CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303);
  rilevato che:
   lo schema di decreto legislativo fa seguito, a distanza di pochi mesi, al Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica (DPCM in data 26 agosto 2015, sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni il 31 marzo 2016, in seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2015);
   il Piano ha evidenziato la peculiarità della situazione italiana, derivante dalla presenza di molti porti distribuiti su una costa molto estesa e dalla conformazione geomorfologica del Paese, fattori che rendono difficile, a differenza di altri Paesi, concentrare in pochissimi porti le funzioni che più di altre beneficiano di economie di scala; inoltre, i porti italiani sono quasi tutti collocati nei pressi del centro di città storiche;
   il Global Competitiveness Index 2014-2015 del World Economic Forum ha collocato le infrastrutture portuali italiane al 55o posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9o posto della Spagna, del 23o posto del Portogallo, del 32o della Francia, del 49o della Grecia e del 51o della Croazia;
  considerato che:
   la relazione illustrativa dello schema individua l'obiettivo strategico della riforma nella trasformazione dell'attuale «quadro frammentato e disarticolato in un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica», attraverso un nuovo modello di governance incentrato sull'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP),che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali;
   L'AIR indica i seguenti obiettivi di breve e medio e lungo periodo:
  obiettivi di breve periodo:
   superamento dell'eccessivo localismo attuale, attraverso l'intervento sulla dimensione «monoscalo» degli organi di governo dei porti e l'introduzione di sistemi portuali multi-scalo;
   semplificazione e snellimento degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali;
   dimezzamento dell'apparato amministrativo di supporto alle Autorità di Sistema Portuali;
  obiettivi di medio e lungo periodo:
   miglioramento della gestione della portualità italiana e quindi maggiore efficienza;
   aumento della visibilità dei porti di ciascun Sistema a livello globale;Pag. 126
   maggiore interazione e integrazione con le aree logistiche del Paese;
   maggiore capacità di coordinamento;
   tutela dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento e minimizzazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio circostante, nonché riduzione dei consumi energetici;
  valutato che:
   l'AIR si conclude con la prudente annotazione che la riforma «si inserisce in un contesto di politica economica non del tutto agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire»;
   la principale innovazione dello schema di decreto legislativo consiste dunque nell'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali;
   lo schema persegue due grandi obiettivi: la riorganizzazione della struttura e la semplificazione dell'azione amministrativa;
  dal punto di vista della riorganizzazione della struttura:
   la riforma ha una valenza strategica per rilanciare il sistema portuale anche a fronte della concorrenza dei porti del sud e dell'est del Mediterraneo, perseguendo integrazione tra i porti ed economie di scala, in una fase politico-economica internazionale molto complessa;
   l'analisi d'impatto della regolamentazione indica gli obiettivi della riforma e 14 indicatori per misurarne l'efficacia;
   in particolare, dovrà essere monitorata la razionalizzazione della struttura, per evitare che si riproduca l'attuale frammentazione: in particolare, l'istituzione degli uffici territoriali non deve tradursi in una moltiplicazione dei centri decisionali;
   la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità è demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma;
   la riforma compie un'operazione condivisibile: «asciuga» gli organi di governo delle autorità, escludendone le rappresentanze degli operatori economici, superando l'attuale commistione e recuperando il loro apporto, pure indispensabile, attraverso la partecipazione al neoistituito Tavolo di partenariato della risorsa mare. Il nuovo organismo dovrà svolgere un ruolo effettivo nel processo decisionale e programmatorio delle Autorità, fornendo alle autorità amministrative tutti gli elementi utili per le loro decisioni. In questa chiave, la consultazione dei soggetti interessati, oltre a dare legittimazione al soggetto regolatore, assume importanza anche come elemento di supporto delle scelte regolatorie;
   la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di numerose e puntuali proposte emendative e dell'impegno politico a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per discutere «soluzioni normative» ad una serie di temi considerati cruciali per un'efficace attuazione delle finalità del decreto legislativo così come degli obiettivi strategici del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica:
  per quanto attiene alla semplificazione:
   l'operatività dello Sportello unico amministrativo viene limitata ai «procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto», mentre le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio, ecc.)»;
   si demanda alle amministrazioni competenti il compito di adottare il regolamento attuativo dello sportello unico entro novanta giorni dall'entrata in vigore Pag. 127del decreto legislativo, senza specificare né a quali amministrazioni ci si intenda riferire, né i contenuti del regolamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di:
    prevedere, nell'ottica del monitoraggio e della valutazione d'impatto, che la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità – opportunamente demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma – sia preceduta da una verifica ex post, che possa essere dibattuta anche nelle sedi parlamentari e con le Regioni e che tenga conto dei 14 indicatori indicati nell'AIR;
    definire meglio le funzioni del Tavolo nazionale di coordinamento delle autorità, di cui si prevede l'istituzione, raccordandolo con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica;
    istituire il tavolo tecnico richiesto dalla Conferenza unificata, che potrebbe rivelarsi utile per una condivisione delle strategie nel settore;
    verificare se la limitazione dell'operatività dello Sportello unico amministrativo ai «procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto» risulti coerente con le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti, essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità;
    specificare le amministrazioni competenti all'adozione del regolamento attuativo dello sportello unico, dando indicazioni sui suoi contenuti;
    precisare, al comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 84, come sostituito dall'articolo 5 dello schema, a quale soggetto (e con quali procedure) spetti la deliberazione in merito all'inserimento – su richiesta delle singole Regioni – di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema;
    precisare, sempre nell'ambito del nuovo articolo 6, la data da cui decorre la soppressione delle vecchie autorità portuali.