CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05497 Naccarato: Sull'equiparazione ed equipollenza del percorso formativo delle scuole di alta formazione per diplomati restauratori alla classe di laurea LMR/02.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione riguarda la possibilità di riconoscimento della piena equiparazione alla nuova classe di laurea LMR/02, introdotta con il decreto interministeriale del 2 marzo 2011, dei titoli rilasciati dalle Scuole di Alta Formazione (SFA) del MiBACT nei corsi precedenti al 2009.
  A tal proposito occorre premettere una ricostruzione sistematica della normativa al riguardo.
  L'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7, detta la disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Si tratta di regolamentazione prevista per disciplinare le situazioni pregresse con la conseguenza che, una volta definita questa fase, ci si dovrà riferire all'articolo 29 del Codice medesimo che detta, invece, la disciplina a regime.
  La disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore è contenuta nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 182 del citato Codice, mentre quella per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è dettata dai commi 1-sexies, 1-septies, 1-octies. Le modalità previste per acquisire «in via transitoria» le indicate qualifiche sono due:
   selezione pubblica;
   prova di idoneità.

  Inoltre, i decreti del MIBACT n. 86 e n. 87 del 2009 costituiscono i cardini fondamentali su cui si articola la formazione del Restauro.
  Oltre a ciò, il decreto interministeriale 2 marzo 2011 definisce la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, individuando la nuova laurea quinquennale a ciclo unico abilitante LM-R/02 « Conservazione e restauro dei beni culturali».
  In più, con decreto ministeriale 13 maggio 2014, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le Linee guida che consentono al MiBACT l'avvio delle procedure in attuazione della citata legge n. 7 del 2013.
  In particolare, per quanto concerne i corsi ante 2009 tenuti presso l'Istituto Centrale del Restauro, la formazione prevedeva tre anni di studio con insegnamenti di teoria e di pratica svolta presso i laboratori scientifici e di restauro. Con d.P.R. n. 399 del 16 luglio 1997, si sono fissati due punti importanti per la definizione della figura del restauratore: alle scuole statali del MiBACT si accede non più con il diploma di scuola media inferiore ma con il diploma di scuola secondaria superiore, innalzando a quattro anni la durata del corso.
  Analogamente, la Scuola di restauro attiva presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze ha avviato i propri corsi nel 1978. Ufficialmente istituita con la legge n. 57 del 1992 e regolamentata con il succitato d.P.R., è diventata Scuola di Alta Formazione nel 1998 con il decreto legislativo n. 368 del 1998 istitutivo del MiBACT.
  Alla luce di ciò, né le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, Pag. 55né la circolare del MIBACT n. 520 del 23 dicembre 2011 diretta a disciplinare procedure di mobilità interna dei dipendenti del citato Dicastero, né le menzionate Linee guida appaiono idonee a presupporre un'equiparazione tra i diplomi rilasciati dalle SAF e le lauree del vecchio ordinamento.
  Ciò posto, si fa altresì presente che la tabella allegata alla legge n. 7 del 2013 assegna 300 punti ai diplomati delle SAF, ma da ciò non discende alcun automatismo per l'equipollenza con i 300 crediti formativi universitari previsti per il conseguimento della laurea magistrale LM-R/02 «Conservazione e restauro dei beni culturali», così come indicato dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successivamente dal decreto ministeriale n. 270 del 2004.
  Quest'ultimo chiarisce, al comma 5 dell'articolo 5, che « riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo».
  Con appositi decreti, il MIUR ha stabilito, difatti, le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento. Non si rilevano disposizioni specifiche per l'equiparazione dei diplomi delle SAF del MiBACT con le lauree rilasciate dalle Università.
  Infine, relativamente all'asserita penalizzazione anche a livello europeo richiamata nell'interrogazione, si sottolinea che non c’è un riconoscimento del titolo di studio europeo per il restauratore ma sono in vigore direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli professionali che, in quanto tali, indicano, con valore vincolante, agli Stati membri quali sono gli obiettivi da raggiungersi e in quale intervallo di tempo. Le professioni oggetto delle direttive comunitarie, com’è noto, che presentano tali caratteristiche appartengono principalmente al settore sanitario (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti) ma sono state altresì codificate le professioni di avvocato e di architetto.
  La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio ed in vigore dal 4 gennaio 1991, riguarda tutte quelle professioni per il cui accesso è prevista una formazione di livello universitario o superiore di durata minima di tre anni.
  Per quello che riguarda l'ambito residuale, cioè tutte le attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni o non universitario di durata qualsiasi o secondario breve o lungo, il 18 giugno 1992 il Consiglio ha adottato la Direttiva 92/51/CEE, entrata in vigore il 18 giugno 1994.

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ALLEGATO 2

5-06584 Ricciatti: Sull'assunzione dei docenti di sostegno necessari al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In occasione della risposta resa all'interrogazione n. 5-01366, citata nell'atto oggi in trattazione, sono state illustrate le misure intraprese dall'Amministrazione per assicurare agli alunni con disabilità il necessario supporto dell'insegnamento di sostegno.
  Nel fare esplicito riferimento a quanto esposto nella precedente occasione, che si conferma integralmente, si precisa che il contingente di posti di sostegno in organico di diritto per il prossimo anno scolastico 2016/2017, dopo le ulteriori immissioni in ruolo effettuate in base al piano assunzionale di cui alla legge n. 107 del 2015, è determinato in 96.480 unità. A questi si aggiungeranno, come negli scorsi anni, gli ulteriori posti che gli uffici attiveranno in deroga sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 in materia di diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito.
  Come è noto, è attualmente in fase di espletamento il concorso indetto con decreto direttoriale del 23 febbraio 2016 per complessivi 6.101 posti di sostegno che si prevede si renderanno disponibili nel triennio 2016/2017 – 2018/2019, i quali verranno integralmente ricoperti con personale munito del prescritto titolo di specializzazione.
  Ciò consentirà anche di assicurare una maggiore continuità didattica agli alunni, come auspicato dagli interroganti. Il Ministero difatti pone particolare attenzione all'aspetto della continuità, e in relazione a questo è stata introdotta una specifica misura nel Contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale della scuola. L'articolo 7, comma 2, del contratto prevede, infatti, che i docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado titolari della dotazione organica provinciale di sostegno possono essere assegnati, a domanda, in titolarità alla scuola ove prestano attualmente servizio se la stessa è disponibile in organico di diritto.
  Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dagli On.li interroganti, relativo ad un'alunna della scuola primaria «Rodari» di Senigallia, l'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha comunicato quanto segue.
  All'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'assegnazione di ulteriori ore in deroga richieste dalla scuola in base ai piani educativi individualizzati (PEI) predisposti per i diversi alunni frequentanti, l'allieva ha partecipato alle lezioni nei momenti più consoni in relazione alle proprie condizioni, venendo accolta con entusiasmo dai suoi docenti e compagni. Fin dall'inizio dell'anno, si informa, alla ragazza sono state assicurate 15 ore di assistenza domiciliare.
  Nel corso di una riunione tenutasi il 28 settembre 2015 con la dirigente scolastica e i diversi operatori coinvolti, i genitori hanno manifestato il desiderio di avere 6 ore a domicilio, come già deciso nel PEI.
  Pervenuta alla scuola l'assegnazione delle ulteriori ore in deroga per tutti gli alunni dell'istituto che ne avevano diritto Pag. 57in base ai rispettivi PEI, dal giorno successivo, 4 ottobre, la scuola ha organizzato la relativa programmazione.
  È stata, quindi, individuata la docente incaricata a svolgere l'attività di 6 ore presso l'abitazione, che è stata ben accolta e integrata nella famiglia. La stessa docente, nominata inizialmente in via provvisoria fino all'arrivo dell'avente diritto, è stata peraltro riconfermata nell'incarico dopo le operazioni di scorrimento delle graduatorie.

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ALLEGATO 3

5-08099 Rizzetto: Su talune assunzioni presso l'Area Science Park di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative per tutelare quattro ex lavoratori con disabilità assunti con contratto a tempo determinato presso il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Area Science Park), considerando che tale Ente, a giudizio degli stessi interroganti, non avrebbe correttamente interpretato la normativa determinando, conseguentemente, la perdita di tali posti di lavoro.
  È opportuno precisare preliminarmente che la questione non investe una competenza precipua di questo Ministero, ma piuttosto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel merito, si fa, pertanto, riferimento a quanto riferito dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in risposta ad analoga interrogazione.
  Il Dipartimento per la funzione pubblica ha evidenziato al Ministero del Lavoro, con nota del 30 dicembre 2014, n. 73731, che il decreto-legge n. 101 del 2013 introduce un correttivo per la determinazione della base di computo per le assunzioni obbligatorie la quale deve tenere conto, ove necessario, della dotazione organica vigente. Se tale dotazione organica è numericamente superiore rispetto alla base di computo, non occorre operare correttivi e le assunzioni delle categorie protette devono essere effettuate a copertura della quota d'obbligo anche in soprannumero. Qualora invece la dotazione sia numericamente inferiore rispetto alla base di computo, le assunzioni delle categorie protette sono calcolate sulla base di computo al netto della parte eccedente e devono essere effettuate a copertura della quota anche in soprannumero. Ne consegue che dalla determinazione operata secondo i criteri descritti le amministrazioni sono obbligate ad assumere anche in soprannumero.
  Per quanto riguarda la quota di riserva che le pubbliche amministrazioni devono coprire ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, essa viene individuata sulla base del prospetto informativo che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della citata legge, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici provinciali competenti, ossia i centri per l'impiego.
  Quindi, facendo specifico riferimento all'interrogazione in argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risultanze del prospetto informativo gestito dalla propria banca dati, può fornire notizie più puntuali sul numero dei soggetti appartenenti alle categorie protette che l'Area Science Park dovrebbe assumere.
  In ogni caso, a fronte della natura degli interessi da contemperare – diritto al lavoro di soggetti appartenenti a categorie protette da un lato e esigenza organizzativa della PA dall'altro – si ritiene necessario un chiarimento sul piano normativo e non meramente interpretativo.
  Posto ciò, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
  L'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro Pag. 59subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili i lavoratori occupati ai sensi della stessa legge e quelli con contratto a tempo determinato fino a sei mesi.
  In termini di sistema, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori a tempo determinato che insistono sulla dotazione organica di un'amministrazione pubblica dovrebbero essere computati per la determinazione della quota d'obbligo, a meno che non si tratti di soggetti occupati ai sensi della stessa legge n. 68 del 1999.
  È altrettanto vero che, in alcuni casi, i lavoratori in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato non insistono sulla dotazione organica dell'amministrazione pubblica, in quanto, sono assunti per lo svolgimento di compiti non connessi con l'attività ordinaria, bensì per assolvere a prestazioni legate a progetti di durata limitata e finanziati con risorse non stabili. In tale circostanza, per evitare discrasie tra il fabbisogno ordinario dell'ente e quello legato a progetti temporanei, il rispetto della quota d'obbligo potrebbe essere garantito con assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette con contratto di lavoro a tempo determinato.
  In sostanza, una base di computo che rientra nel limite della dotazione organica consente di rispettare la quota d'obbligo con assunzioni a tempo indeterminato, mentre una base di computo che supera la dotazione organica con contratti di lavoro a termine dovrebbe garantire il rispetto della quota d'obbligo attraverso assunzioni a tempo determinato.
  Per gli enti di ricerca, poi, sono previste disposizioni di carattere speciale in materia di personale a termine, sotto il profilo ordinamentale e finanziario. Si tratta di previsioni normative che, anche in deroga ai tetti di spesa e al limite di durata massima di 36 mesi:
   a) fanno comunque salve le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli Enti di ricerca (articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005);
   b) autorizzano gli enti di ricerca ad assumere o impiegare personale a tempo determinato, nell'esecuzione di programmi o attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi (articolo 118, comma 14, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014);
   c) prevedono la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, pari a quella del progetto a cui si riferiscono (articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015).

  Nel contesto sopra descritto il personale a tempo determinato finanziato con fondi comunitari certamente non copre il fabbisogno ordinario dell'ente ed è legato a un elemento di contingenza ossia all'assegnazione, eventuale e non continuativa, di risorse comunitarie per lo svolgimento di specifici progetti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un numero consistente di personale che supera in termini quantitativi quello a tempo indeterminato, come si verifica anche nel caso dell'Area Science Park.
  Si può tuttavia ritenere che, in un'ottica di ragionevolezza, l'aspetto evidenziato non può non incidere sulle modalità di computo della quota d'obbligo. Invero, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale appartenente alle categorie protette comporta, in applicazione al principio di omogeneità tra base di computo e quota d'obbligo, che, nella base per il calcolo delle assunzioni da effettuare, sia preso a riferimento il personale in servizio a tempo indeterminato e quello che, pur essendo a tempo determinato, sia quanto meno legato a fabbisogni non meramente contingenti dell'amministrazione e con la possibilità di essere utilizzato per un lasso di tempo non circoscritto.Pag. 60
  Il Dipartimento per la funzione pubblica ritiene pertanto che possa essere rimessa alla valutazione dei singoli enti la possibile esclusione dalla base di computo della quota obbligatoria dei dipendenti con contratto a tempo determinato, ancorché di durata superiore a sei mesi, i cui oneri siano a carico di fondi comunitari.
  In ogni caso, l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alla categorie protette, rispetto ai quali il legislatore accorda specifiche forme di tutela del diritto al lavoro, comporterebbe comunque la necessità di garantire una quota di assunzioni, sia pur a tempo determinato, dei medesimi soggetti.
  In conclusione, si riferisce, che l'Area Science Park di Trieste, al fine di applicare in modo conforme la nuova normativa, dopo aver formulato due interpelli rispettivamente al Ministero del lavoro e al Dipartimento per la funzione pubblica, chiedendo di esprimere la propria interpretazione circa la definizione della base di computo da prendere in considerazione per il calcolo dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, ha verificato che, alla data di entrata in vigore della norma, l'obbligo di assunzione delle categorie protette a fronte della sola dotazione organica prevedeva una consistenza numerica di 2 unità appartenenti alla categoria «disabili». Tali unità erano, peraltro, già in servizio con contratto a tempo indeterminato ed è presente, inoltre, un'ulteriore unità eccedente a tempo indeterminato, che rimane in servizio in quanto la norma comunque tutela la situazione esistente.
  Pertanto, alla luce della poco chiara interpretazione della nuova norma, l'Ente ha ritenuto di non avere alcuna facoltà di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato dei quattro lavoratori appartenenti alla categoria disabili in contratti a tempo indeterminato, i contratti sono quindi cessati alla loro scadenza naturale.
  L'Ente ha precisato che i suddetti lavoratori sono stati puntualmente informati dell'impossibilità di procedere a rinnovi e stabilizzazioni e sono stati altresì edotti della possibilità di avvalersi, alla scadenza naturale dei rispettivi contratti, del diritto di precedenza nelle assunzioni, stabilito dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 101 del 2013.
  Concludendo, quindi, se da un lato l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alle categorie protette comporterebbe la necessità di garantire una quota di assunzioni dei medesimi soggetti, dall'altro le disposizioni richiamate non sono sufficientemente chiare sul tema e dunque, per la rilevanza della tematica, si evidenzia la necessità di un esplicito intervento normativo chiarificatore, rispetto al quale vi è le massima disponibilità – nell'ambito delle proprie competenze – da parte del MIUR di collaborare con tutti i dicasteri interessati, in particolare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per avviare una riflessione sul tema.

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ALLEGATO 4

5-08436 Iori: Sui criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Iori chiede se, alla luce di più approfondite valutazioni, non si intendano riconsiderare i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017 proposti dalla commissione consultiva che, per quanto riguarda l'operetta, ha espresso, ad avviso dell'interrogante, un orientamento estraneo al contenuto del decreto ministeriale 1 luglio 2014, articolo 14, comma 1, escludendo tale genere musicale dai contributi per detto triennio.
  Come giustamente ha ricordato l'Onorevole interrogante, il decreto ministeriale 1o luglio 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, prevede all'articolo 14, comma 1, la possibilità della concessione di un contributo alle «imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta» che possiedano i requisiti minimi ivi indicati.
  Per poter richiedere il contributo, le imprese di produzione teatrale devono presentare un'istanza contenente, tra l'altro, il programma artistico triennale e un programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto.
  Le domande di contributo sono esaminate dalle competenti commissioni consultive che ne valutano la qualità artistica, attribuendo il relativo punteggio. Per poter ricevere un contributo, i progetti devono raggiungere la soglia di dieci punti di qualità artistica.
  La commissione non valuta il genere cui appartiene il progetto, ma esprime un giudizio sulla capacità e sullo spessore progettuale, secondo una griglia valutativa di obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 del suddetto decreto del 1o luglio 2014.
  La commissione consultiva per il teatro, nell'ambito della sua funzione, non ha ritenuto idoneo uno specifico progetto, specificatamente caratterizzato per appartenere al genere dell'operetta musicale, in quanto non ritenuto idoneo rispetto ai nuovi criteri di valutazione introdotti dal decreto del 1o luglio 2014; ha accolto, però, altre proposte artistiche e progettuali che coniugano comunque forme espressive musicali e di canto con quelle di testo. Pertanto, appare improprio voler concludere, dall'esclusione di una sola domanda, che sia stata esclusa un'intera categoria.
  Colgo l'occasione per ricordare che, come è noto alla Commissione e all'interrogante, una recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il decreto ministeriale 1o luglio 2014, determinando una situazione di incertezza sia con riferimento alle assegnazioni già fatte che alle domande per il 2016.
  Peraltro, su istanza del Ministero, il 2 luglio scorso il Consiglio di Stato ha sospeso con provvedimento d'urgenza la sentenza del TAR. Quindi al momento non vi sarà alcun blocco all'erogazione dei contributi statali alle attività di prosa, danza e musica.
  Tengo quindi ad assicurare alla Commissione il massimo impegno del Ministero per superare il più rapidamente possibile la situazione di oggettiva incertezza così determinatasi.

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ALLEGATO 5

5-08437 Sgambato: Sull'Archivio di Stato di Caserta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Sgambato chiede in quali tempi il Ministero intenda intervenire per il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta presso i locali della Reggia.
  Come si è riferito più volte in questa ed in altre sedi parlamentari, il Ministro sta portando avanti un quadro di azioni in relazione sia all'esigenza di trovare tempestivamente una idonea sede per l'Archivio di Stato, alternativa a quella attuale in locazione, stante i tempi di attesa dovuti al completamento dei lavori nell'ex Caserma Pollio, sia a quella di reperire spazi adeguati per i depositi.
  Come sapete si sta procedendo all'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale e educativa e museale.
  A seguito del sopralluogo effettuato il 21 gennaio scorso per definire gli ambienti del piano terra e del piano interrato da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, l'Agenzia del Demanio ha proceduto alla consegna formale dei locali al Direttore dell'Archivio di Stato di Caserta.
  Sono stati quindi avviati gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta dall'attuale sede in locazione, nei locali demaniali in parola.
  Il Segretariato Regionale per la Campania ha individuato il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione degli interventi necessari per adeguare detti locali alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed ha costituito il gruppo di lavoro per la progettazione degli interventi stessi.
  Peraltro il Responsabile unico del procedimento ha già trasmesso al Segretariato regionale per la Campania – stazione appaltante – il documento preliminare alla progettazione, anche ai fini della stesura del progetto esecutivo da parte del gruppo di lavoro per la progettazione.
  Il documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile unico del procedimento prevede, per la realizzazione dell'intervento, un quadro economico generale pari ad euro 2.687.792.
  Il Direttore Generale Archivi ha fatto richiesta di inserire la somma nella programmazione triennale dei lavori 2016-2018 – Elenco annuale dei lavori pubblici per il 2016, finanziati con parte delle risorse che saranno disponibili sul capitolo 7670 p.g. 7, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, di imminente presentazione.
  Per gli altri necessari lavori riguardanti le opere di sicurezza antropica è stato richiesto l'inserimento nel progetto speciale sicurezza previsto nell'ambito della programmazione triennale ex articolo 1, commi 9 e 10, della legge 190/2014.
  Per quanto concerne il recupero dell'ex Caserma Pollio, è stata avviata la procedura di individuazione del contraente per lo stralcio funzionale di 12 milioni di euro. Tale procedimento è condotto dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella sua qualità di Stazione appaltante. Sono in corso le operazioni della Commissione di gara.
  Il Responsabile unico del procedimento ha comunicato che la procedura di gara è tuttora in corso ed è in fase di verifica Pag. 63delle offerte anomale. Pertanto non si è ancora giunti all'aggiudicazione provvisoria. La nostra Direzione generale Archivi ha chiesto formalmente notizie in merito allo stato del procedimento al Provveditorato Interregionale.
  Vorrei rassicurare l'onorevole interrogante circa il fatto che stiamo seguendo da vicino e con attenzione il procedere dei lavori.
  Il Sottosegretario Antimo Cesaro si è recato lo scorso 24 giugno alla Reggia di Caserta per un sopralluogo negli spazi destinati ad accogliere l'Archivio di Stato, unitamente ad una delegazione di rappresentanti delle istituzioni ministeriali interessate. Nell'occasione si è preso atto della situazione della Caserma Pollio, della situazione nei locali dell'Archivio di Stato di Caserta e infine dei nuovi locali messi a disposizione nella Reggia.
  Il funzionario presente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche è stato invitato dal Sottosegretario Cesaro a relazionare mensilmente e puntualmente sui lavori della Caserma Pollio.
  Per quanto concerne i locali nella Reggia messi a disposizione per la sede dell'Archivio di Stato di Caserta, i tecnici del MIBACT incominceranno da subito una fase progettuale per consentire di velocizzare le procedure di trasferimento che, comunque, saranno garantite entro e non oltre il 2017, al fine anche di estinguere il fitto della odierna palazzina, il cui costo si aggira intorno ai 150 mila euro annui.
  I lavori presso i locali della Reggia saranno previsti in modo che anche all'interno di uno stesso appalto, saranno disposti micro-lotti funzionali, tali da consentire la sistemazione definitiva ed idonea della documentazione nei vari locali di deposito, al fine del rispetto della data ultima di trasloco dell'Archivio di Stato di Caserta entro il 2017.