CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono sostituiti dai seguenti:
  «1-bis. Ciascuna università statale approva autonomamente, secondo le proprie norme statutarie, il regolamento della contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e delle seguenti condizioni:
   a) gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, sia inferiore al valore di 21.000 euro sono interamente esentati dal pagamento del contributo annuale a condizione che, qualora non avessero maturato i crediti formativi entro il tempo legalmente previsto per il relativo corso di studi, ne abbiano maturato nell'anno precedente almeno sei;
   b) il contributo annuale dovuto dagli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro non può superare l'importo di 200 euro aumentato del 5 per cento della parte dell'ISEE eccedente rispetto al limite di 21.000 euro;
   c) sono altresì interamente esentati dal pagamento del contributo annuale gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  1-ter. A decorrere dall'anno 2017, i limiti di importo e di reddito di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1-bis, sono aggiornati annualmente, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura pari alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  1-quater. L'importo medio annuo dei contributi omnicomprensivi versati dagli studenti, con i quali gli stessi contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei quali usufruiscono durante la frequenza dei corsi, è calcolato come rapporto tra l'ammontare totale dei contributi annuali versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, al netto dei rimborsi operati nel medesimo anno, e il numero totale dei medesimi studenti non esentati dal pagamento del contributo ai sensi delle lettere a) e c) del precedente comma 1-bis. L'importo medio regionalizzato si ottiene moltiplicando il predetto valore per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante, calcolato al livello nazionale, e quello corrispondente calcolato Pag. 97al livello della regione nel cui territorio ha sede amministrativa l'università.
  1-quinquies. Al di fuori del contributo onnicomprensivo stabilito ai sensi del presente articolo, le università statali non possono istituire tasse o contributi a carico degli studenti fino al conseguimento e al rilascio del titolo di studio, salvo che per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni.

Art. 2.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo finalizzato al riordino della normativa in materia di contribuzione universitaria studentesca volto a:
   a) prevedere l'esenzione totale della contribuzione per gli studenti stranieri presenti nel nostro Paese in qualità di rifugiati o di richiedenti protezione internazionale;
   b) prevedere agevolazioni per gli studenti disabili introducendo, accanto all'attuale esenzione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 per coloro che sono portatori di una disabilità superiore al 66 per cento, anche una riduzione della tassazione per coloro che hanno disabilità compresa tra il 33 per cento e il 66 per cento;
   c) istituire un «Fondo per la gratuità degli studi universitari» destinato a reintegrare la riduzione degli introiti conseguente all'estensione della soglia di esenzione ed a supplire alla differente distribuzione dei redditi tra le diverse regioni del Paese.
1. 8. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  5. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 28.000,00;
   b) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione Pag. 98universitarie, con o senza la borsa di studio di cui alla legge 389/1989, sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dalla contribuzione per l'accesso e la frequenza dei corsi medesimi;
   c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui al precedente comma 1 sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   d) il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al comma 1 del presente articolo, è aggiornato annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

  6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  5. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha Pag. 99acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   c) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera a) tutti gli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

  6. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  7. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 4, registrato nell'anno solare precedente.
  8. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
  4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare. Pag. 100
  5. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   c) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera a) tutti gli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

  6. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  7. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 4, registrato nell'anno solare precedente.
  8. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 3. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di Pag. 101iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 23.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;
   c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

  2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  3. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:
   a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente;
   b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

  4. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento Pag. 102di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;
   c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

  4. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  5. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:
   a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2;
   b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

  6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 5. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

Pag. 103

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;
   c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui al precedente comma 1 sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;
   e) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera a) e dei limiti percentuali sull'ISEE di cui alla lettera b) tutti gli studenti iscritti non oltre un anno oltre la durata normale del corso di studio frequentato.

  4. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione della presente legge è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  5. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università in maniera proporzionale al numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente di cui al comma 3, lettera a) e sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 3, lettera b).
  6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Pag. 104provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 6. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Contribuzione degli studenti delle università statali e delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso le università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei quali usufruiscono mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale all'università alla quale sono iscritti.
  2. Ciascuna università statale approva autonomamente, secondo le proprie norme statutarie, il regolamento della contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e delle seguenti condizioni:
   a) l'importo medio annuo regionalizzato dei contributi versati, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3, non deve superare il valore di 900 euro;
   b) gli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto nel comma 4, sia inferiore al valore di 21.000 euro sono interamente esentati dal pagamento del contributo annuale a condizione che, se sono iscritti da più di un anno accademico, abbiano maturato nell'anno precedente almeno sei crediti formativi universitari; nel caso che non li abbiano maturati, sono tenuti a pagare un contributo annuale fisso di 200 euro;
   c) il contributo annuale dovuto dagli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro non può superare l'importo di 200 euro aumentato del 5 per cento della parte dell'ISEE eccedente rispetto al limite di 21.000 euro;
   d) sono altresì interamente esentati dal pagamento del contributo annuale gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  3. L'importo medio annuo dei contributi versati è calcolato come rapporto tra l'ammontare totale dei contributi annuali versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, al netto dei rimborsi operati nel medesimo anno, e il numero totale dei medesimi studenti non esentati dal pagamento del contributo ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2. L'importo medio regionalizzato si ottiene moltiplicando il predetto valore per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante, calcolato al livello nazionale, e quello corrispondente calcolato al livello della regione nel cui territorio ha sede amministrativa l'università.
  4. Ai fini del presente articolo, l'ISEE è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.
  5. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce:
   a) l'importo del contributo annuale dovuto da ciascuno studente, anche differenziato tra i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale ovvero tra i diversi corsi di studio;
   b) i casi di esenzione, parziale o totale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché gli eventuali altri casi di esenzione, ovvero di incremento, del contributo annuale, determinati dall'università per specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla carriera universitaria o alla situazione personale, ferma restando comunque Pag. 105l'esenzione totale di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo;
   c) le modalità di versamento del contributo annuale in una o più rate e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.

  6. Al di fuori del contributo onnicomprensivo previsto dal comma 1, le università statali non possono istituire tasse o contributi a carico degli studenti fino al conseguimento e al rilascio del titolo di studio, salvo che per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni.
  7. Nel caso di studenti di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia per i quali il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare risulti di difficile applicazione, l'importo del contributo annuale può essere stabilito, anche in deroga a quanto disposto nel comma 2, lettera b), sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  8. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto, prima della sua adozione, all'esame del collegio dei revisori dei conti dell'università, che certifica, in via previsionale, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma. Qualora, in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, risulti che non è stata rispettata la condizione di cui alla citata lettera a), una quota delle entrate iscritte nel bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, pari alla parte eccedente dei contributi versati, è obbligatoriamente destinata a spese per investimenti in favore della generalità degli studenti, stabiliti previo parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'organo di rappresentanza studentesca indicato dallo statuto dell'università.
  9. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 2 è approvato da ciascuna università entro il 31 marzo 2015 ed entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.
  10. A decorrere dall'anno 2017, i limiti di importo e di reddito di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono aggiornati ogni anno, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura pari alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è aumentato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L'importo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le università statali, per l'80 per cento in relazione al numero degli studenti iscritti in ciascuna università ed esenti dal contributo annuale ai sensi del comma 2, lettere b) e d), del presente articolo e, per il 20 per cento in relazione alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
  12. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo medio annuo regionalizzato del contributo annuale applicato da un'università superi il valore di cui alla lettera a) del comma 2, l'università concorda con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un piano per l'applicazione graduale della presente legge. Le deroghe autorizzate nell'ambito del piano non possono comunque avere efficacia oltre la fine dell'anno accademico 2017/2018.
  13. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esenti dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'università.
  14. Ciascuna università statale disciplina autonomamente con regolamento il contributo annuale dovuto dagli iscritti alle scuole di specializzazione sulla base dei princìpi e con le procedure di cui ai commi precedenti. Pag. 106
  15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università libere, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all'università degli studi di Trento.
  16. Sulla base dei princìpi del presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida cui devono attenersi i regolamenti sulla contribuzione studentesca per le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  17. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato.
  18. Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sui risultati ottenuti e sugli eventuali problemi rilevati nell'attuazione della presente legge.
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 7. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ave il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà di riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, Pag. 107con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
1. 01. Minardo.

ART. 2.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

  1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;
   c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

  3. Le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal comma 2 del presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

Art. 2-ter.

  1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro. Pag. 108
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:
   a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis;
   b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater.

  1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.
2. 1. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4
;
   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

  1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

Art. 2-ter.

  1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro. Pag. 109
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis.
  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater.

  1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.
2. 3. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

  1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare:
  2. Per le finalità di cui al comma precedente:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

Art. 2-ter.

  1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:
   a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno solare Pag. 110precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis;
   b) alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 3, registrato nell'anno solare precedente.

  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater.

  1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.
2. 5. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

  1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

Art. 2-ter.

  1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, Pag. 111registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis.
  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater.

  1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.
2. 2. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c);

  Conseguentemente:

  sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

  1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, al fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;
   b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

Art. 2-ter.

  1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:
   a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis,
   b) alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 Pag. 112dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, registrato nell'anno solare precedente.

  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater.

  1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.
2. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.