CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   considerato che rilevano altresì le materie «sistema contabile dello Stato», «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, e la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   rilevato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), senza contemplare, diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013), il parere della Regione Puglia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera b), sia valutata l'opportunità di inserire il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013).

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ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (nuovo testo C. 3594 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3594, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.) sia alla competenza legislativa delle Regioni in materia di «politiche sociali» (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura unica nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, di carattere universale, che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
   considerato che le Regioni, in forza della loro potestà legislativa in materia di «politiche sociali» ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sono altresì competenti ad adottare misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e che, in un'ottica di piena ed efficace garanzia dei diritti sociali fondamentali, appare opportuno prevedere la possibilità di un coordinamento tra queste misure e la misura unica nazionale;
   preso atto che i decreti legislativi delegati sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di inserire un criterio direttivo che consenta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coordinare le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera a).

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ALLEGATO 3

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3926, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;
   rilevato che il provvedimento è nel suo complesso riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   rilevato che l'articolo 7 è volto a ridurre le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015;
   considerato che appare necessario attenuare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali difformi interpretazioni delle norme di contabilità o a causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti;
   constatato che, rispetto a quanto concordato in sede di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'11 febbraio scorso, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione all'articolo 10, comma 5, capoverso 9-bis, relativo alla facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, è circoscritto ai soli enti strumentali regionali «pubblici», senza comprendere le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;
   considerato che l'articolo 11 costituisce un primo importante passo avanti nel senso della piena attuazione dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana sulle entrate di spettanza della Regione, con il superamento del principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (cd. metodo del «riscosso»), e l'applicazione del principio della capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto della imposizione fiscale (cd. metodo del «maturato»), come auspicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, approvato dalla Commissione nella seduta del 4 novembre 2015 (doc. XVII-bis, n. 3);
   auspicando che, al fine di favorire la crescita dell'economia siciliana e l'attrazione di investimenti, si proceda in questo senso con un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio, anche in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 38 dello Pag. 122statuto, relativo al fondo di solidarietà nazionale;
   rilevato che il rapido succedersi di interventi normativi in materia di finanza territoriale determina incertezze in sede interpretativa, che portano sempre più frequentemente gli amministratori regionali e locali a richiedere pareri alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che si rende dunque necessario individuare un meccanismo che assicuri il coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, coordinamento che può essere efficacemente assicurato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
   rilevata l'opportunità di introdurre misure che favoriscano la crescita e lo sviluppo, incentivando gli investimenti;
   considerata altresì l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);
   considerata infine l'importanza della valorizzazione del personale, con l'individuazione di un sistema che incentivi le capacità ed il merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, si modifichi la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse successive interpretazioni delle norme di contabilità o a causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti;
   2) al fine di assicurare un efficace coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sia introdotta la facoltà – in aggiunta quelle già previste – di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI o l'UPI;

e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 10, comma 5, capoverso 9-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se nell'espressione «enti pubblici strumentali» debbano considerarsi comprese le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;
   b) al fine di favorire la crescita dell'economia e l'attrazione di investimenti, si valuti l'opportunità di un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione Siciliana da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio;
   c) al fine di favorire la ripresa degli investimenti, si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato e di escludere gli investimenti di carattere strategico dalla disciplina del pareggio di bilancio;
   d) si valuti l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);
   e) al fine di favorire l'incentivazione delle capacità e del merito del personale degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di adottare misure che evitino riduzioni del salario accessorio.