGGE 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, (successivamente «Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente. Stesse considerazione devono essere svolte ordine al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari istituito nel 1982 come ha «Nucleo Carabinieri» presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e riconfigurato nel 1994 nel «Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari». Il Comando ha assunto l'attuale denominazione con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n.79 e, secondo quanto ribadito dall'articolo 6 del recente D.P.C.M. 27.2.2013 n.105 (in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito in L. 7 agosto 2012), è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per esercitare poteri ispettivi sulle produzioni agroalimentari al fine di prevenire e reprimere le frodi alimentari; inoltre, per contrastare le frodi ai danni dell'UE nel settore dei finanziamenti comunitari, svolge controlli straordinari sulla erogazione e sul percepimento dei finanziamenti UE nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, nonché sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e agli indigenti.
  Rilevando, inoltre, che:
  Gli scriventi, pur consapevoli della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, ritengono non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali standard qualitativi di contrasto del crimine ambientale.
  Va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia.
  La diversità ontologica sottesa tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello status dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno.
  A tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione del personale femminile per il quale l'arruolamento può essere solo volontario. Questa contraddizione risulta più evidente se si considera che la militarizzazione riguarderà non solo il personale in divisa ma anche i ruoli tecnici strumentali amministrativi quali i periti, i revisori, i collaboratori e gli operatori, ovvero lavoratori non armati se senza uniforme, spesso con molti anni di servizio alle spalle, in alcuni casi obiettori di coscienza o invalidi. A tutti costoro la delega non lascia ben poco scampo: qualora non dovessero risultare idonei alla militarizzazione o non dovessero accettarla, verranno indirizzati in altri ambiti della P.A. individuati con D.P.C.M. su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto Pag. 144del rispettivo fabbisogno, preferibilmente tra quelli che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (articolo 12, comma 3 del decreto in esame). Qualora però il personale non dovesse accettare la ricollocazione offerta, o ritorna al contingentamento iniziale o finirà in mobilità presso la P.A.: per tutte queste ragioni non è ultroneo parlare di «ricatto occupazionale» che aprirà inoltre la strada a numerosi contenziosi.
  Il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica.
  In merito alla unitarietà delle funzioni, gli scriventi non possono non prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni ad oggi commendevolmente svolte dal corpo forestale dello Stato sul rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull’enforcement di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione.
  Stesso discorso deve essere fatto per le competenze per l'antincendio boschivo e per il pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È ben noto infatti come l'azione più efficace di contrasto agli incendi boschivi, ancor prima dello spegnimento, è la prevenzione, attuata dalle circa 3.700 unità del Corpo Forestale dello Stato che operano nelle stazioni e nei posti fissi e che, con l'assorbimento nei Carabinieri, verranno meno. Insomma, allo stato attuale i «soli» 300 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, oltre ai 90 elicotteristi che transiteranno nei Vigili del Fuoco, appaiono completamente insufficienti per il prosieguo dell'efficace azione preventiva dagli incendi boschivi, fin qui svolta dal CfS. Sempre in questo ambito, non si comprende a chi verrà attribuita l'attività di indagine per l'individuazione dei piromani, anche questa attribuita da sempre al Corpo Forestale. Inoltre il decreto legislativo agli artt. 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del CfS in parti uguali tra carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso, mentre presso il Centro Operativo Aereo Unificato verrà meno il funzionario del Corpo Forestale dello Stato che decideva in merito all'invio dei mezzi aerei rispetto alle richieste di intervento, sulla base di valutazioni estremamente tecniche.
  Sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge cd Madia non è possibile non stigmatizzare il «ruolo ad esaurimento» in cui verrebbero inquadrato il personale proveniente dal corpo forestale dello stato, una sorta di riservisti in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo Forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento Forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO2, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi.Pag. 145
  In tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del corpo forestale dello Stato, su molte delle quali insistono ZPS (Zone protezione speciale), SIC (siti di interesse comunitario) o riserve integrali, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, attraverso i coordinamenti Territoriali per l'Ambiente (CTA), non risulta chiaro come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Cfs transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Cfs e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale.
  Va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 delle legge delega 124/2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Cfs non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (stimati in circa 2 mln di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi Forestali Regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro.
  L'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge 124/2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo – ad avviso degli scriventi – non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque regioni a statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali.
  Rilevando altresì che:
  In relazione al decreto in esame, vanno altresì considerati ulteriori aspetti.
  Il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo Forestale Nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie Provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace, a parere degli scriventi, la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali.
  Suscita preoccupazione il destino dei CRAS, Centri Recupero Animali Selvatici, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiaro, inoltre, la sorte occupazionale legata agli operai a tempo indeterminato e determinato che operando soprattutto nell'ambito degli UTB (Uffici Territoriali per la Biodiversità), hanno finora garantito lo svolgimento di funzioni e competenze peculiari volte al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi naturali, attraverso un know-how difficilmente rimpiazzabile.
  A dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Cfs nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme on-line denominata «Salviamo la Forestale» che ha raccolto ben 116.596 firme on line, e il referendum interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Cfs si sono dichiarati contrari alla militarizzazione.
  Il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 Pag. 146del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia...» (AS 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge 124/2015, evidenziandosi un chiaro impasse o comunque notevoli difficoltà anche e soprattutto in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
  Rilevando infine che:
  Per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del CfS stesso del personale delle polizie provinciali, l'unificazione dei Corpi forestali regionali e dell'ICQRF (ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) in capo al Mipaaf che paradossalmente non è rientrato nel novero di alcuna razionalizzazione. Altresì, visto la portata della delega che altera gli equilibri democratici tra forze di polizia ad ordinamento civile e militare stabiliti dalla Legge 1o aprile 1981 n. 124, qualsiasi iniziativa di modifica di quest'ultimi, deve rimanere prerogativa assoluta del Parlamento e non una iniziativa governativa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 306);
   preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;
   considerato, per quanto di competenza, che l'articolo 7, comma 1, prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma, insieme con le relative funzioni, con l'eccezione di alcune competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta agli incendi boschivi), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione);
   preso atto che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali resta attribuita la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea ed internazionale e di raccordo con le politiche forestali regionali, nonché la competenza in materia di certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali;
   condiviso l'impianto generale che permette il mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti del Corpo forestale e l'esistenza, anche in futuro, di una Forza di Polizia specializzata nel settore della tutela agroalimentare e forestale;
   considerato che l'articolazione delle funzioni relative agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES) risulta suddivisa tra l'Arma, alla quale sono affidati i servizi di contrasto al commercio illegale, la Guardia di finanza, alla quale compete il controllo all'interno degli spazi doganali, ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale compete il rilascio delle certificazioni per il commercio e la detenzione, nonché la tenuta del registro degli alberi monumentali;
   ritenuto che tale ripartizione rischia di inficiare l'osservanza del principio della delega relativo al mantenimento dell'unitarietà di funzione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema in esame
  con i seguenti rilievi:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la permanenza Pag. 148del rapporto funzionale tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il personale del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, anche una volta esaurito il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma;
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il trasferimento di tutto il personale addetto alla CITES in sede centrale e periferica dello Stato, inquadrabile nell'ambito di un ruolo speciale, al fine di garantire lo svolgimento unitario a livello nazionale e periferico dei compiti di certificazione amministrativi e di controllo, relativamente agli obblighi assunti in sede di Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES);
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità, ai fini dell'espletamento del ruolo di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agricola e forestale, di trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso l'istituzione di un ruolo speciale presso lo stesso Ministero, del contingente di personale attualmente inquadrato a titolo di operaio a tempo determinato e a tempo indeterminato del Corpo forestale dello Stato ed operante presso gli uffici territoriali per la Biodiversità del medesimo Corpo per la custodia e la gestione dei beni naturalistici di proprietà demaniale;
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di espungere al comma 4 dell'articolo 12 l'inciso «per la privatizzazione del posto di lavoro», trattandosi di espressione non prevista dalla legge delega.

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (3926);
   considerato che l'articolo 23 prevede talune disposizioni riguardanti il comparto agricolo;
   rilevato, in particolare, che la disposizione in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip;
   considerate con favore le misure predisposte;
   ritenuto che le disposizioni relative al settore lattiero-caseario, pur necessarie ed urgenti, devono essere integrate con una strategia di lungo corso che sia in grado di accompagnare il necessario processo di ristrutturazione del comparto in ambito nazionale ed europeo, al fine di rendere possibile un equilibrio tra domanda ed offerta basato su prezzi remunerativi e su una produzione di qualità;
   rilevata, inoltre, l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con ulteriori misure in grado di fornire risposte immediate al comparto, prevedendo che le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi quadro per la cessione di latte crudo; intervenendo sulle somme dovute agli allevatori per il pagamento del prelievo relativo alla campagna lattiero caseario 2014-2015, in modo da ridurre l'importo richiesto; estendendo alle imprese del settore suinicolo, fortemente colpite dalle riduzioni delle esportazioni, di poter accedere agli interventi previsti a carico del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario beneficiando del sostegno destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari;
   considerato, altresì, che occorre intervenire con tempestività, nel settore cerealicolo, predisponendo un Piano nazionale per il sostegno alla competitività delle imprese, chiamate ad affrontare una grave crisi a causa del crollo dei prezzi di produzione;
   ritenuto, altresì, che strettamente connesso alla gestione degli aiuti PAC per il comparto lattiero-caseario risulta il buon funzionamento di Agea, in sofferenza per i costi di funzionamento, alla Pag. 150quale occorre permettere di utilizzare somme presenti a bilancio e di dismettere beni di sua proprietà per la realizzazione di nuove economie di spesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  All'articolo 23:
   dopo il comma 6, vengano aggiunti i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1o ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti.»;
   b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
   c) il comma 6, è sostituito dal seguente:
  «6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione.».
  6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono, in rappresentanza Pag. 151delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, stipulare accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il venti per cento del settore.
  6-quater. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari, negli anni 2015 e 2016.».
   venga prevista l'adozione di un Piano nazionale per il settore cerealicolo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volto a sostenere la competitività delle imprese, attraverso programmi di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche, la creazione di reti di imprese e la diffusione di accordi stabili di filiera, il miglioramento della qualità del prodotto, anche attraverso il trasferimento delle conoscenze della ricerca tecnologica e scientifica alle imprese del settore ed il sostegno alla costituzione di gruppi operativi di cui all'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
   venga autorizzato l'utilizzo, per le finalità connesse al funzionamento di Agea, delle risorse esistenti su bilancio della stessa Agenzia previste in origine per la restituzione del prelievo lattiero caseario versato in eccesso per campagne lattiero casearie per gli anni dal 1995/1996 a 2002/2003;
   venga autorizzata, ai fini del conseguimento di nuovi risparmi di spesa, la cessione di beni di proprietà Agea facenti parte del progetto «TELEAR- sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio, non più necessari per le proprie finalità istituzionali.