CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2016
669.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. (Atto n. 306).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306),

VALUTA NEGATIVAMENTE

   lo schema di decreto legislativo,
   con i seguenti rilievi:
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
    il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra;
    l'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentari», «la salvaguardia delle professionalità esistenti», nonché «la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire»;
    va stigmatizzata l'irritualità delle delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante utilizzata, ad avviso degli scriventi, per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia;
    successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto della formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato;
    va sottolineata come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città.
    l'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzione e dei delitti ambientali una specifica competenza Pag. 181così come previsto dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e a repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, (successivamente «Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente.
   considerato, inoltre, che:
    gli scriventi, pur consapevoli della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, ritengono non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali standard qualitativi di contrasto del crimine ambientale;
    va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia;
    la diversità ontologica sottesa tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello status dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno;
    a tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione delle donne;
    il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica;
    in merito alla unitarietà delle funzioni, gli scriventi non possono non prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni ad oggi commendevolmente svolte dal corpo forestale dello Stato sul rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull’enforcement di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione;
    stesso discorso deve essere fatto per le competenze antincendio e di pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto legislativo agli artt. 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del Corpo forestale dello Stato in parti uguali tra carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso;
    sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge cd Madia non è possibile non stigmatizzare il «ruolo ad esaurimento» in cui verrebbero inquadrato il personale proveniente dal corpo forestale dello stato, una sorta di riservisti Pag. 182in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo Forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento Forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO2, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi. In tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del corpo forestale dello Stato, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Corpo forestale dello Stato transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Corpo forestale dello Stato e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale;
    va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 delle legge delega n. 124 del 2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Corpo forestale dello Stato non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (2 mln di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi Forestali Regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro;
    l'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo – ad avviso degli scriventi – non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque regioni a statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali.
   considerato che:
    in relazione al decreto in esame, vanno altresì considerati ulteriori aspetti;
    il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo Forestale Nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie Provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace, a parere degli scriventi, la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali;
    suscita preoccupazione il destino dei CRAS, Centri recupero animali selvatici, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, Pag. 183non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiaro, inoltre, la sorte occupazionale legata agli operai a tempo indeterminato e determinato;
    a dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme on-line denominata «Salviamo la Forestale» che ha raccolto ben 116.596 firme on line, e il referendum interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Corpo forestale dello Stato si sono dichiarati contrari alla militarizzazione;
    il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia..» (AS 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge 124/2015, evidenziandosi un chiaro impasse o comunque notevoli difficoltà anche e soprattutto in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
   considerato, infine, che:
    per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del Corpo forestale dello Stato stesso del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.

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ALLEGATO 2

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'8 giugno 2016;
   preso atto che il provvedimento in esame interessa alcune materie di competenza della XIII Commissione Agricoltura;
   in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i centri multifunzionali istituiti dai piccoli comuni possano stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli; l'articolo 5 incentiva l'acquisto di immobili per contrastare l'abbandono o per bonificare i terreni agricoli; l'articolo 6 prevede l'acquisizione di case cantoniere per la realizzazione di circuiti ed itinerari turistico-culturali; gli articoli 10, 11 e 12, stabiliscono, rispettivamente, nuove disposizioni per la promozione della filiera corta, per la vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, nonché condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta;
   considerato che la Commissione Agricoltura ha adottato il 10 febbraio 2015 il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto in merito alle proposte di legge C.77, 1052 e 1223, recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità
   rilevato che, in riferimento all'articolo 10, comma 1, il reg. (UE) n.1305/2013 fornisce una definizione di filiera corta, indicandola come «una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (articolo 2, par. 1, lett. m);
   rilevato, in merito alla riserva del 25 per cento dei posteggi situati in aree pubbliche per i mercati alimentari di vendita diretta di cui all'articolo 11, che già l'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) prevede una riserva, senza specificarne la percentuale, nell'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a favore di tutti indistintamente gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli, lasciando alle regioni e ai Comuni la definizione degli ambiti applicativi della stessa riserva;
   rilevato che l'articolo 12 menziona nel titolo le condizioni per la vendita diretta nei mercati dei prodotti agroalimentari Pag. 185provenienti da filiera corta mentre nel disposto normativo tale specifica non trova menzione, né si rinviene alcun riferimento all'applicabilità del disposto ai soli piccoli comuni. La disposizione sembrerebbe, quindi, avere un ambito soggettivo ed oggettivo equivalente a quello attualmente definito dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove tra i requisiti, oltre ai due menzionati nell'articolo 12, si richiama anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «culturale» siano aggiunte le seguenti: «ed enogastronomico»;
   all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «itinerari turistico-culturali» siano aggiunte le seguenti «e enogastronomici»;
    all'articolo 10, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. A tal fine possono avvalersi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Si intendono per:
   a) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori
   b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, provenienti, dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile»;
  3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi da comuni e da altri soggetti pubblici, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e Pag. 186dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile.
   l'articolo 11 sia sostituito con il seguente:

Art. 11.
(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

  1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge.
  3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
  4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
   l'articolo 12 venga soppresso.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3867 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013»;
   considerato positivamente il contenuto dell'articolo 27 sui limiti degli effetti dei brevetti con riferimento al materiale biologico a fine di coltivazione o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali, all'utilizzazione da parte dell'agricoltore del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o all'utilizzazione di bestiame protetto a scopi agricoli,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento «L'agricoltura a beneficio di tutti», dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «l'insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi di servizi»;
    si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento «di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.»;
    le attività riconducibili all'agricoltura sociale come definite dal citato documento sono:
    inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori;
    formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'inserimento lavorativo;
    offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro);
    offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro),»;
    in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava «Con agricoltura sociale s'intende un approccio innovativo, fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all'inclusione sociale di persone con esigenze specifiche»;
    negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell'ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in Pag. 189ambito socio-sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;
    la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» ha recepito questo orientamento definendo l'agricoltura sociale «aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate [...] Le attività di cui al comma 1 ( di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo»;
    all'articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell'agricoltura sociale»;
    il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;
    il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio sanitarie, effettuate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione, nel computo del fatturato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia di falsare completamente la valutazione dell'attività delle cooperative sociali stesse;
    detta scelta rischia, tra l'altro, di precludere l'accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall'ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», dovrà emanare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti «i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell'agricoltura sociale»,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità, per l'eventuale decadenza del requisito, di prevedere che lo stesso sia insussistente quando venga meno nella media degli ultimi tre anni, e prevedendo ai fini del succitato calcolo di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.
(8-00189) «Taricco, Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Venittelli, Antezza, Terrosi».